Sentenza 11 gennaio 2000
Massime • 1
L'errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata ne' esplicitamente ne' implicitamente nella norma penale. Non è perciò scusabile l'errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti ad integrazione della norma penale, proprio perché essi determinano il contenuto del comando penale. (Nella fattispecie, relativo alla pretesa dell'imputato di veder riconosciuto l'errore sulle norme in tema di società, la Corte ha affermato che la figura dell'amministratore di una società è espressamente richiamata dagli artt. 2621 cod. civ. e 223 Legge fallimentare che prevedono reati propri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2000, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido IETTI Presidente del 11/01/00
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N. 21
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio EBNER " N. 25659/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: 1) Di AT AN, nato a [...] il [...]; 2) ON EZ, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 18.1.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'Avv. Tommaso Carpinella per il ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27.4.1998, il Tribunale di Palermo dichiarava Di AT AN, quale socio amministratore della fallita s.r.l. "All Business", e ON EZ, quale socio amministratore di fatto della medesima società, colpevoli del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. , 223, 216 legge fallimentare, 2621 c.c. e, in concorso di attenuanti generiche per il Di AT, condannava quest'ultimo ad anni due di reclusione ed il ON ad anni tre di reclusione, con conseguenziali pene accessorie e con il beneficio della sospensione condizionale della pena per il Di AT. Agli imputati, nelle loro predette qualità, veniva addebitato di avere, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tenuto le scritture contabili della società fallita in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti degli affari sociali e di avere distrutto il libro giornale, non potendosi considerarsi tale, a causa del suo stato, quello prodotto.
A seguito di appello di entrambi gli imputati, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 18.1.1999, in parziale riforma dell'impugnata decisione, concesse le attenuanti generiche al ON e l'attenuante del danno di speciale tenuità ad entrambi, determinava la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per ciascuno degli appellanti, revocava la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici inflitta al ON e confermava nel resto.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Di AT e il ON.
Il Di AT deduce: 1) violazione di legge in relazione all'art. 47 c.p., assumendo di avere ricoperto la carica di amministratore solo per pochi giorni e di averla abbandonata in favore del ON in data 8.7.1987, nel corso di un assemblea, omettendo di comunicare l'avvenuto avvicendamento alla Camera di Commercio e alla sezione commerciale del Tribunale per avere ritenuto, per errore, di essersi spogliato definitivamente della carica in questione e di non essere tenuto ad altre incombenze;
2) violazione degli artt. 133 c.p. e 219, ult. comma, legge fallimentare, lamentando che la Corte di merito, nel determinare la pena, non aveva tenuto conto della non rilevante gravità del fatto, dell'assoluta mancanza di dolo, dell'assenza di precedenti giudiziari, nonché della sussistenza dell'attenuante di cui al citato art. 219, ult. comma, legge fallimentare. Il ON deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt.216 legge fallimentare e 2621 c.c., contestando la qualifica di amministratore di fatto, assumendo l'insussistenza di valide prove attestanti tale qualifica, rilevando inoltre che la mancata tenuta delle scritture contabili e l'omessa redazione del bilancio erano addebitabili esclusivamente all'amministratore effettivo e cioè al Di AT, che mai aveva dismesso la carica di amministratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non meritano accoglimento.
In relazione alla posizione del Di AT occorre rilevare che l'impugnata sentenza evidenzia come dalle dichiarazioni dello stesso imputato emerga che costui, sia pur per un periodo breve, abbia svolto funzioni di amministratore della "All Business", compiendo atti di gestione, puntualmente descritti, per un periodo di 60 o 90 giorni e comunque fino ad una data assai vicina all'8.7.1987. Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto addebitabili a detto imputato la mancata vidimazione dai libri sociali, la falsità dell'attestazione del versamento dell'intero capitale sociale, le abrasioni sui libri e, in definitiva, l'impossibilità di ricostruzione della gestione del patrimonio sociale, quanto mano, fino alla data suddetta. Deve, comunque, rilevarsi che non è ravvisabile nella specie l'invocato errore scusabile su legge extrapenale, in relazione al preteso abbandono da parte del Di AT dell'incarico di amministratore della società a favore del ON nel corso dell'assemblea tenuta l'8.7.1987, nell'erroneo convincimento di essersi definitivamente spogliato della carica senza necessità di ufficializzare l'avvenuto avvicendamento del vertice della società.
L'errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata ne' esplicitamente ne' implicitamente nella norma penale. Non è perciò scusabile l'errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti ad integrazione della norma penale, proprio perché essi determinano il contenuto del comando penale.
Con riferimento al caso in esame, non vi è dubbio che la figura dell'amministratore di una società e le norme del codice civile che la regolano, siano espressamente richiamate dagli artt. 2621 c.c. e 223 legge fallimentare che prevedono, appunto, reati propri di società.
Il Di AT deduce ancora la violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla determinazione della pena, lamentando che la stessa non sia stata contenuta nel minimo assoluto. A tale proposito occorre rilevare che l'impugnata sentenza, richiamando quella di primo grado che ha riconosciuto la non rilevante gravità del fatto e l'incensuratezza del Di AT, ha ritenuto concedibile l'attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, legge fallimentare. Il giudice di appello ha perciò correttamente tenuto conto degli elementi di valutazione previsti dall'art. 133 c.p., determinando, nell'ambito della propria discrezionalità, la pena in concreto inflitta. Ciò posto, non è ravvisabile, nella specie, la dedotta violazione di legge ne', tanto meno, vizio di carenza di motivazione, di talché il motivo di ricorso, risolvendosi in una mera censura in punto di fatto, deve ritenersi inammissibile.
Per quanto concerne il ON, l'impugnata sentenza evidenzia adeguatamente e logicamente come costui, nel periodo successivo all'8.7.1987, abbia svolto atti di gestione, e quindi funzioni di amministratore di fatto della società poi fallita, ciò emergendo dalle sue stesse dichiarazioni, affermando egli di avere anticipato fondi per disdire il contratto della luce, della SIP e per pagare la commercialista non era stata pagata e di avere, d'accordo con il Di AT chiuso il conto corrente;
e si aggiunge, in sentenza, come il ON abbia anche firmato lettere, una delle quali acquisita agli atti, in cui veniva esplicitata la qualità di amministratore dell'imputato. Anche in tal caso i giudici del merito hanno correttamente ritenuto il ON responsabile della irregolare tenuta delle scritture contabili e della mancata redazione del bilancio per il periodo successivo all'8.7.1987, rilevandosi, tra l'altro, che il ON ebbe ripetuti contatti con la commercialista che, in un primo tempo, deteneva i libri contabili e con l'altro commercialista a cui egli stesso portò i libri contabili perché si era detto disponibile a lavorare a credito. Nè la circostanza che il Di AT fosse rimasto formalmente amministratore di diritto della società è in contraddizione con la ritenuta responsabilità del ON. In primo luogo perché l'impugnata sentenza scinde il periodo in cui la società era effettivamente gestita dal Di AT (fino all'8.7.1987) da quello in cui, di fatto, fu effettivamente gestita dal ON (periodo successivo); sia perché ben può essere affermato il concorso di responsabilità tra l'amministratore di diritto e l'amministratore di fatto nei reati di bancarotta sia patrimoniale che documentale.
I ricorsi, in quanto infondati, devono perciò essere respinti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000