Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2017, n. 48986
CASS
Sentenza 21 settembre 2017

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Massime1

L'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere; ove, invece, il privato si limiti ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui al citato art. 383 cod. proc. pen., ma in semplice comportamento di denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di non convalidare l'arresto per il reato di furto della persona indagata che, non più in possesso della merce sottratta, era stata consegnata alla polizia giudiziaria da un addetto alla sicurezza).

Commentario1

  • 1Art. 383 - Facoltà di arresto da parte dei privati
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2017, n. 48986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48986
Data del deposito : 21 settembre 2017

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