Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di immunità parlamentare, sussiste il nesso funzionale tra esternazioni e attività parlamentare - che giustifica la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati e correlativamente esclude la proposizione del conflitto di attribuzione da parte del giudice di merito - qualora dette esternazioni, ancorché pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, si inscrivano in un contesto comprensivo di precedenti e numerosi interventi svolti dentro e fuori le aule parlamentari e siano caratterizzate, non già da una semplice comunanza con argomenti genericamente trattati in sede parlamentare e semplicemente riconducibili al medesimo contesto politico ma, al contrario, da una sostanziale corrispondenza con gli interventi espletati nell'esercizio concreto della funzione parlamentare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto l'esistenza del nesso funzionale tra fatto incriminato - consistente nell'aver descritto la parte offesa, nella specie un avvocato, come un faccendiere in grado di ottenere dalle autorità inquirenti di una data città favori per i propri assistiti - e la funzione parlamentare, in ragione di una serie di interventi precedenti con i quali il detto parlamentare aveva denunciato, con riferimento alla stessa città, l'esistenza di una situazione atipica caratterizzata da disparità di trattamento e da un uso politico della giustizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2005, n. 12450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12450 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/02/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 440
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Paolo Antonio - Consigliere - N. 016434/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB PP, N. IL 09/02/1953;
contro
BI TO, N. IL 08/05/1952;
RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.;
avverso SENTENZA del 08/01/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giovanni D'Angelo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Titta Madia del Foro di Roma;
uditi i difensori avv.ti Stefano Previti del foro di Roma, in sostituzione avv. Paola C. Capua, avv. Guglielmo Gullotta del foro di Milano, in sostituzione avv. Giampaolo Cicconi del Foro di Camerino. La Corte:
OSSERVA
RI LO, parte civile nel procedimento penale nei confronti di RI AR in ordine al reato di diffamazione aggravato a mezzo della stampa - fatto commesso nel corso di una trasmissione televisiva dal titolo "AR quotidiani" - messa in onda dall'emittente Canale 5 di Milano in data 20.9.1996, propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore munito della procura speciale, avverso la sentenza 8.1.2004, con la quale la Corte di Appello di Milano, investita del gravame dell'imputato nei confronti della sentenza 29.10.2001 del Tribunale di Milano, che ne aveva ritenuto la responsabilità condannandolo, per l'effetto, alla pena di L. 10.000.000 di multa ed al risarcimento dei danni morali (in solido con il responsabile civile), ha viceversa emesso pronuncia di proscioglimento dello AR, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 68 comma 1 della Costituzione e, cioè, di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni, come deliberato nella seduta assembleare della Camera dei Deputati della Repubblica nella seduta del 3.11.2003. Il ricorrente, premessa l'assoluta capacità diffamatoria delle espressioni usate dall'imputato - descritto come un faccendiere in grado di ottenere dalle autorità inquirenti di Milano favori per i propri assistiti e, in particolare, presso il sostituto procuratore Di RO (che da lui aveva acquistato un'auto Mercedes) - solleva in primis questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 Legge 40/03 "per violazione degli artt. 3, 24, 102 e 111 Cost. e, per diverso profilo, degli artt. 3 e 68 Cost.", sul rilievo che la norma prevede la possibilità di una delibera favorevole al parlamentare in un giudizio a contraddittorio imperfetto, non potendovi prender parte la persona offesa e, ciò, in sede di giurisdizione "domestica" perché non affidata ad un giudice terzo ed imparziale nonché, per le ipotesi di opinioni del parlamentare extra moenia, come nel caso di specie, irragionevolmente estensiva delle garanzie (a tal punto, trasformate in personale privilegio) del parlamentare medesimo. Deduce, poi, il ricorrente, violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen., rimproverando alla Corte territoriale la valutazione che non si dovesse sollevare conflitto di attribuzioni presso la Corte Costituzionale, atteso che i fatti riferiti dall'imputato erano pur risultati non corrispondenti al vero e, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, alcun nesso funzionale doveva riconoscersi fra le esternazioni e l'attività di parlamentare;
questi, infatti, si era reso autore di esternazioni non già nella veste di parlamentare, bensì in quella di giornalista o intrattenitore televisivo, tanto che le espressioni offensive avevano denunciato, attraverso una indiretta aggressione nei confronti del Di RO, una motivazione totalmente personale e "privata". Il ricorrente, ancora, deduce il vizio motivazionale quale conseguenza dell'omesso esame "del contenuto degli interventi dell'imputato", ex se dimostrativo di un fatto non riconducibile ad una ipotesi di condotta insindacabile da parte della Camera dei Deputati, la cui delibera, a tal punto, risolvendosi in un travalicamento delle prerogative di pertinenza dell'autorità giudiziaria, avrebbe dovuto essere impugnata dal giudice di merito mediante conflitto di attribuzioni avanti la Corte Costituzionale, in accoglimento di espressa richiesta in tal senso formulata dal difensore della parte civile.
