Sentenza 8 marzo 2005
Massime • 1
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 168 cod. pen. - introdotta dall'art. 1 legge n. 128 del 2001 ed avente natura processuale- si applica con riferimento non alla data della commissione del reato ma a quella del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio. Ne consegue che quest'ultimo è irrevocabile ove, alla data di entrata in vigore della legge citata, la sentenza abbia acquisito forza di giudicato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2005, n. 11717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11717 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 08/03/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1072
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 38346/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU RE, n. il 11 marzo 1968;
contro l'ordinanza 3 ottobre 2003 del Tribunale di Roma;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. AURELIO GALASSO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 3 ottobre 2003 il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a CI RE con sentenze 3 ottobre 1996 del giudice dell'udienza preliminare della Pretura di Roma, divenuta definitiva il 30 novembre 1996 (applicazione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., della pena di un anno e sei mesi di reclusione), e 4 novembre
2001 del Tribunale di Roma, divenuta definitiva il 3 maggio 2002 (condanna alla pena di nove mesi di reclusione e due milioni di lire di multa). La prima sospensione è stata revocata, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., per effetto della sentenza 11 gennaio 1999 del Pretore di Torino, passata in giudicato il 23 aprile 1999, relativa a fatto commesso il 21 febbraio 1996 (e dunque anteriormente alla sentenza in esame) e contenente condanna a un anno e nove mesi di reclusione;
la seconda è stata, a sua volta, revocata ai sensi dell'art. 168, comma terzo, c.p., essendo il beneficio stato concesso in presenza di cause ostative.
Ha proposto ricorso, tramite il difensore, il CI segnalando, anzitutto, la tempestività della impugnazione, avendo il giudice dell'esecuzione, con ordinanza 15 luglio 2004, riconosciuto la nullità della notifica dell'ordinanza impugnata (siccome erroneamente effettuata al domicilio dichiarato nel processo di cognizione) e rimesso esso ricorrente nei termini per impugnare. Ciò premesso, il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione: a1) con riferimento alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza 3 ottobre 1996 del giudice dell'udienza preliminare della Pretura di Roma, ha erroneamente interpretato l'art. 168, primo comma, n. 2, codice penale che, per consolidata giurisprudenza,
esclude la possibilità di procedere in tal senso quando, come nel caso di specie, la prima sentenza non sia di condanna ma di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice processuale;
a2) con riferimento all'analoga revoca disposta con sentenza 4 novembre 2001 del Tribunale di Roma (divenuta definitiva il 3 maggio 2002), ha erroneamente applicato l'art. 168, ultimo comma, codice penale come modificato con legge n. 128/2001, secondo cui "la revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, codice penale", senza considerare che detta norma, avendo natura sostanziale, non può applicarsi nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di reato commesso prima dell'introduzione della disciplina peggiorativa. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe e il difensore del ricorrente ha, successivamente a dette conclusioni, depositato memoria difensiva producendo, tra l'altro, documentazione attestante la propria nomina da parte del CI.
2. Il ricorso, seppur tempestivo e proposto da difensore nominato in modo rituale (come puntualmente dimostrato dal ricorrente nella memoria difensiva), è infondato.
Quanto al primo motivo la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune iniziali oscillazioni, si è attestata, a far tempo dalla sentenza Sormani delle sezioni unite (22 novembre 2000 - 3 maggio 2001, rivista n. 218526) nel senso che "il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso per pena patteggiata non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 del codice penale, ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164, comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini". A tale orientamento (a fronte del quale il ricorrente non deduce nuovi argomenti in contrario) l'ordinanza impugnata si è attenuta sì che non sussiste la dedotta violazione di legge. Egualmente infondato è il secondo motivo, concernente la revoca, ad avviso del ricorrente erroneamente disposta, della sospensione condizionale della pena concessa al CI con sentenza 4 novembre 2001 del Tribunale di Roma (divenuta definitiva il 3 maggio 2002). Il thema decidendum sta nella determinazione dei limiti e dell'ambito di applicabilità della novella di cui alla legge 26 marzo 2001, n. 128, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 168, codice penale, introducendo la possibilità di revoca della sospensione condizionale indebitamente concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, del codice penale. La giurisprudenza, concorde nell'escludere la possibilità di applicazione retroattiva della novella alle sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della stessa, è divisa nelle ragioni giustificatrici di tale orientamento, sostenendosi, da taluno, che detto effetto consegue al carattere sostanziale della norma de qua (così Cass., sez. 4, 12 novembre 2002 - 30 gennaio 2003, Zabeo, rivista n. 223548) e, da altri, che, pur avendo la disposizione in questione natura processuale, la sua applicazione incontra, proprio in forza del principio del tempus regit actum, un generale e naturale limite nel rispetto "degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero della legge anteriore" ed è quindi esclusa in presenza di benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della stessa (così Cass, sez. 1, 9 maggio - 3 luglio 2002, pubblico ministero in procedimento Piccolo, riv. n. 222644 e Cass., sez. 1, 23 settembre 2004, Ottoveggio, che richiama i principi generali affermati da Cass., sez. Un., 1 ottobre 1991, Allaruzzo e altri). Ritiene il collegio che una corretta interpretazione sistematica imponga l'adozione del secondo orientamento. Il nuovo art. 168, ultimo comma, codice penale, infatti, non modifica le ipotesi in cui la sospensione condizionale della pena non è concedibile (che restano invariate), ma si limita ad ampliare i rimedi processuali esperibili nei casi di concessione contra legem (aggiungendo all'impugnazione la possibilità di revoca con successiva sentenza o in sede esecutiva, in forza dell'art. 674, comma 1 bis, c.p.p.). Ciò determina la natura processuale della disposizione, pur produttiva, come numerose altre norme parallele, di evidenti effetti sostanziali. La conseguenza è che, ai fini della verifica circa l'applicabilità della nuova disciplina, occorre fare riferimento non già alla data del commesso reato ma a quella del passaggio in giudicato della sentenza, che costituisce il vero spartiacque, nel senso che la sospensione condizionale è irrevocabile ove alla data di entrata in vigore della novella la sentenza che l'ha concessa abbia ormai acquisito la forza del giudicato, mentre è revocabile in caso contrario. Orbene, nella situazione in esame, la sentenza 4 novembre 2001 del Tribunale di Roma è divenuta definitiva il 3 maggio 2002, e dunque ben oltre l'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128. Ne consegue la correttezza dell'operato del tribunale e l'insussistenza del vizio dedotto.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2005