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Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 9985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9985 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO LF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/12/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TT CA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, ha confermato, per il minor importo di 262.859,28, i provvedimenti di sequestro assunti de plano ex art. 676 cod. proc. pen. il 18 settembre 2018 e il 3 maggio 2019 e ha disposto la confisca per equivalente, in fase esecutiva, ex artt. 240-bis, comma secondo, cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen., dei beni riconducibili ad MO LF, persona condannata in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Penale Sent. Sez. 5 Num. 9985 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 20/01/2023 MO LF è stato ritenuto soggetto intraneo al clan dei casalesi con sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 21 giugno 2013 divenuta irrevocabile il 17 maggio 2016. Secondo l'accertamento compiuto in sede di cognizione il rapporto di MO con il clan ebbe inizio tra il 1997 e il 1999 e si protrasse fino all'anno 2010. La confisca è stata disposta, sino alla concorrenza della somma di euro 262.859,28, sui seguenti beni, formalmente intestati a Di DO KA, moglie di MO LF: - un immobile sito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, alla ex via Marotta, n. 33; - sei unità immobiliari facenti parte tutte di un unico fabbricato sito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, in via Pratili snc. Al procedimento sono state chiamate a partecipare, in veste di terze interessate, la citata Di DO KA, nonché MO ME e MO GI Noemi, figlie di MO e Di DO. 2. Ricorre il solo MO LF, tramite i propri difensori, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in punto di procedimento applicativo della c.d. confisca per sproporzione in fase esecutiva. Si evidenzia l'anomalia del procedimento: nella fase prodromica alla confisca il pubblico ministero ha formulato istanza di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. e il Tribunale ha disposto un sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione, senza emettere invece un provvedimento contestuale di sequestro e confisca avverso cui il codice di rito prevede il rimedio della opposizione ex artt. 667, comma 4, cod. proc. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. Ricorrerebbe una ipotesi di abnormità strutturale e funzionale. Tale vizio di riverbererebbe, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., su tutti gli atti successivi, travolgendo il provvedimento finale qui impugnato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata pretermessa la valutazione di un compendio probatorio idoneo e sufficiente a comprovare la liceità delle accumulazioni patrimorliali di MO e del suo nucleo familiare alla luce delle "risultanze emerse". Il vizio concerne quattro punti: il profilo temporale dell'accertamento; la rivendita dei veicoli di volta in volta acquistati;
l'immobile oggetto di dissimulata donazione;
l'aiuto dei familiari anche in relazione al valore medio delle spese familiari. 2 2.2.1. Il periodo di accertamento della sproporzione ha riguardato anni risalenti (1996) rispetto ai quali sarebbe oggettivamente impossibile recuperare documentazione riguardante ad esempio eventuali provviste o conti a deposito. Il sequestro è stato disposto ad anni di distanza dalla definizione del giudizio e anche dall'esecuzione della pena;
inoltre la condotta di partecipazione mafiosa oggetto di condanna sarebbe iniziata "ben dopo quel periodo", circostanza non accertata dal giudice dell'esecuzione che ha retrodatato la condotta rispetto alla genesi della adesione al sodalizio. 2.2.2. Non si sarebbe tenuto conto delle entrate derivanti dalla vendita dei beni mobili (auto e moto) avvenuta negli anni successivi al 1996. Il Tribunale avrebbe considerato soltanto l'acquisto di detti beni ma non le successive vendite che avrebbero dovuto essere annoverate tra le fonti lecite a disposizione di MO. 2.2.3. È del tutto errata la valutazione, riferita all'immobile sito alla ex via Marotta, che ha condotto il Tribunale a giudicare inverosimile la tesi di una vendita simulata dell'immobile che, per motivi ereditari, celava una donazione da parte della zia in favore della nipote minorenne, figlia di MO e di Di DO KA. Gli indici della simulazione si ricaverebbero da: l'assenza di tracce circa l'avvenuto versamento del prezzo di 80mila euro;
l'anomalia del versamento di una simile somma di denaro nel 2006 per poi attendere cinque anni per la formalizzazione della vendita da parte di una persona che nel frattempo aveva compiuto 90 anni;
le dichiarazioni dei testimoni escussi. 2.2.4. Non si sarebbe tenuto conto: - del sostegno economico, rappresentato da "piccole e continue" donazioni quotidiane, fornito nel corso degli anni da ON AR e Di RI GI (rispettivamente madre e zia di Di DO KA); - delle esenzioni di cui beneficiava, in quanto portatrice di handicap, la figlia minore della coppia. 2.2.5. Il Tribunale non si sarebbe attenuto ai principi informatori della materia come disegnati dalla giurisprudenza di legittimità su: nozione di sproporzione;
sua valenza come "mero indizio" e non come presupposto oggettivo autonomo della confisca;
necessità di un accertamento in concreto;
onere probatorio a carico dell'accusa; operatività di una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione;
limite della "ragionevolezza temporale"; nozione di "capacità reddituale". Il ricorrente contesta l'erroneità del giudizio di sproporzione, compiuto rifacendosi alle risultanze della perizia a firma del dottor Mirabella, che però, in modo contraddittorio, vengono in parte disattese;
