Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di diffamazione attribuita ad un parlamentare, non sussistono i presupposti di fatto per sollevare, da parte dell'A.G., conflitto di attribuzione a fronte di una delibera di insindacabilità emessa, ai sensi dell'art. 68 comma primo della Costituzione, dalla competente Camera, quando la suddetta delibera risulti basata sul presupposto che l'imputato, pur al di fuori delle sedi istituzionali e non riportando esattamente quanto già esposto in dette sedi, abbia reso le dichiarazioni obiettivamente diffamatorie, nell'ambito dell'attività legittimamente volta a coltivare, con comizi, assemblee, dibattiti radiofonici o televisivi, il rapporto con i cittadini, allo scopo di ottenerne consenso per le sue iniziative politiche. (In applicazione di tale principio, la Corte - rilevando che, nella delibera di insindacabilità, era stato evidenziato che l'imputato, in Parlamento, si era reso promotore di iniziative volte a limitare i poteri della magistratura inquirente ed aveva formulato censure in relazione ad ipotizzate interferenze di magistrati nella attività politica - ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, che aveva confermato la condanna dell'imputato, per diffamazione consistita nell'avere egli, nel corso di due trasmissioni televisive, accusato un Procuratore della Repubblica di operare secondo logiche partitiche e di costruire "teoremi" politico-giudiziari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2002, n. 16195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16195 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA PASQUALE - Presidente - del 30/01/2002
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI POPOLO ANGELO - Consigliere - N. 125
3. Dott. ROTELLA MARIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - N. 016991/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SG TO N. IL 08/05/1952
avverso SENTENZA del 25/01/2001 CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per non punibilità dell'imputato ex art. 68, comma 1^, Cost. Udito, per la parte civile, l'Avv. Guido Calvi
Udito il difensore Avv. Paolo Rossi
OSSERVA
1. TO BI impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al reato di continuata diffamazione, per aver offeso la reputazione di RL AS, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, accusandolo, nel corso della trasmissione televisiva "Maurizio Costanzo Show" del 16 febbraio 1995, di essere consapevole strumento di un partito politico, "uomo di Violante", "organico al P.D.S.", e come tale combattente una battaglia politica, e muovendogli l'addebito, durante la rubrica televisiva "BI quotidiani" del 7 marzo 1995, di non aver indagato sulle denunce del maresciallo DO, morto suicida, perché non erano "dalla parte giusta" e "non conveniva al progetto e al teorema politico" perseguito dal medesimo AS e dai magistrati addetti al suo ufficio.
Con atti distinti deduce:
- l'immediata applicazione dell'art. 68 Cost., a seguito della deliberazione 14 febbraio 2001 della Camera dei deputati, di insindacabilità della condotta incriminante;
- la violazione di legge processuale e sostanziale e i vizi di motivazione in ordine alla costituzione del rapporto processuale nelle fasi precedenti, all'omessa applicazione dell'esimente del diritto di critica, alla mancata assunzione di prove decisive, al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. Replica, con note d'udienza, il difensore della parte civile e chiede a questa Corte a) di rigettare l'impugnazione, b) di proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avanti la Corte Costituzionale, avverso la suindicata delibera della Camera dei deputati.
3. Il collegio richiama il proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, in tema di diffamazione addebitata a soggetto investito della qualità di parlamentare, mentre è consentito al giudice ordinario, in assenza di pronuncia della Camera di appartenenza del parlamentare stesso, valutare se il fatto sia o meno da considerare scriminato ai sensi dell'art. 68 comma 1 Cost. (in base al quale "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni"), lo stesso non può dirsi quando la Camera di appartenenza del parlamentare, sia pure su iniziativa di quest'ultimo - dovendosi invece escludere la possibilità di una iniziativa del giudice ordinario - si sia espressa nel senso della insindacabilità delle affermazioni asseritamente diffamatorie, ai sensi del citato art. 68 comma 1^ Cost.. In tale ipotesi il giudice ordinario non può che prendere atto della valutazione espressa dal Parlamento, adeguandovisi e quindi dichiarando, in ogni stato e grado del procedimento, la causa di irresponsabilità, ovvero sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale ove ritenga contestabili le concrete modalità di esercizio del potere del Parlamento a) "per vizi del procedimento" oppure b) "per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti" ai fini della validità del suddetto esercizio (cfr. Sez. 5^, 16 novembre 1998, n. 2029; idem, 24 settembre 2001, n. 36592).
4. Ritiene di dover seguire la prima delle opzioni di cui sopra. Non ravvisa, invero, nel caso in esame, la ricorrenza di alcuna delle condizioni che consentono di proporre conflitto di attribuzioni con la Camera dei deputati.
