Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
E N IO 6 8 Z OGGETTO: 9 1 ee 65919 A / R ed Esenzioni 5 4 / T . agevolazioni/esenzione 6 IS 2 N . - dall'Ilor G .R E B decennale/condizioni A .P R I . D L R A L L D A A E . D T E B I U T S 3346 02 A B N N T I E E A REPUBBLICA ITALIANA 1 S S R I 3 I E T 1 R A . E T N A M SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 016654/1999 Cron. 7126 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Giovanni Olla Presidente Ud.12.7.2001 Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 65919 SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze,in persona del Ministro pro tempore,e Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati е difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,via dei Portoghesi n.12 sono elettivamente domiciliati ricorrenti contro "Ingg. LI e IS" spa in persona dell'amministratore delegato Agostino LI e De Lieto Costruzioni generali spa in persona dell'amm.re delegato Maurizio De Lieto, rappresentate e difese,per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv.Piergiorgio Benigni 1754 e dal prof.avv.Lorenzo del Federico ed elettivamente domiciliate nello studio del primo in Roma,Circonvallazione Clodia n. 169 controricorrenti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della PA n.165/1/1998 depositata in data 29.6.1998 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Uditoperi ricorrenti l'avv.dello Stato Guida Udite le conclusioni del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo Con coeve decisioni in data 11.4.1994, emesse nei confronti della De Lieto Costruzioni Generali spa e nei confronti della LI e IS spa, la Commissione di Primo Grado di Napoli riconosceva alle predette società - entrambe con sede in Napoli ed aventi ad oggetto l'esercizio di attività edilizia il diritto alle agevolazioni ai fini Irpeg ed Ilor previste dall'art. 14 - della L.n.64/1986: agevolazioni negate dall' Ufficio delle Imposte Dirette di Napoli con distinti provvedimenti poi dalle menzionate società impugnati innanzi all'indicato Giudice tributario. Entrambe le decisioni venivano appellate dall'Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale della PA,riuniti gli appelli,con sentenza in data 8.6.1998 n.165,depositata il 29.6.1998, preso atto della sopravvenuta rinunzia dell'Ufficio ai motivi di appello concernenti " l'agevolazione ai fini dell'Irpeg,dichiarava la parziale estinzione dei giudizi;
rigettava invece gli appelli del medesimo Ufficio riguardanti il riconoscimento dell'agevolazione per l'Ilor, ritenendo che ai cantieri edili gestiti dalle società appellate dovesse riconoscersi natura di stabilimenti industriali tali da rendersi beneficiari della relativa agevolazione. Ricorrono congiuntamente per cassazione il Ministero delle Finanze e l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli con un unico mezzo di gravame. Si sono costituite e resistono con un unico controricorso entrambe le società, le quali a sostegno delle proprie ragioni hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art.378 cpc. Motivi della decisione Con un unico articolato motivo la ricorrente Amministrazione deduce, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt.26 DPR 601/1974 e 101 DPR 218/1978 e correlativamente insufficiente ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente la CTR non avrebbe considerato che, essendo i cantieri destinati alla costruzione di un unico edificio, conseguentemente l'attività ivi svolta dalle predette società non potrebbe ritenersi in stabile rapporto con il territorio : avrebbe quindi errato la medesima CTR nel qualificare tali cantieri come stabilimenti industriali ai fini del beneficio di esenzione dall'ILOR di cui all'art. 101 DPR 218/78. La difesa delle resistenti eccepisce la inammissibilità del ricorso quanto alla società De Lieto Costruzioni, perchè notificato il 17.8.1999 e cioè oltre il termine lungo ex art.327 cpc,che si assume essere scaduto il 14.8.1999;inoltre, la inammissibilità dell'impugnazione( non preceduta dalla notificazione della sentenza) nei riguardi di entrambe le società,per violazione dell'art.330 cpc, in quanto notificata alle stesse in persona dei rispettivi amministratori delegati e nelle rispettive sedi sociali e non ai procuratori costituiti nel giudizio a quo( ovvero nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto). Nel merito,poi,le resistenti assumono la correttezza della impugnata decisione, in fatto e in diritto. Devono essere esaminate preliminarmente, in quanto attinenti alla regolare instaurazione del rapporto processuale, le questioni attinenti alla tempestività del ricorso nei confronti della De Lieto Costruzioni spa e della ritualità o meno della notifica del ricorso per cassazione ad entrambe le società. Trattasi di eccezioni manifestamente infondate. Per quanto concerne la prima eccezione, è da rilevare che il ricorso alla società De Lieto risulta notificato tempestivamente, nel termine di cui all'art.327 cpc. Invero,la sentenza impugnata è stata depositata il 29.6.1998 e da tale data decorreva il termine di un anno di cui all' art.327 cpc,peraltro aumentato,ex art.1 comma primo L.
