Sentenza 28 gennaio 2015
Massime • 1
Nei rapporti di estradizione regolati da convenzioni che riproducono il testo di quella europea del 1957, l'avvenuta prescrizione del reato, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto una richiesta di estradizione processuale dell'autorità giudiziaria polacca disciplinata dalla convenzione bilaterale stipulata tra Italia e Polonia il 28 aprile 1989 e riguardante reati di truffa prescritti per la legge italiana).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2015, n. 12655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12655 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 28/01/2015
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 171
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 42755/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZY HE N. IL 04/12/1964;
avverso la sentenza n. 4/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 07/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
udito il difensore avv. Verde C., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 maggio 2014, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione processuale di ZY HE in relazione ai mandati d'arresto emessi rispettivamente in data 23 e 31 gennaio 2013 per i reati di truffa (di cui all'art. 286 c.p. polacco, comma 1,), commessi in Polonia rispettivamente il 12 ottobre 2000 e dal 22 al 30 marzo 2000. La Corte ha evidenziato: 1) che l'autorità giudiziaria richiedente ha indicato i fatti per i quali si procede e la pena edittale massima stabilita dall'ordinamento straniero per il reato contestato (quindici anni di reclusione); 2) che non sussistono ragioni ostative all'accoglimento della richiesta, in quanto ricorrono: a) la doppia incriminabilità, b) la natura non politica del reato, c) l'assenza di motivi per ritenere che la persona sia richiesta per ragioni di discriminazione razziale, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche;
3) che non vi sono ragioni per ritenere che l'estradando possa subire trattamenti disumani o degradanti o lesioni dei diritti fondamentali della persona;
4) che non può essere applicata a carico dell'estradando nessuna misura cautelare per consunzione del potere cautelare per questa causa, maturata ex art. 715 c.p.p., u.c.. 2. Nel ricorso presentato avverso la sentenza, l'Avv. Carmine Verde nell'interesse di ZY HE ha eccepito l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge penale e il difetto di motivazione in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), nonché il difetto di motivazione del provvedimento cautelare in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo. Evidenzia il ricorrente che la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che l'assistito è realmente e stabilmente radicato sul territorio nazionale, recisamente a Pescara, ove ha intrapreso da tempo l'attività di metre presso un ristorante, ed ha contratto matrimonio con una cittadina italiana.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza sia annullata con rinvio.
L'Avv. Carmine Verde nell'interesse di ZY HE ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, ma per una ragione diversa da quella delineata nel ricorso.
2. Quanto al dedotto radicamento sul territorio nazionale, va invero evidenziato che, avuto riguardo al tempus commissi delicti (essendo stati commessi i reati rispettivamente il 12 ottobre 2000 e dal 22 al 30 marzo 2000), alla presente procedura di estradizione, non sono applicabili le disposizioni della L. n. 69 del 2005 a disciplina del mandato di arresto europeo. Infatti, secondo il chiaro disposto dell'art. 40 della suddetta legge (Dispos. Trans.): "1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.
2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.
3. Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge").
Alla presente procedura d'estradizione risultano pertanto applicabili le disposizioni della convenzione bilaterale di estradizione fra Italia e Polonia, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 7 giugno 1993, n. 193, entrata in vigore il 1 maggio 1994.
3. Da tale premessa - quanto alla disciplina normativa applicabile nel caso di specie - discende l'inapplicabilità della invocata disposizione ex L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. r), e, dunque, l'irrilevanza del dedotto radicamento dell'estradando sul territorio nazionale.
Ed invero, come questa Corte ha avuto modo di chiarire in tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia (nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevanti le deduzioni dell'estradando, cittadino albanese, circa il suo stabile radicamento in Italia) (Cass. Sez. 6, n. 26587 del 12/06/2008, Ballili, Rv. 240570).
4. La richiesta estradizione verso l'estero deve essere comunque rifiutata per diverso motivo.
Come si è già notato, in data 28 aprile 1989, Italia e Polonia hanno stipulato a Varsavia una convenzione bilaterale di estradizione. Ebbene, l'art. 3, comma 1, lett. c), di detta convenzione bilaterale prevede - su di una linea di continuità rispetto all'art. 10 della Convenzione Europea del 1957 - che l'estradizione debba essere rifiutata "se alla data della ricezione della domanda è intervenuta, secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena".
Dal chiaro disposto normativo si evince che, nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa convenzione, l'avvenuta prescrizione della pena, che appunto costituisce causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto (Cass. Sez. 2, n. 37895 del 05/10/2010, Ziemak, Rv. 248881).
5. Orbene, nel caso di specie, non è chi non veda come i reati per i quali è richiesta l'estradizione dell'Autorità Giudiziaria polacca siano ormai prescritti, almeno secondo la normativa nazionale. Come si evince dalla descrizione delle condotte incriminate contenuta nella richiesta di consegna, le truffe in oggetto venivano commesse all'interno di esercizi commerciali scambiando le etichette col codice a barre dei prodotti che si intendevano acquistare con le etichette col codice a barre di prodotti aventi un prezzo più vile:
si tratta dunque di ipotesi di truffa semplice in relazione alle quali, avuto riguardo al tempus commissi delicti, risulta ampiamente decorso - almeno secondo il codice penale italiano - il termine di prescrizione.
4. Giusta l'intervenuta estinzione dei reati in relazione ai quali l'estradizione è richiesta, risulta integrata un'ipotesi di rifiuto della consegna a mente dell'art. 3, comma 1 lett. c), della Convenzione bilaterale Italia - Polonia. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e respinge la richiesta di estradizione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015