giudizio effettuato, inoltre, sulla scorta di una metodologia errata tenendo conto del costo degli acquisti, ma non delle entrate (a volte anche superiori) conseguenti alla successiva rivendita dei 3 medesimi beni (veicoli e immobili); neppure si sarebbe considerato che l'acquisto dell'immobile nel 2001 è stato reso possibile dalla accensione di un mutuo con versamento di rate mensili dell'importo di 300 euro (£. 600.000). Sarebbe stato considerato poi anche il pagamento della somma di 80mila euro avvenuto nel 2006, periodo successivo a quello di riferimento (1996-2004). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di manifesta contraddittorietà dell'ordinanza "nella parte in cui da un lato prende atto della esistenza di beni acquistati nell'arco temporale (1996-2004) del valore non giustificato di euro 262.859,28; e dall'altro lato ritiene aggredibili e confiscabili, nei limiti di detta somma, tutti i beni immobili acquistati dalla moglie del ricorrente Di DO KA negli anni successivi a quello di cessazione del periodo di accertamento (2004)". 2.4. Con il quarto motivo censura l'ordinanza impugnata per aver violato i principi stabiliti dalla CEDU in materia di confisca. Il ricorrente solleva dubbi di conformità dell'assetto normativo in cui si muove il provvedimento impugnato in relazione a talune previsioni della CEDU: l'art. 6, paragrafo 2 sulla presunzione di innocenza;
l'art. 6, paragrafo 3, lett. b), sui tempi per la preparazione di una adeguata difesa (avuto riguardo al termini di quindici giorni per la proposizione del ricorso per cassazione); art. 6, paragrafo 1, sul diritto a un giudice terzo e imparziale;
art. 1 protocollo addizionale n. 1 sul principio di proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La procedura in rassegna è disciplinata dall'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. che, sotto la rubrica "esecuzione della confisca in casi particolari", stabilisce: «Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale [...] dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto». La norma, recependo i consolidati arresti della giurisprudenza (da Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221), disciplina il caso della confisca per sproporzione, consentendola anche nella fase dell'esecuzione e dettando modalità 4 tali da garantire l'efficacia della misura attraverso la previsione di un atto "a sorpresa" quale è il sequestro (misura provvisoria di urgenza immediatamente esecutiva) contestuale alla confisca (misura ablativa definitiva suscettibile di esecuzione solo dopo l'esaurimento del procedimento di eventuale opposizione e relativo ricorso per cassazione). 2.2. Nel caso in rassegna è pacifico che viene in rilievo una confisca ex art. 240-bis cod. pen. chiesta dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna e che il Pubblico ministero ha attivato la procedura in rassegna, anche se, nel domandare il sequestro, ha fatto erroneo riferimento all'art. 321, cod. proc. pen. (che disciplina la misura cautelare del sequestro preventivo nella fase della cognizione) anziché gli artt. 666 e ss. e 183-quater disp. att. cod.. 2.2.1. Il giudice dell'esecuzione ha disposto il sequestro sino all'importo complessivo di euro 355.320,00 con due distinti provvedimenti emessi il 18 settembre 2018 e il 3 maggio 2019. Quindi, il medesimo giudice, a seguito dell'opposizione di MO LF, ha fissato udienza dinanzi a sé nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di rito. All'esito di tale udienza ha confermato il provvedimento di sequestro solo sino all'importo di euro 262.859,28, revocandolo per la residua parte e, contestualmente, ha disposto la confisca ex art. 240-bis comma secondo, cod. pen. 2.2.2. Quanto alla iniziativa del Pubblico ministero, va ricordato che la richiesta di imporre la sola misura cautelare del sequestro preventivo non impedisce al giudice dell'esecuzione di assumere la decisione sulla confisca in assenza di una istanza ulteriore del pubblico ministero (cfr. in motivazione Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella). Come affermato da precedenti decisioni di questa Corte, del tutto condivisibili, l'iniziativa del pubblico ministero per l'attivazione del procedimento esecutivo ex art. 666 cod. proc. pen. differisce dall'esercizio dell'azione penale nel processo di cognizione di cui all'art. 405 cod. proc. pen. ed è priva di formalità, potendo essere affidata anche alle conclusioni rassegnate nel contesto dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 19998 del 12/02/2013, Morabito ed altro, Rv. 257008; Sez. 3, n. 6901 del 18/11/2008, dep. 2009, Favato, Rv. 242734). A tal fine non può ritenersi che l'aver richiesto un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca determini una qualche ipotesi di nullità degli atti ai sensi dell'art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen. per omessa iniziativa assunta dal pubblico ministero o per omessa partecipazione al procedimento dell'organo dell'accusa (così in motivazione Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, cit.). 5 2.2.3. Circa la divaricazione dallo schema procedimentale previsto per legge, il ricorrente denuncia che, in sede di prima adozione del provvedimento di sequestro, non è stata contestualmente disposta anche la confisca;
tuttavia una simile mancanza non si è tradotta in alcuna lesione ai diritti di difesa (garantiti dal contraddittorio istaurato a seguito di opposizione) né in alcuna altra ipotesi di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza che sole possono integrare il vizio processuale denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Nessuna abnormità è ravvisabile dato che il giudice dell'esecuzione ha emesso un provvedimento di sequestro e di confisca nell'esercizio di un potere che il legislatore gli ha espressamente conferito. 2.3. Per completezza, va osservato che, sul punto, il ricorrente lamenta anche un vizio di motivazione, che, tuttavia, è inammissibile, poiché «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). 3. Il secondo motivo contesta, nella sostanza, la sussistenza di tutti i presupposti della confisca c.d. allargata. Le censure proposte sono, nel complesso, infondate, pur esponendosi a profili di inammissibilità nella parte in cui si esauriscono in mere doglianze in punto di fatto ovvero ripropongono questioni di merito già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale. 3.1. Le sollecitazioni difensive rendono necessario un inquadramento generale dell'istituto sulla scorta delle disposizioni normative e degli arresti giurisprudenziali. 