Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
In tema di apparecchi per il gioco d'azzardo, pur potendosi ritenere applicabile la disciplina generale prevista dall'art. 240 cod.pen., deve farsi riferimento al comma nono dell'art.110 TULPS, come modificato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, che espressamente prevede che la confisca sia "sempre" disposta.
Commentario • 1
- 1. Registrazione degli atti giudiziari e Tabelle riepilogative ai sensi di legge e direttive ministerialiCaglioti Gaetano Walter · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2006, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 09/11/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1781
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 14621/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER CC, nata a [...] il 4 dicembre del 1973;
EL SO HE, nato a [...] il 17 aprile del 1960;
avverso la sentenza del tribunale di Foggia sezione distaccata di San Severo;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
letti il ricorso e la sentenza denunciata, osserva quanto segue. IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 30 gennaio del 2006, il tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, condannava EL SO HE e ER CC alla pena, rispettivamente di Euro 6000,00 e 4000,00 di ammenda, quali responsabili della contravvenzione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 approvato con R.D. n. 773 del 1931 e successive modificazioni, per avere installato nel Bar Socrate di San Severo apparecchi per il gioco d'azzardo - videopoker e videoslot. - Fatto commesso il 26 settembre del 2002.
Ricorrono per Cassazione i due imputati deducendo entrambi la violazione dell'art. 129 c.p.p. e art. 157 c.p. perché il reato si era prescritto prima della sentenza impugnata trattandosi di contravvenzione punita con la sola ammenda. La ER si duole altresì per il rigetto dell'istanza istruttoria diretta ad ottenere l'espletamento di una perizia per accertare la natura aleatoria del gioco.
Il ricorso è fondato con riferimento alla sola eccezione di prescrizione del reato essendo decorso alla data della decisione il termine massimo prorogato di anni tre. Invero in base alla L. n 251 del 2005, comma 2, i termini prescrizionali più lunghi di cui alla anzidetta L. n 251 del 2005, art. 6 non si applicano ai procedimenti o ai processi in corso. In ogni caso, a norma dell'art. 2 c.p., si deve applicare la legge più favorevole al reo.
Nel merito non ricorrono ipotesi di esclusione della punibilità o di assoluzione di cui all'art. 129 c.p.p. poiché gli agenti operanti hanno accertato che quegli apparecchi consentivano vincite o perdite puramente aleatorie e quindi non erano conformi ai parametri previsti, sia dalla legge vigente all'epoca del fatto, che da quella successiva. La depenalizzazione introdotta con la L. 23 dicembre del 2005, n. 266 non si applica alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge anzidetta. Per accertare l'aleatorietà della vincita non era indispensabile l'espletamento di una perizia.
Il provvedimento di confisca va confermato, trattandosi di un'ipotesi di confisca obbligatoria stabilita espressamente dalla legge speciale a prescindere dalla disciplina di cui all'art. 240 c.p., capo 5 e perciò può essere applicata anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, una volta accertata la non conformità degli apparecchi in sequestro ai parametri previsti dalla norma. L'obbligatorietà della confisca si desume dall'avverbio "sempre" e dalla previsione della distruzione, incompatibile con una confisca non obbligatoria, contenuta nel R.D. n 773 del 1931, art. 9 come modificato dalla L. 27 dicembre del 2002, n. 289, la quale costituisce sul punto interpretazione autentica della precedente normativa (Così anche Cass. n 22930 del 2003). D'altra parte, la confisca in questione rientra anche nell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 240 c.p. trattandosi di cose intrinsecamente criminose (Così Cass. n 17782 del 2001), come traspare dalla previsione della distruzione essendo irrilevante il formale richiamo dell'art. 240 c.p.. A tale interpretazione non può opporsi che l'ipotesi di cui al capoverso dell'articolo dianzi citato riguarda cose intrinsecamente pericolose mentre gli apparecchi in questione non sono tali perché possono essere tenuti in case private. La tesi sostenuta dalla dottrina e da qualche decisione di questa corte - (cfr. Cass. n. 44419 del 2003) non è condivisibile. Invero la criminosità e la pericolosità che impongono la confisca, secondo la decisione delle Sezioni unite del 13 gennaio 1995, Filidei, non devono derivare necessariamente dal carattere della cosa in sè, ma anche dalla relazione tra la cosa e l'agente per cui, quand'anche la cosa non possa definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere comunque applicata la misura di sicurezza patrimoniale tutte le volte in cui la detenzione da parte dell'agente a cui dovrebbe essere restituita costituisce reato o comunque illecito amministrativo. La restituzione degli apparecchi in sequestro a chi li deteneva favorirebbe la perpetuazione dell'illecito perché non è garantita la loro distruzione o comunque l'uso lecito in un'abitazione privata. Inoltre, anche indipendentemente dall'accoglimento di questa opinione, la disciplina degli apparecchi per il gioco d'azzardo (ed in particolare la previsione della distruzione) dimostra incontestabilmente che il legislatore ritiene questi apparecchi, quando non siano conformi alle prescrizioni di legge, intrinsecamente pericolosi in quanto incentivanti un'abitudine ritenuta socialmente negativa. Conferma di ciò la si trova nella recente disciplina introdotta con la L. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006), art. 1, comma 543 la quale, pur depenalizzando le condotte criminose previste dall'art. 110, con decorrenza però dalla data di entrata in vigore della legge, ha confermato la confiscabilità degli apparecchi allorché siano privi del titolo autorizzativo previsto dalla legge o non siano conformi alle prescrizioni di legge.
P.Q.M.
LA CORTE letto l'art. 620 c.p.p.;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione.
Conferma il provvedimento di confisca.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2007