Hanno successivamente presentato memorie difensive sia il difensore dell'imputato sia il difensore del responsabile civile R.T.I. (Reti Televisive Italiane) S.p.a., con le quali tali parti resistono al ricorso nonché eccepiscono, per l'ipotesi che l'impugnata sentenza non trovi conferma, l'omessa notifica dell'impugnazione al responsabile civile, tale da giustificare il rinvio dell'udienza per una migliore difesa.
Va premesso che non si giustifica il rinvio dell'udienza (peraltro richiesto "in subordine"), per consentire alla cancelleria l'adempimento dell'obbligo di notifica dell'impugnazione alle altre parti private, risultando in capo alle medesime la perfetta conoscenza dell'atto di impugnazione (Cass. Sez. Un. 2003/Innocenti). Tanto premesso, rileva questa Corte, anzitutto, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 Legge 40/03 "per violazione degli artt. 3, 24, 102 e 111 Cost. e, per diverso profilo, degli artt. 3 e 68 Cost.". Tale norma, attuativa dell'art. 68 comma 1 Cost. - già peraltro ritenuta perfettamente "legittima" dalla Corte Costituzionale con sentenza 16.4.2004 n. 120 per il rilievo che non elimina affatto il nesso funzionale fra l'atto e le attribuzioni parlamentari ne' stabilisce che ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia perciò solo assistita dalla garanzia dell'immunità - è dal ricorrente sospettata di incostituzionalità sul rilievo che la decisione della Camera dei deputati è deliberata senza consentire il pieno contraddittorio delle parti interessate volta a volta dalle opinioni del parlamentare e, inoltre, non è affidata a giudice terzo ed imparziale. Tale eccezione, oltretutto impropriamente indirizzata all'art. 3 della Legge 2003 n. 140 - che non regola il procedimento di delibera della Camera dei Deputati - deve dirsi manifestamente infondata.
Le parti private direttamente coinvolte dalle opinioni del parlamentare, infatti, sono pienamente garantite nel loro diritto ad opporsi ad una delibera di insindacabilità delle opinioni - ritenute lesive - nello stesso procedimento avanti il giudice ordinario, formulando richiesta al medesimo perché sollevi conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale ovvero, se tale richiesta non venga accolta, impugnando (come è avvenuto nel caso) la decisione di non doversi procedere.
La tesi che alla parte privata debba essere consentito di interloquire anche nella fase deliberativa della Camera dei Deputati, si traduce in una pretesa di intervento su un tema la cui trattazione è rimessa, del tutto ragionevolmente, alla esclusiva competenza della Camera stessa, stante che l'art. 68 comma 1 Cost., quale norma di natura sostanziale, che limita "la possibilità di far valere in giudizio una ipotetica responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse nell'esercizio della funzione" (Corte Cost. n. 265 del 1997), è dettata non soltanto a tutela libertà di espressione del singolo membro delle Camere, ma a tutela, attraverso questa, della piena libertà di discussione e di deliberazione delle Camere stesse, e, in definitiva, a "tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari" (Corte Cost. n. 379 del 1996), e "le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte" (Corte Cost. n. 443 del 1993; Corte Cost. n. 1150 del 1988). E, sotto tal secondo profilo, è altresì palese l'infondatezza dell'eccezione che fa leva sulla natura "domestica" dell'organo deliberante, perché la terzietà ed imparzialità della Camera competente va considerata unicamente in rapporto al singolo parlamentare le cui opinioni siano in discussione ed è garantita dal meccanismo procedimentale dettato dal regolamento interno;
la parte privata non è parte del procedimento e, dunque, non può fondatamente opporre il difetto di terzietà ed imparzialità di un "giudice" che non tratta il tema, cui essa è interessata, della responsabilità penale o civile del parlamentare, ma quello diverso della insindacabilità da parte del giudice ordinario delle opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni. Tanto osservato, il ricorso non può trovare accoglimento, dovendo ritenersi infondati i motivi, trattabili unitariamente per loro stretta connessione.