3.1.1. La "confisca in casi particolari", in origine disciplinata dal dl. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, convertito dalla legge n. 356 del 1992, è ora prevista dall'art. 240-bis cod. pen. a seguito dell'introduzione con la legge n. 103 del 2017 del principio di riserva di codice, attuato dal d. Igs. 1 marzo 2018, n. 21. La norma citata al primo comma recita: « Nei casi di condanna [...] per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale [...] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi 6 titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». Il secondo comma dell'art. 240-bis cod. pen. (che riprende il comma 2-ter dell'art. 12-bis di n. 306 del 1992, comma introdotto dalla legge n. 94 del 2009) prevede: «Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona». 3.1.2. I caratteri della confisca "allargata" si trovano delineati in maniera perspicua nella sentenza delle NI TE n. 27421 del 25/02/2021, Crostella. «Nella prassi applicativa la confisca in casi particolari è definita "atipica", "allargata" o "estesa" per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La previsione normativa della confisca L.] trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nell'ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato e l'onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa». «Il legislatore ha scelto di delineare la confisca allargata quale misura di sicurezza che, seppur basata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente dipendente dalla sussistenza del "reato-spia". L'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240-bis cod. pen. fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona. Il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la natura particolare di questo, idoneo ad essere realizzato in forma continuativa e professionale ed a procurare illecita ricchezza, fanno ritenere l'origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto 7 a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa. Nella considerazione del legislatore, quindi, l'attribuzione al soggetto della commissione di uno dei "reati-spia" costituisce indicatore dell'acquisizione dei beni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico». «La relazione tra "reato-spia" ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili». In sintesi, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna. Occorre, però, che ricorrano i seguenti ineludibili presupposti: - l'esistenza di una sproporzione, al momento dell'acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato o proventi dell'attività economica e valore del bene, unitamente alla assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza;
- il rispetto del criterio di "ragionevolezza temporale". Sul primo profilo le NI TE TE (sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491) hanno ritenuto necessario «che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti». Circa il requisito della ragionevolezza temporale, va ricordato che si tratta di criterio assunto anche dalla Corte costituzionale a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari. Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018 la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti "spia", ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale» nel senso che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene 8 stesso da una attività illecita, seppur differente da quella che ha determinato la condanna e seppur priva di un positivo accertamento. Per la specifica ipotesi di confisca allargata disposta in sede esecutiva le NI TE Crostella hanno affermato che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca dei beni che sono entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Rv 281561). 3.2. Nella specie: - il reato-spia è quello previsto dall'art. 416-bis cod. pen., commesso dal 1997-1999 sino al 2010 e accertato, a carico del ricorrente, con sentenza di condanna del 21 giugno 2013, divenuta definitiva il 17 maggio 2016; - sono stati accertati (tramite perizia appositamente istituita) acquisti "sproporzionati" rispetto ai redditi e alla attività economica del condannato e della sua famiglia (con verifica condotta per ciascun anno e con riguardo alle date di acquisto) per un valore complessivo di 262.859,28; si tratta di acquisti rispetto ai quali non risulta accertata la legittima provenienza della provvista, circoscritti al periodo dal 1998 al 2004 e aventi ad oggetto: due unità immobiliari acquistate in data 25 giugno 2001, del valore di euro 177.265,28, determinato "al netto delle somme versate per l'estinzione del mutuo ipotecario (euro 53.234,72)"(pag. 49); vari automezzi del valore complessivo pari a 85.594,00 "al netto di quanto ricavato dalle operazioni di permuta/rivendita come riportato nella tabella relativa" (pag. 49); - non è stato possibile procedere alla confisca di qui beni perché nel frattempo usciti dal patrimonio del condannato;
