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Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2026, n. 17739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17739 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PIDALA' RT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 17739 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 05/02/2026 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 23.1.2025 aveva condannato PI OB alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 81, cpv., 610 co. 1, cod. pen., commesso in danno di LI OV, per avere costretto quest'ultimo a tollerare l'occlusione della via di accesso alla propria abitazione, mediante il parcheggio dell'autovettura dell'imputato, che rendeva difficoltoso il transito pedonale e veicolare. Il giudice di secondo grado confermava la configurabilità del reato in questione in capo al PI, dichiarando, tuttavia, l'imputato non punibile, riconoscendo in suo favore la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.pen., mentre, con riferimento alle statuizioni civili di condanna, operava una riduzione del quantum liquidato in via equitativa e revocava la concessa provvisionale. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale esercitata in difetto di valida querela, posto che, essendo la persona offesa un mero utilizzatore dell'accesso che, secondo la contestazione, l'imputato ostruiva parcheggiando la propria autovettura, era di proprietà di un terzo, segnatamente il padre de LI, solo quest'ultimo e non il figlio era il soggetto legittimato a proporre querela;
2) violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato;
3) vizio di motivazione in punto di travisamento della prova per omissione ed invenzione, in relazione alle testimonianze di AM AN, di CI IC, di LE AR LU e AB IC e al contenuto della consulenza tecnica di parte depositata dalla difesa, attestante l'esistenza di abusi edilizi e/o di irregolarità amministrative ascrivibili alla persona offesa, incidenti sulla legittimità del varco asseritamente ostruito e sull'esistenza di una valida ì autorizzazione all'utilizzo del passo carrabile antistante l'immobile dal quale la persona offesa pretendeva di accedere al proprio. Con requisitoria scritta e conclusioni del 10.1.2026 il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Simonetta Ceccarelli, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con comparsa conclusionale del 22.1.2026 e conclusioni scritte del 23.1.2026, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, avv. Pietro Giannetto, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Con memoria del 23.1.2026, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Giuseppe Ventura Spagnolo, nel replicare alle argomentazioni del Pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. 4. Infondato appare il primo motivo di ricorso. Come osservato dalla Corte territoriale, senza che sul punto l'imputato abbia sollevato specifiche censure, l'istruttoria dibattimentale ha accertato che "l'immobile del LI OV sito in Santa Marta disponeva di due accessi distinti, rispettivamente da via Santa Marta e da via Chieti e cioè dal cancello dell'abitazione di proprietà del padre della persona offesa", riguardando la condotta dell'imputato "il blocco con veicoli dell'ingresso sito in via Chieti, attraverso il quale si accedeva ad un cortile interno che rappresentava il luogo ove il LI e la moglie parcheggiavano le proprie autovetture". Parcheggiando il proprio autoveicolo per lunghi periodi in via Chieti, l'imputato aveva, pertanto, costretto la persona offesa "a tollerare la parziale occlusione della via di ingresso/uscita dalla propria abitazione di via Santa Marta", in virtù della riduzione dell'ampiezza della carreggiata percorribile, che rendeva disagevole e difficoltoso il transito, veicolare e pedonale, del LI e della moglie (cfr. p. 5; 6-7 della sentenza di secondo grado). 2 Il fatto che l'immobile di via Chieti e le sue immediate pertinenze (il cancello di accesso alla proprietà e il cortile) fossero nell'esclusiva proprietà del padre del LI e non della persona offesa, non determina il venir meno in capo a quest'ultima del potere di proporre querela, una volta accertato che al LI OV veniva consentito dal legittimo proprietario (il padre) di accedere alla sua abitazione di via Santa Marta utilizzando come accesso secondario l'ingresso sito in via Chieti e di parcheggiare le autovetture sua e della moglie nel predetto cortile. In tal modo, infatti, è sorta in capo alla persona offesa una relazione di fatto con gli indicati spazi di via Chieti in termini quanto meno di godimento, se non di vero e proprio possesso con riferimento al cortile destinato al parcheggio delle autovetture, che implicava per il LI OV una libertà di locomozione, azione e di determinazione nel suo rapporto con tali spazi, al fine di utilizzarli come accesso secondario alla sua abitazione e parcheggio per le autovetture. Orbene l'oggetto giuridico del reato di cui all'art. 610 cod. pen. va individuato nella libertà morale, quale aspetto essenziale della libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri, avendo da tempo la giurisprudenza di legittimità, con orientamento mantenutosi fermo negli anni, evidenziato che la condotta materiale di tale reato va individuata nella violenza o nella minaccia che comportino la perdita o la riduzione sensibile da parte del soggetto passivo della capacità di locomozione, di determinarsi e di agire secondo la propria volontà (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2545 del 09/01/1985, Rv. 168350 - 01; Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014, Rv. 262848 - 01; Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, Rv. 268751 - 01; Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, Rv. 277748 - 01). Appare, pertanto, evidente che, incidendo negativamente, la condotta dell'imputato, sulla capacità del LI OV di utilizzare i menzionati spazi, dunque, sulla sua libertà di locomozione, azione e di determinazione, comprimendola o fortemente limitandola, il suddetto LI era titolare del diritto di proporre querela riconosciuto dall'art. 120 cod. pen. ad ogni persona offesa da un reato, in quanto titolare 3 dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza del reato (cfr. Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Rv. 228810 - 01). Alla luce delle svolte considerazioni risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso. Una volta evidenziato come la condotta dell'imputato abbia inciso negativamente sulla libertà di locomozione e di autodeterminazione della persona offesa nei sensi in precedenza chiariti e che non osta alla configurazione di tale pregiudizio la circostanza che il LI OV non fosse residente in via Chieti, va solo aggiunto che tale condotta integra senza alcun dubbio gli estremi della violenza richiesta dalla norma penale di cui si discute in alternativa alla minaccia. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dalla Corte di appello, integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, Rv. 272322 - 01; Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013, Rv. 259052 - 01). Nel secondo punto in cui si articola il secondo motivo di ricorso (il primo punto attiene all'erronea qualificazione giuridica della condotta, rilievo infondato per le già esposte ragioni), l'imputato contesta che l'autovettura del PI fosse stata parcheggiata in guisa tale da impedire l'ostruzione del cancello di via Chieti, invocando a sostegno di tale assunto la documentazione fotografica relativa a un'autovettura "Fiat 500", prodotta all'udienza del 28.11.2024, che non ostruiva l'accesso a via Chieti e non era nemmeno riconducibile al ricorrente, documentazione non tenuta in alcun conto dal giudice di appello. 4 Sul punto il ricorrente ritorna nella memoria di replica, senza peraltro spiegare se l'automobile in questione appartenesse al PI oppure a un soggetto diverso, come pure da lui sostenuto. Si tratta, comunque, di un rilievo inammissibile, perché generico e versato in fatto, che introduce un dato del tutto irrilevante nel momento in cui la Corte territoriale ha chiarito che il ricorrente aveva ostruito l'accesso a via Chieti per lunghi periodi. Inammissibile, per manifesta infondatezza, appare il rilievo articolato nel terzo punto del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con particolare riferimento al iocus commissi delicti, in quanto pur essendo stata contestata all'imputato una condotta consumata "in via Santa Marta, in Messina", "l'intero dibattimento si è svolto in relazione a condotte asseritamente tenute in via Chieti". Come affermato, infatti, dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc., rilevato pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione 5 (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254649, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258941). Presupposto indefettibile della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di riqualificazione dell'originaria imputazione, dunque, è che il fatto storico ritenuto dal giudice risulti oggettivamente diverso da quello contestato, per la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa (cfr. Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Rv. 281930; Sez. 3, n. 5463 del 05/12/2013, Rv. 258975). Circostanza certo non sussistente nel caso in esame in cui nessuna trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa;
nessuna modifica sostanziale della fisionomia del fatto posto a base dell'imputazione si è verificata, ove si tenga presente che sin dal giudizio di primo grado l'imputato ha avuto contezza dell'accesso di via Chieti e sul punto ha articolato le proprie difese, anche in appello. Inammissibile, infine, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, per un duplice ordini di ragioni. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti ( i 6 gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez. 6, 22/01/2014, n. 10289; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata od omessa valutazione da parte della corte territoriale la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcune recenti decisioni, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Resta, infine, il tema del risarcimento del danno, che non ha fornito oggetto di alcuno dei tre motivi di ricorso, ma al quale l'imputato ha fatto riferimento nella parte finale delle sue conclusioni, per farvi poi ritorno nella memoria di replica, deducendo la mancanza di prova documentale da parte del LI sull'entità del danno subito e la determinazione del quantum risarcitorio da parte del giudice di appello 7 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA sganciata dalle emergenze istruttorie e dalle critiche condizioni economiche dell'imputato. Rilievi tutti inammissibili per genericità e comunque manifestamente infondati, posto che il giudice di appello ha fissato in euro 200,00 la somma da corrispondere alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, attraverso un "prudente e ragionevole apprezzamento equitativo delle circostanze concretamente accertate", in cui è stata tenuta in debito conto la circostanza, evidenziata dal ricorrente nella memoria di replica, su cui è stato fondato anche il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., che "la condotta di ostruzione della stradina" è stata "attuata dalle parti vicendevolmente" (cfr. pp. 6- 7). E, come è noto, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, Rv. 288231 — 01) 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 