Deve essere anzitutto richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, in tema di diffamazione addebitata a soggetto investito della qualità di parlamentare, mentre è consentito al giudice ordinario, in assenza di pronuncia della Camera di appartenenza del parlamentare stesso, valutare se il fatto sia o meno da considerare scriminato ai sensi dell'art. 68 comma 1 Cost. (in base al quale "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"), lo stesso non può dirsi quando la Camera di appartenenza del parlamentare, sia pure su iniziativa di quest'ultimo (dovendosi invece escludere la possibilità di una iniziativa del giudice ordinario) si sia espressa nel senso della insindacabilità delle affermazioni asseritamente diffamatorie, ai sensi del citato art. 68 comma 1 Cost.; in tale ipotesi il giudice ordinario non può che prendere atto della valutazione espressa dal Parlamento, adeguandovisi e quindi dichiarando, in ogni stato e grado del procedimento, la causa di irresponsabilità, ovvero sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale ove ritenga contestabili le concrete modalità' di esercizio del potere del Parlamento a) "per vizi del procedimento" oppure b) "per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti" ai fini della validità del suddetto esercizio (v., fra le tante: Cass. Sez. 5^, 23.7.2004 n. 32354, P.G. in proc. Siciliani;
Cass. Sez. 5^, 17.4.2000 n. 4768, AR;
Cass. Sez. 5^, 12.2.1999 n. 1826, Della Valle). Nel caso in esame, pacifico che non ricorresse la condizione sub a), attesa la incontestata regolarità del procedimento parlamentare, non possono essere condivisi, quanto a quella sub b) i rilievi formulati nel ricorso della parte civile.
Questa Corte, invero, ha già ritenuto che il nesso funzionale fra le dichiarazioni espresse dal parlamentare extra moenia e l'esercizio delle funzioni parlamentare non può venire escluso allorché le dichiarazioni in questione non riproducano all'esterno il contenuto di atti "specificamente" previsti per lo svolgimento del mandato elettivo, non essendo sufficiente in merito una semplice connessione di tematiche tra atti parlamentari compiuti e dichiarazioni rese;
la sussistenza di tal nesso - che giustifica la delibera di insindacabilità della Camera dei Deputati cui il giudice ordinario deve conformarsi applicando la causa di non punibilità salvo sollevare conflitto di attribuzioni - va infatti ravvisata in tutte le ipotesi in cui il parlamentare espone il proprio pensiero su fatti di rilevanza pubblica quando il fatto di comunicazione, reso in sede non parlamentare, e quand'anche non riferibile ad una attività istituzionale, sia tuttavia finalizzato ad ottenere il consenso dei cittadini per la riuscita delle proprie iniziative parlamentari, proposte di legge, interrogazioni, interpellanze (Cass. Sez. 5^, 30.1.2002 n. 16195, AR;
Cass. Sez. 5^, 14.12.1999 n. 2174, AR). È stato altresì affermato che il collegamento tra manifestazioni del pensiero e funzione parlamentare non può dipendere da criteri "meramente formali", perché in una società democratica è indispensabile un rapporto costante tra assemblee rappresentative e opinione pubblica, tra confronto parlamentare e dibattito politico, essendo appunto i parlamentari i veicoli privilegiati di tale fondamentale osmosi tra istituzione e società;
ed a tali criteri formali evidentemente va ricondotto quello che attiene alla sede nella quale le opinioni vengono espresse. Tale interpretazione, ritenuta, rispetto a quella più restrittiva di alcune sentenze della Corte Cost. nn. 10 e 11/ 200, 289/2001, maggiormente coerente al tema del rapporto e della necessaria comunicazione tra membri del parlamento e cittadini, nonché in linea con la previsione del comma 1 dell'art. 3 Legge 140/2003 (che fa riferimento anche ad "...ogni altra attività o di divulgazione, di critica, e di denuncia politica, connessa alle funzioni parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento"), consente di affermare che il giudice ordinario è tenuto a sollevare il conflitto di attribuzioni allorché riconosca nella delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, adottata dalla Camera di appartenenza, vizi (oltre che in procedendo, nella specie esclusi), arbitrarietà o non plausibilità della valutazione del nesso funzionale sì che, in sostanza, possa ipotizzarsi un vero e proprio eccesso di potere del Parlamento.