pertanto, in applicazione del secondo comma dell'art. 240-bis cod. pen., il giudice ha ordinato la confisca di beni di "legittima provenienza" per un valore equivalente ad euro 262.859,28, nella disponibilità di fatto di MO al di là della intestazione formale (un immobile sito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, alla ex via Marotta, n. 33; sei unità immobiliari facenti parte tutte di un unico fabbricato sito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, in via Pratili snc.). 3.2.1. Come già anticipato, va rilevata, anzitutto, la inammissibilità di quelle censure che esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen. I profili di fatto e valutativi sono stati ampiamente scrutinati dal Tribunale che, istituendo apposita perizia, ha analizzato tutte le obiezioni dedotte dal consulente della difesa, peraltro accogliendole in parte (si vedano le pagine 26-29 nelle quali si dà atto dei criteri di computo in relazione a ogni singola voce e a ciascuna operazione). 9 La motivazione offerta è immune da vizi logici e non è sindacabile in questa sede posto che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, mentre non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3.2.2. Quanto ai profili idonei ad accedere al vaglio di legittimità, ne va decretata l'infondatezza. Nulla questio sul reato-spia: art. 416-bis cod. pen., pacificamente ricompreso nel novero dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Si rivela del tutto generica, perché sganciata da elementi concreti, la contestazione circa la data del commesso reato, che il Tribunale indica dal 1997- 1999 sino al 2010. Ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento peritale, sono stati correttamente individuati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche svolte al momento dei singoli acquisti, da un lato, nel valore dei beni di volta in volta acquisiti (dall'altro). Sul punto della legittima provenienza, le deduzioni difensive si scontrano con i consolidati arresti giurisprudenziali, secondo cui: - «l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale» (Sez. 6, n. 31751, del 9 giugno 2015, Catalano, Rv. 264461; Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 - 01, che, in motivazione, ha precisato che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi); - «la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata 10 l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare» (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217 - 01); - «sostenere che il denaro provenga dall'elargizione di un terzo senza spiegarne le ragioni equivale a (tentare di) aggirare l'onere di allegazione, dovendo il soggetto fornire una spiegazione credibile in ordine ai mezzi e alle circostanze che gli hanno consentito un determinato incremento patrimoniale. Fornire una spiegazione priva di riferimenti concreti equivale, dunque, ad una allegazione apparente» (così in motivazione Sez. 2, n. 30974 del 01/03/2018 che richiama Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402; Sez. 6, n. 31751 del 2015, Rv. 264461). Il periodo temporale interessato dagli acquisti "sproporzionati" (1998 - 2004) ricade interamente in quello di accertata partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di stampo camorristico, non solo nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza (la sentenza di condanna di primo grado è del 21 giugno 2013) ma addirittura in rapporto di connessione temporale con il periodo di commissione del reato (dal 1997-1999 sino al 2010) -come già aveva osservato il Tribunale (pag. 47). Circa il requisito della "disponibilità" in capo ad MO, dei beni confiscati, il Tribunale esibisce una motivazione articolata immune da vizi logici, che supera le obiezioni in fatto riproposte in questa sede: solo MO disponeva di redditi sufficienti ad acquistare gli immobili nel 2011 e nel 2014; in quegli immobili vi sono state stabilite le residenze familiari;
la pretesa donazione da prozia a nipote non è supporta da validi elementi suscettibili di oggettivo riscontro. La motivazione risponde ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità: «l'intestazione al terzo del bene in realtà appartenente al condannato va, dunque, dimostrata e la relativa prova può essere desunta anche per facta concludentia mediante la considerazione, ad esempio, dei rapporti e dei vincoli personali tra terzo e condannato, della condizione personale del terzo per età, salute ed attività svolta, della natura giuridica e delle modalità esecutive della vicenda negoziale acquisiva, della sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito percepito dal terzo, del potere di disposizione esercitato dal condannato, nonostante l'altruità del bene» (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014, Podestà, Rv. 259538; Sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722). Peraltro i terzi interessati, pur chiamati a partecipare al procedimento, non hanno mai rivendicato la proprietà dei beni confiscati. 11 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del fatto che la confisca si sia consolidata su beni di legittima provenienza acquistati in anni successivi a quelli di accertata sproporzione;
senza tener conto proprio in ciò riposano caratteri e struttura della confisca allargata per equivalente. Come ha già precisato il Tribunale (pag. 47), nella impossibilità di apprendere i beni "sproporzionati", non più esistenti nel patrimonio di MO perché successivamente rivenduti, la confisca viene a cadere su beni —di valore corrispondente alla sproporzione — di legittima provenienza attualmente presenti nel patrimonio di MO. 4. Il quarto motivo solleva dubbi di costituzionalità che si rivelano o manifestamente infondati e irrilevanti. La piena compatibilità con l'assetto costituzionale e con la Convenzione EDU dell'istituto in rassegna risulta esaminato, sotto ogni aspetto prospettabile, dalle NI TE Crostella, al paragrafo 9 della motivazione. A quelle argomentazioni si rimanda, dato che risultano trascritti pressoché integralmente alle pagine 36-47 dell'ordinanza impugnata, senza confutazioni specifiche da parte del ricorrente. Per completezza va solo aggiunto: - che è generica e apodittica la tesi della incongruità del termine di quindici giorni stabilito per proporre ricorso per cassazione, dato che: non viene indicato un parametro di confronto;
per le misure di prevenzione il termine è di appena dieci giorni;
il ricorrente ha avuto ampio spazio per l'esercizio dei propri diritti, assicurati, in astratto, dal meccanismo della opposizione dinanzi al giudice di merito e, in concreto, dalla istituzione di una perizia che ha tenuto conto, in maniera capillare, delle prospettazioni difensive;