7.10.1969 n.742, del periodo di sospensione feriale fissato dal primo agosto al quindici settembre di ciascun anno solare.Nella specie, devono essere quindi aggiunti complessivi giorni novantadue : quarantasei per il 1998 ed altrettanti per il 1999, posto che il termine di un anno, aumentato di gg.46, veniva a scadere nel corso del periodo feriale del 1999). A questa stregua, attesa cioè la tempestività del ricorso,notificato in data 17.8.1999,perde ovviamente di rilevanza ogni altra questione che la difesa della ricorrente SOC. De Lieto pone al riguardo,prospettando la configurabilità nella specie di un litisconsorzio di ordine processuale in cause scindibili tale da consentire che la sentenza impugnata, benchè formalmente unica,sia divenuta definitiva nei confronti della anzidetta società. Per quanto concerne la seconda eccezione, di nullità della notificazione del ricorso ad entrambe le società, presso le sedi sociali, anch'essa - come si è già accennato - è manifestamente priva di fondamento. Invero,non è qui in discussione il costante orientamento di legittimità richiamato dalla difesa delle ricorrenti ( e risalente alla sentenza delle ss.uu.20.12.1993 n.12593) secondo cui l'impugnazione non preceduta - dalla notificazione della sentenza impugnata e successivamente all'anno dalla pubblicazione di questa,ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'art.327 cpc durante il periodo feriale va notificato non alla parte personalmente ma indifferentemente o presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio a quo o nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio - ma l'esistenza o meno, nella specie, dei presupposti di fatto per l'applicabilità di quel principio. Invero, dalla rubrica della sentenza impugnata non risulta che le società nel giudizio a quo abbiano usufruito di una difesa tecnica e dalla stessa rubrica risulta invece il domicilio dichiarato( recte,la sede sociale) di ciascuna delle società stesse. Già sotto questo profilo è quindi da escludere la violazione dell'art.330 cpc,essendo stata l'impugnazione notificata nella sede di ciascuna delle società: Siffatta violazione è peraltro da escludere anche sotto l'ulteriore ed assorbente profilo dell'avere comunque l'atto( la notificazione del ricorso per cassazione nelle sedi sociali dichiarate) raggiunto pienamente lo scopo cui era preordinato (artt. 160 e 156 ultimo comma cpc) essendosi le società costituite nel presente giudizio ed apprestato ogni difesa attraverso rituale controricorso( Cass. 23.6.1997 n.5575;18.10.1994 n.8468) . Nel merito, il ricorso della Amministrazione Finanziaria è fondato. Va premesso che a differenza di quanto assume la difesa delle società - è da escludere che vi sia identità dei presupposti per l'esenzione dall'Ilor rispetto a quella dall'Irpeg. In proposito è opportuno rammentare il disposto del primo comma dell'art. 101 del DPR 6.3.1978 n.218( TU delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno),pacificamente applicabile nella specie. 66La norma così recita : Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati nell'art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi sui relativi redditi industriali". Diversamente, ai fini dell'esenzione dall'Irpeg,non si richiede(art.14 della L.