5.2.2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA CICCARELLI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 17739 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 05/02/2026 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Messina riformava parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 23.1.2025 aveva condannato PI OB alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 81, cpv., 610 co. 1, cod. pen., commesso in danno di LI OV, per avere costretto quest'ultimo a tollerare l'occlusione della via di accesso alla propria abitazione, mediante il parcheggio dell'autovettura dell'imputato, che rendeva difficoltoso il transito pedonale e veicolare. Il giudice di secondo grado confermava la configurabilità del reato in questione in capo al PI, dichiarando, tuttavia, l'imputato non punibile, riconoscendo in suo favore la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.pen., mentre, con riferimento alle statuizioni civili di condanna, operava una riduzione del quantum liquidato in via equitativa e revocava la concessa provvisionale. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale esercitata in difetto di valida querela, posto che, essendo la persona offesa un mero utilizzatore dell'accesso che, secondo la contestazione, l'imputato ostruiva parcheggiando la propria autovettura, era di proprietà di un terzo, segnatamente il padre de LI, solo quest'ultimo e non il figlio era il soggetto legittimato a proporre querela;
2) violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato;
3) vizio di motivazione in punto di travisamento della prova per omissione ed invenzione, in relazione alle testimonianze di AM AN, di CI IC, di LE AR LU e AB IC e al contenuto della consulenza tecnica di parte depositata dalla difesa, attestante l'esistenza di abusi edilizi e/o di irregolarità amministrative ascrivibili alla persona offesa, incidenti sulla legittimità del varco asseritamente ostruito e sull'esistenza di una valida ì autorizzazione all'utilizzo del passo carrabile antistante l'immobile dal quale la persona offesa pretendeva di accedere al proprio. Con requisitoria scritta e conclusioni del 10.1.2026 il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Simonetta Ceccarelli, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con comparsa conclusionale del 22.1.2026 e conclusioni scritte del 23.1.2026, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, avv. Pietro Giannetto, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Con memoria del 23.1.2026, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Giuseppe Ventura Spagnolo, nel replicare alle argomentazioni del Pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili. 4. Infondato appare il primo motivo di ricorso. Come osservato dalla Corte territoriale, senza che sul punto l'imputato abbia sollevato specifiche censure, l'istruttoria dibattimentale ha accertato che "l'immobile del LI OV sito in Santa Marta disponeva di due accessi distinti, rispettivamente da via Santa Marta e da via Chieti e cioè dal cancello dell'abitazione di proprietà del padre della persona offesa", riguardando la condotta dell'imputato "il blocco con veicoli dell'ingresso sito in via Chieti, attraverso il quale si accedeva ad un cortile interno che rappresentava il luogo ove il LI e la moglie parcheggiavano le proprie autovetture". Parcheggiando il proprio autoveicolo per lunghi periodi in via Chieti, l'imputato aveva, pertanto, costretto la persona offesa "a tollerare la parziale occlusione della via di ingresso/uscita dalla propria abitazione di via Santa Marta", in virtù della riduzione dell'ampiezza della carreggiata percorribile, che rendeva disagevole e difficoltoso il transito, veicolare e pedonale, del LI e della moglie (cfr. p. 5; 6-7 della sentenza di secondo grado). 2 Il fatto che l'immobile di via Chieti e le sue immediate pertinenze (il cancello di accesso alla proprietà e il cortile) fossero nell'esclusiva proprietà del padre del LI e non della persona offesa, non determina il venir meno in capo a quest'ultima del potere di proporre querela, una volta accertato che al LI OV veniva consentito dal legittimo proprietario (il padre) di accedere alla sua abitazione di via Santa Marta utilizzando come accesso secondario l'ingresso sito in via Chieti e di parcheggiare le autovetture sua e della moglie nel predetto cortile. In tal modo, infatti, è sorta in capo alla persona offesa una relazione di fatto con gli indicati spazi di via Chieti in termini quanto meno di godimento, se non di vero e proprio possesso con riferimento al cortile destinato al parcheggio delle autovetture, che implicava per il LI OV una libertà di locomozione, azione e di determinazione nel suo rapporto con tali spazi, al fine di utilizzarli come accesso secondario alla sua abitazione e parcheggio per le autovetture. Orbene l'oggetto giuridico del reato di cui all'art. 610 cod. pen. va individuato nella libertà morale, quale aspetto essenziale della libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri, avendo da tempo la giurisprudenza di legittimità, con orientamento mantenutosi fermo negli anni, evidenziato che la condotta materiale di tale reato va individuata nella violenza o nella minaccia che comportino la perdita o la riduzione sensibile da parte del soggetto passivo della capacità di locomozione, di determinarsi e di agire secondo la propria volontà (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 2545 del 09/01/1985, Rv. 168350 - 01; Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014, Rv. 262848 - 01; Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, Rv. 268751 - 01; Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, Rv. 277748 - 01). Appare, pertanto, evidente che, incidendo negativamente, la condotta dell'imputato, sulla capacità del LI OV di utilizzare i menzionati spazi, dunque, sulla sua libertà di locomozione, azione e di determinazione, comprimendola o fortemente limitandola, il suddetto LI era titolare del diritto di proporre querela riconosciuto dall'art. 120 cod. pen. ad ogni persona offesa da un reato, in quanto titolare 3 dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza del reato (cfr. Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Rv. 228810 - 01). Alla luce delle svolte considerazioni risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso. Una volta evidenziato come la condotta dell'imputato abbia inciso negativamente sulla libertà di locomozione e di autodeterminazione della persona offesa nei sensi in precedenza chiariti e che non osta alla configurazione di tale pregiudizio la circostanza che il LI OV non fosse residente in via Chieti, va solo aggiunto che tale condotta integra senza alcun dubbio gli estremi della violenza richiesta dalla norma penale di cui si discute in alternativa alla minaccia. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dalla Corte di appello, integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, Rv. 272322 - 01; Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013, Rv. 259052 - 01). Nel secondo punto in cui si articola il secondo motivo di ricorso (il primo punto attiene all'erronea qualificazione giuridica della condotta, rilievo infondato per le già esposte ragioni), l'imputato contesta che l'autovettura del PI fosse stata parcheggiata in guisa tale da impedire l'ostruzione del cancello di via Chieti, invocando a sostegno di tale assunto la documentazione fotografica relativa a un'autovettura "Fiat 500", prodotta all'udienza del 28.11.2024, che non ostruiva l'accesso a via Chieti e non era nemmeno riconducibile al ricorrente, documentazione non tenuta in alcun conto dal giudice di appello. 4 Sul punto il ricorrente ritorna nella memoria di replica, senza peraltro spiegare se l'automobile in questione appartenesse al PI oppure a un soggetto diverso, come pure da lui sostenuto. Si tratta, comunque, di un rilievo inammissibile, perché generico e versato in fatto, che introduce un dato del tutto irrilevante nel momento in cui la Corte territoriale ha chiarito che il ricorrente aveva ostruito l'accesso a via Chieti per lunghi periodi. Inammissibile, per manifesta infondatezza, appare il rilievo articolato nel terzo punto del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con particolare riferimento al iocus commissi delicti, in quanto pur essendo stata contestata all'imputato una condotta consumata "in via Santa Marta, in Messina", "l'intero dibattimento si è svolto in relazione a condotte asseritamente tenute in via Chieti". Come affermato, infatti, dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU - impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc., rilevato pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione 5 (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, Rv. 254649, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258941). Presupposto indefettibile della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di riqualificazione dell'originaria imputazione, dunque, è che il fatto storico ritenuto dal giudice risulti oggettivamente diverso da quello contestato, per la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa (cfr. Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Rv. 281930; Sez. 3, n. 5463 del 05/12/2013, Rv. 258975). Circostanza certo non sussistente nel caso in esame in cui nessuna trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa;
nessuna modifica sostanziale della fisionomia del fatto posto a base dell'imputazione si è verificata, ove si tenga presente che sin dal giudizio di primo grado l'imputato ha avuto contezza dell'accesso di via Chieti e sul punto ha articolato le proprie difese, anche in appello. Inammissibile, infine, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, per un duplice ordini di ragioni. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti ( i 6 gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez. 6, 22/01/2014, n. 10289; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata od omessa valutazione da parte della corte territoriale la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcune recenti decisioni, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Resta, infine, il tema del risarcimento del danno, che non ha fornito oggetto di alcuno dei tre motivi di ricorso, ma al quale l'imputato ha fatto riferimento nella parte finale delle sue conclusioni, per farvi poi ritorno nella memoria di replica, deducendo la mancanza di prova documentale da parte del LI sull'entità del danno subito e la determinazione del quantum risarcitorio da parte del giudice di appello 7 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA sganciata dalle emergenze istruttorie e dalle critiche condizioni economiche dell'imputato. Rilievi tutti inammissibili per genericità e comunque manifestamente infondati, posto che il giudice di appello ha fissato in euro 200,00 la somma da corrispondere alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, attraverso un "prudente e ragionevole apprezzamento equitativo delle circostanze concretamente accertate", in cui è stata tenuta in debito conto la circostanza, evidenziata dal ricorrente nella memoria di replica, su cui è stato fondato anche il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., che "la condotta di ostruzione della stradina" è stata "attuata dalle parti vicendevolmente" (cfr. pp. 6- 7). E, come è noto, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, Rv. 288231 — 01) 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 5.2.2026.