- che la questione sulla presunzione di innocenza è del tutto priva di rilevanza, considerato che il provvedimento di confisca si aggancia a una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna4ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/01/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TT CA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, ha confermato, per il minor importo di 262.859,28, i provvedimenti di sequestro assunti de plano ex art. 676 cod. proc. pen. il 18 settembre 2018 e il 3 maggio 2019 e ha disposto la confisca per equivalente, in fase esecutiva, ex artt. 240-bis, comma secondo, cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen., dei beni riconducibili ad MO LF, persona condannata in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Penale Sent. Sez. 5 Num. 9985 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 20/01/2023 MO LF è stato ritenuto soggetto intraneo al clan dei casalesi con sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 21 giugno 2013 divenuta irrevocabile il 17 maggio 2016. Secondo l'accertamento compiuto in sede di cognizione il rapporto di MO con il clan ebbe inizio tra il 1997 e il 1999 e si protrasse fino all'anno 2010. La confisca è stata disposta, sino alla concorrenza della somma di euro 262.859,28, sui seguenti beni, formalmente intestati a Di DO KA, moglie di MO LF: - un immobile sito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, alla ex via Marotta, n. 33; - sei unità immobiliari facenti parte tutte di un unico fabbricato sito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, in via Pratili snc. Al procedimento sono state chiamate a partecipare, in veste di terze interessate, la citata Di DO KA, nonché MO ME e MO GI Noemi, figlie di MO e Di DO. 2. Ricorre il solo MO LF, tramite i propri difensori, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo si denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in punto di procedimento applicativo della c.d. confisca per sproporzione in fase esecutiva. Si evidenzia l'anomalia del procedimento: nella fase prodromica alla confisca il pubblico ministero ha formulato istanza di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. e il Tribunale ha disposto un sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione, senza emettere invece un provvedimento contestuale di sequestro e confisca avverso cui il codice di rito prevede il rimedio della opposizione ex artt. 667, comma 4, cod. proc. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. Ricorrerebbe una ipotesi di abnormità strutturale e funzionale. Tale vizio di riverbererebbe, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., su tutti gli atti successivi, travolgendo il provvedimento finale qui impugnato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata pretermessa la valutazione di un compendio probatorio idoneo e sufficiente a comprovare la liceità delle accumulazioni patrimorliali di MO e del suo nucleo familiare alla luce delle "risultanze emerse". Il vizio concerne quattro punti: il profilo temporale dell'accertamento; la rivendita dei veicoli di volta in volta acquistati;
l'immobile oggetto di dissimulata donazione;
l'aiuto dei familiari anche in relazione al valore medio delle spese familiari. 2 2.2.1. Il periodo di accertamento della sproporzione ha riguardato anni risalenti (1996) rispetto ai quali sarebbe oggettivamente impossibile recuperare documentazione riguardante ad esempio eventuali provviste o conti a deposito. Il sequestro è stato disposto ad anni di distanza dalla definizione del giudizio e anche dall'esecuzione della pena;
inoltre la condotta di partecipazione mafiosa oggetto di condanna sarebbe iniziata "ben dopo quel periodo", circostanza non accertata dal giudice dell'esecuzione che ha retrodatato la condotta rispetto alla genesi della adesione al sodalizio. 2.2.2. Non si sarebbe tenuto conto delle entrate derivanti dalla vendita dei beni mobili (auto e moto) avvenuta negli anni successivi al 1996. Il Tribunale avrebbe considerato soltanto l'acquisto di detti beni ma non le successive vendite che avrebbero dovuto essere annoverate tra le fonti lecite a disposizione di MO. 2.2.3. È del tutto errata la valutazione, riferita all'immobile sito alla ex via Marotta, che ha condotto il Tribunale a giudicare inverosimile la tesi di una vendita simulata dell'immobile che, per motivi ereditari, celava una donazione da parte della zia in favore della nipote minorenne, figlia di MO e di Di DO KA. Gli indici della simulazione si ricaverebbero da: l'assenza di tracce circa l'avvenuto versamento del prezzo di 80mila euro;
l'anomalia del versamento di una simile somma di denaro nel 2006 per poi attendere cinque anni per la formalizzazione della vendita da parte di una persona che nel frattempo aveva compiuto 90 anni;
le dichiarazioni dei testimoni escussi. 2.2.4. Non si sarebbe tenuto conto: - del sostegno economico, rappresentato da "piccole e continue" donazioni quotidiane, fornito nel corso degli anni da ON AR e Di RI GI (rispettivamente madre e zia di Di DO KA); - delle esenzioni di cui beneficiava, in quanto portatrice di handicap, la figlia minore della coppia. 2.2.5. Il Tribunale non si sarebbe attenuto ai principi informatori della materia come disegnati dalla giurisprudenza di legittimità su: nozione di sproporzione;
sua valenza come "mero indizio" e non come presupposto oggettivo autonomo della confisca;
necessità di un accertamento in concreto;
onere probatorio a carico dell'accusa; operatività di una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione;
limite della "ragionevolezza temporale"; nozione di "capacità reddituale". Il ricorrente contesta l'erroneità del giudizio di sproporzione, compiuto rifacendosi alle risultanze della perizia a firma del dottor Mirabella, che però, in modo contraddittorio, vengono in parte disattese;