1.3.1986 n.64) l'esistenza di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato,essendo sufficiente la costituzione in forma societaria del soggetto richiedente l'agevolazione e la realizzazione nel Meridione di una nuova iniziativa produttiva. In altri termini,non è stabilito alcun altro requisito nè l'imposizione di particolari modalità attraverso le quali la nuova iniziativa( sia essa industriale, di servizi o altro) deve essere attuata. In tal senso è l'orientamento di legittimità che il Collegio condivide( Cass. 1227/2001; Cass. 11028/1999, Cass.5732/1998) in quanto pienamente recettivo della diversità dei disposti normativi cui l'agevolazione è riconosciuta rispettivamente ai fini dell'Ilor ed ai fini dell'Irpeg. A questa stregua, deve considerarsi erroneo il rilievo dei giudici di appello circa la inconciliabilità del riconoscimento per un verso del diritto delle ricorrenti alla esenzione dall'Irpeg( reso manifesto dalla rinuncia dell'Ufficio agli appelli sul punto proposti avverso la decisione di primo grado) e dall'altro del diniego da parte dell'Uficio stesso del diritto all' esenzione decennale dall'Ilor. Ciò posto,occorre rilevare che la ratio ispiratrice della decisione di appello è che tutti i cantieri edili,in quanto tali, possono beneficiare della esenzione dall'Ilor,se operativi nel Mezzogiorno essendo da considerare stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nel territorio e del resto è stata disattesa la richiesta istruttoria dell'Ufficio diretta ad accertare in concreto l'esistenza delle condizioni previste per il riconoscimento del diritto all'agevolazione de qua. Ritiene questa Corte che la convinzione dei Giudici di appello sia frutto di una erronea interpretazione della normativa agevolatrice che poi si è riflessa anche sulla motivazione della sentenza. Ed invero, è sufficiente avere riguardo al tenore letterale e logico del richiamato art. 101 comma primo DPR 218/78 cit. per rendersi conto che la specificità della previsione normativa impone che siano accertati non solo l'attività svolta dal soggetto richiedente l'agevolazione ma anche le concrete modalità in cui essa si svolge. Occorreva quindi nella specie verificare proprio la configurabilità di quello "stabile impianto nel territorio” che la norma agevolatrice pretende, e che viene invece specificamente negata dall'Ufficio. In altri termini, ritiene la Corte che dell'esenzione decennale dall'Ilor possano usufruire i soggetti che svolgono attività edilizia,purchè sia accertato che i relativi cantieri hanno assunto effettivamente le caratteristiche dello stabilimento industriale: il che si verifica v. Cass.
4.6.1998 n.5479 - quando il cantiere non si esaurisce in manufatti provvisori ed amovibili( quali capannoni o tettoie per il ricovero di macchinari e strumenti;
ponteggi per l'allestimento di piani di lavoro;
apparati di guardiania;
contenitori di materiali) ma consiste in costruzioni e/o impianti che integrano nel loro insieme il luogo di stabile ubicazione dell'attività produttiva e del lavoro del personale del soggetto che intende avvalersi della norma agevolativa. Solo in tal caso, infatti, può ritenersi esistente uno stabilimento industriale impiantato nel territorio : requisito al quale, come più volte si è evidenziato,la norma agevolatrice subordina l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio( occorrendo procedere ad accertamenti di fatto non consentiti in questa sede) ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della PA :la quale, ai sensi dell'art.385 comma secondo cpc, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della PA. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 luglio 2001 Il Consigliere estensore Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi - 7 MAR 2082 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio REGISTRAZIONĘ D.P.R. 26/4/1986 T . 5 IA N - R DA B A LL. T U ESENTE DEL IB A B. R SENSI T TA 131 AI IA . R N E T A M