5. Non la condizione sub a), attesa la incontestata regolarità del procedimento parlamentare.
6. E neppure l'altra, quella sub b), non condividendo i pur argomentati rilievi esposti dalla parte civile a sostegno della richiesta avanzata all'odierna udienza, incentrati sulla interpretazione data dalla Corte costituzionale all'art.68 comma 1^ Cost.. 6.1. Tale interpretazione è recepibile, e più volte lo è stato in sede giurisprudenziale (v., ex plurimis, Cass. Sez. 5^, 6 maggio 1998, n. 8412; Sez. 5^, 16 novembre 1998, cit.; Sez. 5^, 21 aprile 1999, n. 8742), laddove esige la sussistenza di un vero e proprio "nesso funzionale" tra le dichiarazioni espresse dal parlamentare "extra moenia" e l'esercizio delle funzioni parlamentari, in mancanza del quale la prerogativa dell'insindacabilità degenererebbe in una non ammissibile guarentigia personale (v. sentt. Corte cost. nn. 289 del 1998 e 417 del 1999). Non lo è ancorché, esprimendosi in termini ancor più restrittivi, ritiene che manchi il suddetto nesso funzionale quando le dichiarazioni in questione non siano la riproduzione all'esterno del contenuto di atti "specificamente" previsti per lo svolgimento del mandato elettivo, non essendo sufficiente in merito una semplice connessione di tematiche tra atti parlamentari compiuti e dichiarazioni rese: sicché "il generico collegamento contenutistico" o "la semplice comunanza di argomenti" non sarebbero idonei a configurare il requisito necessario per l'applicazione della immunità alle attività "extra moenia" (v. sentt. Nn. 10 e 11 ed altre del 2000, pure richiamate dalla parte civile, alle quali può aggiungersi quella, recentissima, n. 289 del 2001). Questa Corte ha già avuto modo di esprimersi al riguardo (cfr. Sez. 5^, 14 dicembre 1999, n. 2174), rilevando come tale ultima linea interpretativa della norma non si faccia cari co del problema dei rapporto e della necessaria comunicazione tra membri del Parlamento e cittadini, comunicazione che più che costituire un diritto del parlamentare è, per la coscienza democratica del Paese, un vero e proprio dovere del rappresentante eletto.
Ed essendo indiscusso che il rapporto parlamentare - cittadini può e deve realizzarsi in forme diverse (comizi, assemblee, dibattiti radiofonici e televisivi), si è osservato che, visto in questi termini, esso è un elemento essenziale della funzione parlamentare, perché consente al rappresentante eletto di raccogliere notizie, informazioni, analisi e commenti, necessari per orientare la sua attività parlamentare, e di ottenere il consenso dei cittadini per la riuscita delle sue iniziative parlamentari - proposte di legge, interrogazioni, interpellanze.
Derivandone che, sotto tale profilo, è difficile negare che i momenti di incontro parlamentare - cittadini debbano essere considerati "strettamente connessi" all'esercizio delle funzioni parlamentari.
È stato così, conclusivamente, affermato che occorre riconoscere che il collegamento tra manifestazioni del pensiero e funzione parlamentare non può dipendere da criteri "meramente formali", perché in una società democratica è indispensabile un rapporto costante tra assemblee rappresentative e opinione pubblica, tra confronto parlamentare e dibattito politico;
e i veicoli privilegiati di questa fondamentale osmosi tra istituzione e società sono appunto i membri del Parlamento.
6.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, si giustifica la scelta preannunciata sub 4.
Infatti nella delibera di insindacabilità adottata il 14 febbraio 2001 dalla Camera dei deputati a favore dell'onorevole TO BI si riferisce che le affermazioni rese da quest'ultimo nel corso delle due trasmissioni televisive indicate nel capo di imputazione "si inquadrano in un'ampia azione che egli da tempo svolge nella sua qualità di parlamentare. Nell'ambito, di tale azione politica l'onorevole BI, spesso aspramente, in Parlamento e al di fuori di esso ha attaccato diversi magistrati che, a suo giudizio, hanno interferito con l'attività politica. Tuttavia le sue affermazioni, anche le più dure, vanno ad inquadrarsi nell'ambito della divulgazione delle iniziative da lui prese, nella qualità di parlamentare, al fine di ridurre il potere della magistratura inquirente. È noto inoltre che su tali tematiche l'onorevole BI ha sempre svolto un'azione intensa dentro e fuori dal Parlamento". È così fuori discussione che ripetute "iniziative parlamentari" sul problema dell'interferenza di magistrati con l'attività politica furono realmente assunte dall'attuale ricorrente, come pure "un'azione intensa dentro e fuori dal Parlamento".
Che la questione giustizia, sollevata attraverso l'esame di situazione e fatti concreti per renderla più comprensibile al grande pubblico, fosse - ed è ancora - questione di notevole rilievo politico è altrettanto indiscutibile. È abbastanza logico allora ritenere che l'imputato abbia sollevato tali problemi in sede diversa da quella istituzionale per ottenere il consenso necessario alla riuscita delle sue iniziative parlamentari e che, quindi, in definitiva, le dichiarazioni da lui espresse nelle due cennate trasmissioni televisive - ancorché non riportino "integralmente" cose già dette nei confronti di RL AS o nel dibattito in Aula o in atti di sindacato parlamentare, come puntualizza ed esige il difensore della parte civile - siano comunque plausibilmente ricollegabili alla sua attività parlamentare, tanto da meritare la tutela approntata dalla norma costituzionale.
7. La Corte ritiene, dunque, di non sollevare il conflitto di attribuzioni e di applicare la causa di irresponsabilità prevista dall'art. 68 comma 1^ Cost., con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, così assorbiti gli altri motivi di ricorso, non risultando dal testo di tale provvedimento una prevalente causa di proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata poiché l'imputato non può essere chiamato a rispondere del reato ascrittogli ai sensi dell'art. 68 comma 1 della Carta Costituzionale. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2002