giudizio effettuato, inoltre, sulla scorta di una metodologia errata tenendo conto del costo degli acquisti, ma non delle entrate (a volte anche superiori) conseguenti alla successiva rivendita dei 3 medesimi beni (veicoli e immobili); neppure si sarebbe considerato che l'acquisto dell'immobile nel 2001 è stato reso possibile dalla accensione di un mutuo con versamento di rate mensili dell'importo di 300 euro (£. 600.000). Sarebbe stato considerato poi anche il pagamento della somma di 80mila euro avvenuto nel 2006, periodo successivo a quello di riferimento (1996-2004). 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di manifesta contraddittorietà dell'ordinanza "nella parte in cui da un lato prende atto della esistenza di beni acquistati nell'arco temporale (1996-2004) del valore non giustificato di euro 262.859,28; e dall'altro lato ritiene aggredibili e confiscabili, nei limiti di detta somma, tutti i beni immobili acquistati dalla moglie del ricorrente Di DO KA negli anni successivi a quello di cessazione del periodo di accertamento (2004)". 2.4. Con il quarto motivo censura l'ordinanza impugnata per aver violato i principi stabiliti dalla CEDU in materia di confisca. Il ricorrente solleva dubbi di conformità dell'assetto normativo in cui si muove il provvedimento impugnato in relazione a talune previsioni della CEDU: l'art. 6, paragrafo 2 sulla presunzione di innocenza;
l'art. 6, paragrafo 3, lett. b), sui tempi per la preparazione di una adeguata difesa (avuto riguardo al termini di quindici giorni per la proposizione del ricorso per cassazione); art. 6, paragrafo 1, sul diritto a un giudice terzo e imparziale;
art. 1 protocollo addizionale n. 1 sul principio di proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La procedura in rassegna è disciplinata dall'art. 183-quater disp. att. cod. proc. pen. che, sotto la rubrica "esecuzione della confisca in casi particolari", stabilisce: «Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale [...] dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto». La norma, recependo i consolidati arresti della giurisprudenza (da Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221), disciplina il caso della confisca per sproporzione, consentendola anche nella fase dell'esecuzione e dettando modalità 4 tali da garantire l'efficacia della misura attraverso la previsione di un atto "a sorpresa" quale è il sequestro (misura provvisoria di urgenza immediatamente esecutiva) contestuale alla confisca (misura ablativa definitiva suscettibile di esecuzione solo dopo l'esaurimento del procedimento di eventuale opposizione e relativo ricorso per cassazione). 2.2. Nel caso in rassegna è pacifico che viene in rilievo una confisca ex art. 240-bis cod. pen. chiesta dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna e che il Pubblico ministero ha attivato la procedura in rassegna, anche se, nel domandare il sequestro, ha fatto erroneo riferimento all'art. 321, cod. proc. pen. (che disciplina la misura cautelare del sequestro preventivo nella fase della cognizione) anziché gli artt. 666 e ss. e 183-quater disp. att. cod.. 2.2.1. Il giudice dell'esecuzione ha disposto il sequestro sino all'importo complessivo di euro 355.320,00 con due distinti provvedimenti emessi il 18 settembre 2018 e il 3 maggio 2019. Quindi, il medesimo giudice, a seguito dell'opposizione di MO LF, ha fissato udienza dinanzi a sé nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di rito. All'esito di tale udienza ha confermato il provvedimento di sequestro solo sino all'importo di euro 262.859,28, revocandolo per la residua parte e, contestualmente, ha disposto la confisca ex art. 240-bis comma secondo, cod. pen. 2.2.2. Quanto alla iniziativa del Pubblico ministero, va ricordato che la richiesta di imporre la sola misura cautelare del sequestro preventivo non impedisce al giudice dell'esecuzione di assumere la decisione sulla confisca in assenza di una istanza ulteriore del pubblico ministero (cfr. in motivazione Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella). Come affermato da precedenti decisioni di questa Corte, del tutto condivisibili, l'iniziativa del pubblico ministero per l'attivazione del procedimento esecutivo ex art. 666 cod. proc. pen. differisce dall'esercizio dell'azione penale nel processo di cognizione di cui all'art. 405 cod. proc. pen. ed è priva di formalità, potendo essere affidata anche alle conclusioni rassegnate nel contesto dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 19998 del 12/02/2013, Morabito ed altro, Rv. 257008; Sez. 3, n. 6901 del 18/11/2008, dep. 2009, Favato, Rv. 242734). A tal fine non può ritenersi che l'aver richiesto un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca determini una qualche ipotesi di nullità degli atti ai sensi dell'art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen. per omessa iniziativa assunta dal pubblico ministero o per omessa partecipazione al procedimento dell'organo dell'accusa (così in motivazione Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, cit.). 5 2.2.3. Circa la divaricazione dallo schema procedimentale previsto per legge, il ricorrente denuncia che, in sede di prima adozione del provvedimento di sequestro, non è stata contestualmente disposta anche la confisca;
tuttavia una simile mancanza non si è tradotta in alcuna lesione ai diritti di difesa (garantiti dal contraddittorio istaurato a seguito di opposizione) né in alcuna altra ipotesi di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza che sole possono integrare il vizio processuale denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Nessuna abnormità è ravvisabile dato che il giudice dell'esecuzione ha emesso un provvedimento di sequestro e di confisca nell'esercizio di un potere che il legislatore gli ha espressamente conferito. 2.3. Per completezza, va osservato che, sul punto, il ricorrente lamenta anche un vizio di motivazione, che, tuttavia, è inammissibile, poiché «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). 3. Il secondo motivo contesta, nella sostanza, la sussistenza di tutti i presupposti della confisca c.d. allargata. Le censure proposte sono, nel complesso, infondate, pur esponendosi a profili di inammissibilità nella parte in cui si esauriscono in mere doglianze in punto di fatto ovvero ripropongono questioni di merito già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Tribunale. 3.1. Le sollecitazioni difensive rendono necessario un inquadramento generale dell'istituto sulla scorta delle disposizioni normative e degli arresti giurisprudenziali. 