Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 1
L'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere; ove, invece, il privato si limiti ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui al citato art. 383 cod. proc. pen., ma in semplice comportamento di denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di non convalidare l'arresto per il reato di furto della persona indagata che, non più in possesso della merce sottratta, era stata consegnata alla polizia giudiziaria da un addetto alla sicurezza).
Commentario • 1
- 1. Art. 383 - Facoltà di arresto da parte dei privatihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2017, n. 48986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48986 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
489 86 -17 M. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/09/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente Sent. n. sez. 1445/2017 CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.16841/2017 SALVATORE DOVERE -Rel. Consigliere - EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LIVORNO nel procedimento a carico di: TE NA nato il [...] a [...]( ROMANIA) avverso l'ordinanza del 03/04/2017 del TRIBUNALE di LIVORNO sentita la relazione svolta dal Consi. Eugenia SERRAO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Alfredo Pompeo VIOLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Livorno non ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti di EA ST in relazione al reato previsto dagli artt. 56,624 e 625 n.2 cod. pen., avendo ritenuto che l'arresto fosse stato eseguito dal privato in costanza di un reato per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio;
il giudice procedente ha rilevato che all'arresto non aveva proceduto direttamente la polizia giudiziaria, che aveva piuttosto ricevuto in consegna, dall'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale Zara», la persona indagata.
2. Con un primo motivo di doglianza il pubblico ministero ricorrente deduce violazione o erronea applicazione dell'art.382 cod. proc.pen. e difetto assoluto di motivazione in relazione all'omessa applicazione di tale norma;
in particolare, si duole del fatto che la fattispecie concreta non sia stata inquadrata nell'ipotesi di arresto in quasi flagranza di reato da parte della polizia giudiziaria, nonostante l'indagata fosse stata rinvenuta presso l'esercizio commerciale con evidenti tracce del reato, ossia la borsa artatamente manomessa per superare il sistema antitaccheggio ed i capi di abbigliamento sottratti. Con un secondo motivo deduce violazione o erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione con riferimento al disposto degli artt. 381 e 383 cod.proc.pen. per la sussunzione del fatto nell'ipotesi di arresto operato dal privato, sebbene dagli atti non risultasse che l'addetto alla sorveglianza dell'esercizio commerciale, né altro soggetto, avesse esercitato poteri coercitivi sulla donna.
3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott. Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é infondato.
1.1. Va richiamata la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 26759101), che ha ritenuto illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria, seppure in tempo prossimo alla commissione del reato, sulla base delle dichiarazione rese alla polizia giudiziaria da testimoni del fatto. 2 1.2. Nel caso di specie, la persona indagata, secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, era stata invitata dall'addetto alla sicurezza dell'esercizio commerciale al cui interno si era verificato il furto a ritornare all'interno dell'esercizio e la stessa vi era ritornata senza opporre alcuna resistenza;
entrambi avevano, quindi, atteso in uno degli uffici del negozio l'arrivo dei Carabinieri, ai quali l'addetto alla sicurezza aveva consegnato i capi di abbigliamento sottratti e la borsa in cui erano stati occultati.
1.3. Si tratta, pertanto, di un'ipotesi di acquisizione da parte della polizia giudiziaria della notizia di reato per il tramite di un testimone del fatto, non qualificabile in termini di quasi flagranza alla luce della citata pronuncia.
2. La censura secondo la quale nel caso concreto non si dovesse porre la questione dei limiti alla facoltà di arresto da parte del privato è condivisibile ma inammissibile per difetto di interesse alla luce dell'infondatezza del primo motivo di ricorso.
2.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 cod. proc. pen., si risolve nell'esercizio di fatto di poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri dell'organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere, richiedendo quindi un comportamento concludente - che nel caso di specie non risulta - il quale esprima l'intento di eseguire l'arresto, quale l'accompagnamento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l'apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell'intento di eseguire l'arresto. Quando invece il privato si sia limitato ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383 cod. proc.pen., ma in semplice comportamento di denuncia, consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale (Sez. 5, n. 10958 del 17/02/2005, Dobrin, Rv. 23122301; Sez. 4, n. 4751 del 15/12/1999 - dep. 2000, Maaroufi, Rv. 215450).
3. L'autorità procedente, alla luce della dinamica del fatto descritta nello stesso provvedimento, ha dunque fatto buon governo del primo dei principi sopra enunciati. La polizia giudiziaria ha, infatti, rinvenuto la persona all'interno dell'esercizio commerciale allorchè non era più in possesso dei capi di abbigliamento e della borsa «schermata» in cui erano stati occultati, acquisiti dall'addetto alla sicurezza e dallo stesso consegnati ai Carabinieri. La motivazione offerta per negare la sussistenza dei presupposti dello stato di flagranza tiene conto della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, a mente 3 della quale «il sintagma "quasi flagranza" resta ormai privo di ogni valore giuridico-concettuale e assume nella accezione corrente la funzione di espressione puramente indicativa dei due casi di "flagranza"», sussistenti allorchè l'autore, subito dopo il reato, sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Allorchè, in altre parole, vi sia una «coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal reo) e il successivo intervento di privazione della libertà dell'autore del reato».
3.2. Il privato, in secondo luogo, non risulta aver esercitato alcuno dei poteri propri della polizia giudiziaria, limitandosi ad invitare la persona ad attendere l'arrivo dei Carabinieri, ma in ogni caso tale valutazione sarebbe stata inidonea a determinare un diverso esito del giudizio.
4. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 21 settembre 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Eugenia serrao کشتا ر Depositata in Cancellería 25 OTT. 239 Oggi. 11 Funzionario Giudiziari. о Park Corra 4