Nella specie, avendo la Corte territoriale escluso di dover promuovere conflitto di attribuzioni onde rimuovere la causa di non punibilità e/o improcedibilità, compete al giudice di legittimità il controllo sulla motivazione che sorregge la decisione in tal senso;
decisione che deve essere annullata ove la motivazione presenti vizi riconducibili alla previsione di cui alla lettera e) dell'art. 606 codice di rito.
Orbene, risulta dal testo della sentenza, che, nella delibera di insindacabilità delle esternazioni de quibus adottata il 13.11.2003 dalla Camera dei Deputati, venne pienamente valorizzata la circostanza che queste stesse, sia pure rese da una tribuna televisiva, si inserivano tuttavia in una polemica oggetto di precedenti e numerosi interventi con i quali lo stesso On.le AR aveva specificamente denunciato l'esistenza di "una situazione atipica" in Milano, caratterizzata a suo avviso da "disparità di trattamento e da un uso politico della giustizia" e che "l'attacco a LO, che era un attacco a Di RO, si inseriva in questo contesto". La delibera di insindacabilità, pertanto, ha fondato sull'apprezzamento della condotta del parlamentare come inquadrata in una più ampia azione da tempo svolta dentro e fuori le aule parlamentari, cogliendo dunque un fatto commesso nell'ambito dell'azione politica di contrasto nei confronti di magistrati milanesi che, a suo giudizio, nell'ambito della inchiesta c.d. "Mani pulite", avrebbero interferito con l'attività politica, prestandosi a favorire, in tal senso, taluni imputati ed altri, invece, perseguendoli con un "sospettabile" rigore.
Tali i termini della delibera, non può censurarsi il giudizio della Corte di merito che non vi fosse materia per proporre il conflitto di attribuzioni, avendo la stessa non incoerentemente ritenuto che l'organo parlamentare avesse esattamente colto il nesso funzionale fra il fatto incriminato e la funzione parlamentare in ragione delle "battaglie" più volte sostenute, anche con toni aspri, per denunciare fatti ritenuti dall'On.le AR significativi di violazione del principio di imparzialità da parte di taluni magistrati milanesi "politicizzati"; e, ciò, anche con riferimento alle espressioni offensive rivolte all'Avv.to LO, apparendo evidente che le accuse di favori goduti dal medesimo presso le autorità inquirenti di Milano e la stessa sua qualificazione spregiativa di "faccendiere" fossero strumentali alla tesi di parzialità e favoritismi delle stesse nei riguardi di taluni imputati difesi dal professionista.
Nella stessa impugnata sentenza, del resto, si da anche atto dell'acquisizione delle numerose interpellanze ed interrogazioni presentate nella stessa epoca da deputati e senatori in merito ai rapporti tra Di RO, LO e l'imputato IN AG nell'ambito della inchiesta c.d. "Mani Pulite"; tale circostanza conferma l'attualità e conferenza dell'azione politica dell'On.le AR inserita nel quadro di ripetute iniziative parlamentari sul tema delle possibili interferenze dei magistrati, segnatamente indicati come i componenti il c.d. pool di "Mani Pulite", con l'attività politica e, al tempo stesso, assicura che la Corte territoriale ha rilevato una ipotesi di esternazioni extra moenia caratterizzate non già da una semplice comunanza con argomenti genericamente trattati in sede parlamentare ovvero semplicemente riconducibili ad un medesimo contesto politico - ed in tal caso non coperte dalla speciale tutela costituzionale, secondo quanto statuito in sentenza Corte Cost. 23.5.2002 n. 207 - ma, al contrario, sostanzialmente corrispondenti con quelle rese nell'esercizio concreto della funzione parlamentare. Legittimamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto di non dovere sollevare conflitto di attribuzioni, arrestandosi alla pregiudiziale parlamentare, in presenza di sicuro nesso funzionale, individuabile a prescindere dalla sede di diffusione delle esternazioni - e, cioè, una tribuna televisiva - e dal fatto che il parlamentare fosse stato egli stesso il conduttore del programma televisivo, circostanza neutra se non anche capace di confermare l'uso del mezzo mediatico quale estensione massima e legittima (seppure soggetta a regolamentazione) del rapporto comunicativo fra parlamentare e corpo elettorale. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 23 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005