3.1.1. La "confisca in casi particolari", in origine disciplinata dal dl. n. 306 del 1992, art. 12-sexies, convertito dalla legge n. 356 del 1992, è ora prevista dall'art. 240-bis cod. pen. a seguito dell'introduzione con la legge n. 103 del 2017 del principio di riserva di codice, attuato dal d. Igs. 1 marzo 2018, n. 21. La norma citata al primo comma recita: « Nei casi di condanna [...] per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale [...] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi 6 titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». Il secondo comma dell'art. 240-bis cod. pen. (che riprende il comma 2-ter dell'art. 12-bis di n. 306 del 1992, comma introdotto dalla legge n. 94 del 2009) prevede: «Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona». 3.1.2. I caratteri della confisca "allargata" si trovano delineati in maniera perspicua nella sentenza delle NI TE n. 27421 del 25/02/2021, Crostella. «Nella prassi applicativa la confisca in casi particolari è definita "atipica", "allargata" o "estesa" per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La previsione normativa della confisca L.] trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nell'ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato e l'onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa». «Il legislatore ha scelto di delineare la confisca allargata quale misura di sicurezza che, seppur basata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente dipendente dalla sussistenza del "reato-spia". L'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240-bis cod. pen. fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona. Il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la natura particolare di questo, idoneo ad essere realizzato in forma continuativa e professionale ed a procurare illecita ricchezza, fanno ritenere l'origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto 7 a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale, che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa. Nella considerazione del legislatore, quindi, l'attribuzione al soggetto della commissione di uno dei "reati-spia" costituisce indicatore dell'acquisizione dei beni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico». «La relazione tra "reato-spia" ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili». In sintesi, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna. Occorre, però, che ricorrano i seguenti ineludibili presupposti: - l'esistenza di una sproporzione, al momento dell'acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato o proventi dell'attività economica e valore del bene, unitamente alla assenza di una giustificazione credibile circa la provenienza;
- il rispetto del criterio di "ragionevolezza temporale". Sul primo profilo le NI TE TE (sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491) hanno ritenuto necessario «che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti». Circa il requisito della ragionevolezza temporale, va ricordato che si tratta di criterio assunto anche dalla Corte costituzionale a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari. Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018 la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies nella parte in cui include la ricettazione tra i delitti "spia", ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale» nel senso che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene 8 stesso da una attività illecita, seppur differente da quella che ha determinato la condanna e seppur priva di un positivo accertamento. Per la specifica ipotesi di confisca allargata disposta in sede esecutiva le NI TE Crostella hanno affermato che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca dei beni che sono entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Rv 281561). 3.2. Nella specie: - il reato-spia è quello previsto dall'art. 416-bis cod. pen., commesso dal 1997-1999 sino al 2010 e accertato, a carico del ricorrente, con sentenza di condanna del 21 giugno 2013, divenuta definitiva il 17 maggio 2016; - sono stati accertati (tramite perizia appositamente istituita) acquisti "sproporzionati" rispetto ai redditi e alla attività economica del condannato e della sua famiglia (con verifica condotta per ciascun anno e con riguardo alle date di acquisto) per un valore complessivo di 262.859,28; si tratta di acquisti rispetto ai quali non risulta accertata la legittima provenienza della provvista, circoscritti al periodo dal 1998 al 2004 e aventi ad oggetto: due unità immobiliari acquistate in data 25 giugno 2001, del valore di euro 177.265,28, determinato "al netto delle somme versate per l'estinzione del mutuo ipotecario (euro 53.234,72)"(pag. 49); vari automezzi del valore complessivo pari a 85.594,00 "al netto di quanto ricavato dalle operazioni di permuta/rivendita come riportato nella tabella relativa" (pag. 49); - non è stato possibile procedere alla confisca di qui beni perché nel frattempo usciti dal patrimonio del condannato;
pertanto, in applicazione del secondo comma dell'art. 240-bis cod. pen., il giudice ha ordinato la confisca di beni di "legittima provenienza" per un valore equivalente ad euro 262.859,28, nella disponibilità di fatto di MO al di là della intestazione formale (un immobile sito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, alla ex via Marotta, n. 33; sei unità immobiliari facenti parte tutte di un unico fabbricato sito nel comune di Santa Maria Capua Vetere, in via Pratili snc.). 3.2.1. Come già anticipato, va rilevata, anzitutto, la inammissibilità di quelle censure che esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen. I profili di fatto e valutativi sono stati ampiamente scrutinati dal Tribunale che, istituendo apposita perizia, ha analizzato tutte le obiezioni dedotte dal consulente della difesa, peraltro accogliendole in parte (si vedano le pagine 26-29 nelle quali si dà atto dei criteri di computo in relazione a ogni singola voce e a ciascuna operazione). 