Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2026, n. 17739
CASS
Sentenza 18 maggio 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione a proporre querela

    La Corte ha ritenuto che la persona offesa, pur non essendo proprietaria dell'accesso, aveva una relazione di fatto con lo spazio (godimento/possesso del cortile per parcheggio) che implicava una libertà di locomozione e azione lesa dalla condotta dell'imputato, rendendolo titolare del diritto di proporre querela.

  • Rigettato
    Sussistenza della violenza privata

    La Corte ha confermato la sussistenza della violenza, identificata in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione. Ha ritenuto inammissibile la contestazione relativa alla documentazione fotografica in quanto generica e relativa a un dato irrilevante, dato che l'ostruzione era avvenuta per lunghi periodi. Ha altresì ritenuto non sussistente il vizio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché la condotta in via Chieti era stata oggetto di dibattimento sin dal primo grado.

  • Rigettato
    Quantificazione del danno

    La Corte ha ritenuto inammissibile la contestazione della quantificazione del danno, trattandosi di apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice di merito. Ha altresì notato che il giudice di appello ha tenuto conto della condotta reciproca delle parti nel fissare la somma equitativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2026, n. 17739
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17739
    Data del deposito : 18 maggio 2026

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