Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2003, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 010 -8402LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.m Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 15782/01 Cron.5189 Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 25/11/02 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA ALESSANDRA DE SIMONE, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AB IO;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 19034/00 del Tribunale di ROMA, 4809 depositata il 15/06/00 R.G. N. 56509/95; - -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DE SIMONE;
. . . udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. CARLO DESTRO, l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. n. 15782/01 Svolgimento del processo La Società di Trasporti e Servizi Ferrovie dello Stato p.a. ricone per la cassazione della sentenza, descritta in epi- grafe, del Tribunale di Roma che, confermando quella di primo grado, ha accolto la domanda di VA Ca- labrò volta ad ottenerne la condanna alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita comprensiva dei migliora- menti economici previsti dal ccnl FS 1990/92, anche se decorrenti da data successiva a quella della cessazione dal servizio, oltre rivalutazione ed interessi. La sentenza impugnata ha argomentato che alla luce degli artt. 37, 38 e 96 del ccnl 1990/92 la volontà delle parti intendeva estendere tutti i benefici economici previsti dal contratto collettivo anche ai dipendenti cessati dal ser- vizio nell'arco della sua vigenza. Contro questa sentenza la Società ricomente prospetta i vizi di motivazione e le violazioni di legge infra descritti, ulteriormente illustrati da memoria. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso per cassazione la Società di Trasporti e Servizi Ferrovie dello Stato p.a. illustra la "violazione o falsa applicazione dell'art. 14 della legge 829/73; dell'art 21 della legge 210/85; dell'art. 1 DL 386191 (convertito in legge 35/92); dell'art. 13 della legge 204/95; dell'articolo unico della legge 141/90, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 12 c.d. preleggi e degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 cod.civ. in relazione all'interpretazione degli artt. 37, 38 e 96 CCNL FS 1990/92, nonché omessa o insufficiente o contraddittoria mo- tivazione (art. 360 nn. 3 e 5, cpc)", denunciando l'immotivato convincimento esegetico del Tribunale che ha tro- vato, ormai, in una copiosa giurisprudenza della Corte di legittimità, un assetto condiviso e definitivo circa la net- ta distinzione, operata contrattualmente, fra la volontà di sistemazione della parte previdenziale, ovvero sulla in- dennità di buonuscita, su cui non incidono i miglioramenti contrattuali successivi al collocamento a riposo, es- sencone espressamente disciplinata l'erogazione dall'art. 14 della I. 14 dicembre 1973, n. 829, richiamato dall'art 96, ccnl, cit, e il trattamento di quiescenza, che li accoglie. A cominciare dalla sentenza 20 ottobre 1998, n. 10400 secondo cui, nell'interpretazione del contratto collettivo per al personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, é corretto privilegiare la soluzione nega- tiva circa la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilità o meno ai fini del computo dell'indennità di bucnuscita, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere, sicché non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolu- menti non percepiti al momento della estinzione del rapporto, per passare alla decisione, sempre di questa Corte n. 5042 del 18 aprile 2000, che ha ritenuto che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Sta-ily to, prirna erogata dall'OPAFS e quindi, soppressa l'Opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, vada commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente e ricordare, per completezza, lan. 8558 del 23 giugno 2000, che ha confermato lo stesso principio, va negato che il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato per il periodo 1990-1992, possa avere validamente previsto il computo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione comprensiva di tutti gli aumenti pre- visti dal medesimo contratto anche con riferimento ai lavoratori cessati dal servizio prima delle date stabilite per l'effettiva decorrenza degli aumenti, poiché una clausola in tal senso contrasterebbe con la disciplina legale di det- ta indennità, commisurata per legge all'ultimo stipendio percepito dal lavoratore (art. 220 d.P.R. n. 2092 del 1973 sul trattamento di quiescenza e art. 14 legge n. 829 del 1973, vigente ex art. 21, 1. n. 210 del 1985; v. anche art. 13 del D.L. n. 98 del 1995, convertito dalla 1. n. 204 del 1995). A ciò si aggiunga, sia pure per i dipendenti da altro Istituto erogante (INPDAP), che gli stessi principi hanno tro- vato ulteriore conferma nella sentenza, sempre di questa Corte n. 13222 del 4 ottobre 2000 e in una serie nume- rosissima di successive decisioni costantemente conformi che hanno escluso, qualora il dipendente pubblico ab- bia percepito, prima del collocamento a riposo, solo una parte dei benefici stipendiali, previsti complessivamente, ma scaglionati nel tempo dal decreto presidenziale emanato in materia, l'indennità premiale per il servizio com- pless vamente prestato va determinata senza tenere conto degli aumenti retributivi cui il pensionato non ha dirit- to, in quanto previsti per scaglioni successivi al collocamento in quiescenza. In conclusione non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, oltretutto non essendo stati versati i corrispondenti contributi. Il ricorso è, dunque, fondato e deve essere accolto con cassazione dell'impugnata sentenza, Poiché non vi sono accertamenti di fatto da compiere all'esito dell'enunciato principio di diritto, la causa può esse- re decisa nel merito con il rigetto della domanda avanzata dal dipendente. Le spese dell'intero giudizio meritano di essere compensate equitativamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal dipendente, compensando tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. Cosi deciso in Roma il 25 novembre 2002 T Il Consigliere esFil lion Il Presidente I N V I T L S L O D V H S O S 7 Y O IL CANCELLIERE -1 V Depositato in Canceller N O 9 - 4 O 14 FEB. 03 0 8 N S I 3 S V .1 'N E Z I S V K S Z V oggi, 2 E I мнеCANCELLIERE ell 0 X C CANCELLIERE 7 V I 7 S C S '0 V 10