9 La motivazione offerta è immune da vizi logici e non è sindacabile in questa sede posto che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, mentre non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3.2.2. Quanto ai profili idonei ad accedere al vaglio di legittimità, ne va decretata l'infondatezza. Nulla questio sul reato-spia: art. 416-bis cod. pen., pacificamente ricompreso nel novero dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Si rivela del tutto generica, perché sganciata da elementi concreti, la contestazione circa la data del commesso reato, che il Tribunale indica dal 1997- 1999 sino al 2010. Ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento peritale, sono stati correttamente individuati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche svolte al momento dei singoli acquisti, da un lato, nel valore dei beni di volta in volta acquisiti (dall'altro). Sul punto della legittima provenienza, le deduzioni difensive si scontrano con i consolidati arresti giurisprudenziali, secondo cui: - «l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione indicare gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale» (Sez. 6, n. 31751, del 9 giugno 2015, Catalano, Rv. 264461; Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 - 01, che, in motivazione, ha precisato che l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi); - «la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata 10 l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare» (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217 - 01); - «sostenere che il denaro provenga dall'elargizione di un terzo senza spiegarne le ragioni equivale a (tentare di) aggirare l'onere di allegazione, dovendo il soggetto fornire una spiegazione credibile in ordine ai mezzi e alle circostanze che gli hanno consentito un determinato incremento patrimoniale. Fornire una spiegazione priva di riferimenti concreti equivale, dunque, ad una allegazione apparente» (così in motivazione Sez. 2, n. 30974 del 01/03/2018 che richiama Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402; Sez. 6, n. 31751 del 2015, Rv. 264461). Il periodo temporale interessato dagli acquisti "sproporzionati" (1998 - 2004) ricade interamente in quello di accertata partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di stampo camorristico, non solo nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza (la sentenza di condanna di primo grado è del 21 giugno 2013) ma addirittura in rapporto di connessione temporale con il periodo di commissione del reato (dal 1997-1999 sino al 2010) -come già aveva osservato il Tribunale (pag. 47). Circa il requisito della "disponibilità" in capo ad MO, dei beni confiscati, il Tribunale esibisce una motivazione articolata immune da vizi logici, che supera le obiezioni in fatto riproposte in questa sede: solo MO disponeva di redditi sufficienti ad acquistare gli immobili nel 2011 e nel 2014; in quegli immobili vi sono state stabilite le residenze familiari;
la pretesa donazione da prozia a nipote non è supporta da validi elementi suscettibili di oggettivo riscontro. La motivazione risponde ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità: «l'intestazione al terzo del bene in realtà appartenente al condannato va, dunque, dimostrata e la relativa prova può essere desunta anche per facta concludentia mediante la considerazione, ad esempio, dei rapporti e dei vincoli personali tra terzo e condannato, della condizione personale del terzo per età, salute ed attività svolta, della natura giuridica e delle modalità esecutive della vicenda negoziale acquisiva, della sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito percepito dal terzo, del potere di disposizione esercitato dal condannato, nonostante l'altruità del bene» (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014, Podestà, Rv. 259538; Sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722). Peraltro i terzi interessati, pur chiamati a partecipare al procedimento, non hanno mai rivendicato la proprietà dei beni confiscati. 11 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del fatto che la confisca si sia consolidata su beni di legittima provenienza acquistati in anni successivi a quelli di accertata sproporzione;
senza tener conto proprio in ciò riposano caratteri e struttura della confisca allargata per equivalente. Come ha già precisato il Tribunale (pag. 47), nella impossibilità di apprendere i beni "sproporzionati", non più esistenti nel patrimonio di MO perché successivamente rivenduti, la confisca viene a cadere su beni —di valore corrispondente alla sproporzione — di legittima provenienza attualmente presenti nel patrimonio di MO. 4. Il quarto motivo solleva dubbi di costituzionalità che si rivelano o manifestamente infondati e irrilevanti. La piena compatibilità con l'assetto costituzionale e con la Convenzione EDU dell'istituto in rassegna risulta esaminato, sotto ogni aspetto prospettabile, dalle NI TE Crostella, al paragrafo 9 della motivazione. A quelle argomentazioni si rimanda, dato che risultano trascritti pressoché integralmente alle pagine 36-47 dell'ordinanza impugnata, senza confutazioni specifiche da parte del ricorrente. Per completezza va solo aggiunto: - che è generica e apodittica la tesi della incongruità del termine di quindici giorni stabilito per proporre ricorso per cassazione, dato che: non viene indicato un parametro di confronto;
per le misure di prevenzione il termine è di appena dieci giorni;
il ricorrente ha avuto ampio spazio per l'esercizio dei propri diritti, assicurati, in astratto, dal meccanismo della opposizione dinanzi al giudice di merito e, in concreto, dalla istituzione di una perizia che ha tenuto conto, in maniera capillare, delle prospettazioni difensive;
- che la questione sulla presunzione di innocenza è del tutto priva di rilevanza, considerato che il provvedimento di confisca si aggancia a una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna4ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/01/2023