Sentenza 3 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10553 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Aula B RE P UB B LI CA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 0553/03 Composta dagli Ill.mi Sigg. nza Dr. Sergio Mattone Presidente R.G. 1940/2001 Consigliere "I ET UR " Michele De Luca 11 Rep. 11 Mario Putaturo Donati Viscido Rel. tl Cron.23567 11 Natale Capitanio " Ud.27/2/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da GI RI,elett.dom.in Roma,via Pisanelli n.2,presso lo studio dell'avv.Maria Cecilia Felsani, rappresentato e difeso dagli avv.Iside B.Storace e Piergiorgio Raschio, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE 1259
CONTRO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S., in ISTITUTO persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom. in Roma, via della Frezza n.17 presso l'Avvocatura Centrale, unitamente agli avv.Carlo De Angelis, Michele Di Lullo, Vincenzo Morielli, Nicola Valente e Paolo Marchini, dai quali è rappresentato 1 e difeso,per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
RESISTENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova in data 9 giugno 2000,n.2122 (R.G.N.4409/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 27/2/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del D'GE che ha concluso perSost.Proc.Gen.Dr.Giovanni l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LU ER ed altri sette litisconsorti convenivano davanti al Pretore del lavoro di Genova 1'INPS chiedendo la del proprio trattamentoperequazione della quota aggiuntiva pensionistico, liquidata d'ufficio ai sensi della legge n.67 del 1988, oltre rivalutazione e interessi sulle quote tardivamente corrisposte nonché sulle differenze ancora dovute. Nella resistenza dell'Istituto, il Pretore,con sentenza del 28 tza le altre giugno 1996,in parziale accoglimento del ricorso, accoglieva, la domanda del ER volta alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi sugli importi tardivamente liquidati a titolo di quota aggiuntiva, a far data dal 121° giorno successivo all'entrata e legge n.67 con decorrenza daiin vigore della anzidetta 2 Singoli Vratei, limitatamente al 31 dicembre 1991 quanto alla rivalutazione monetaria. La decisione, su gravame dell'INPS, veniva parzialmente riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 9 giugno 2000, respingeva la domanda in punto accessori. Il ER ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'Istituto ha resistito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE violazione ° falsaCon un unico motivo, denunciandosi applicazione degli artt. 1219 n.2 C.C. e 7 della legge n.533 del 1973 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere rigettato la richiesta di rivalutazione ed interessi sulle quote aggiuntive o sulle differenze corrisposte in ritardo per la mancanza delle condizioni di responsabilità legale dell'Istituto per il ritardo nell'adempimento. Ed invero, alla stregua dei principi affermati dalla Corte sentenza n.156 del 1991 e dalla Corte di Costituzionale con Cassazione, a Sezioni Unite,con sentenza n.8478 del 1993,la tutela dei crediti previdenziali impone di ritenere il costituzionale dell'assicurato ex art.429 c.p.c. come componente credito indefettibile del credito principale, avente ad necessaria ed oggetto la prestazione previdenziale, e, quindi, sussistente per il solo fatto obiettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa. Per quanto attiene al profilo riguardante l'assenza di una specifica domanda di "ricostituzione" delle pensioni in oggetto, va 3 ricordato che gli interessi moratori, in difetto di specifica previsione, sono disciplinati dalla regola generale di cui all'art. 7 della legge n.533 del 1973 talchè dopo l'inutile decorso del 120° giorno dalla maturazione del diritto dell'assicurato o,se prevista, dalla domanda dell'interessato, l'ente è automaticamente costituito in mora. Ora, nel caso in esame,l'art.21, comma 6°, della legge 11 marzo 1988, n.67, autenticamente interpretato dall'art.3, comma 2°,bis del DL 21 marzo 1988, n.86,convertito in legge 20 maggio 1988,n.160,non ha riconosciuto una nuova prestazione o beneficio per i quali normalmente è previsto il procedimento amministrativo,ma ha della retribuzione disciplinato un meccanismo di calcolo imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile secondo aliquote stabilite nella tabella allegata alla stessa legge, e ciò ai fini della determinazione della misura di pensione per la quale fu a suo tempo presentata l'unica domanda necessaria a perfezionare il diritto alla prestazione. E la Corte Costituzionale,con sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990, ha ritenuto che l'interpretazione letterale e logica come quella desumibile dalla ratio legis impongano di leggere il citato art.21, comma 6°, nel senso che si riferisca anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1998. Ne discende che, nella specie, la riliquidazione è avvenuta attraverso atti applicativi di un diritto "ope legis" riconosciuto, senza necessità di apposite istanze normativamente 4 individuali da parte dei beneficiari le quali, qualora ad abundantiam presentate, avrebbero natura di mero sollecito. Il motivo va accolto perché fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno, sulle quote aggiuntive di pensione, correlate al calcolo delle retribuzioni imponibili eccedenti il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, secondo la disciplina dell'art.21 legge 11 marzo 1988, n. 67,applicabile anche per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, vann liquidati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore nel nuovo regime di esclusione del cumulo didella legge;
mentre - sensi dell'art.16 della interessi e rivalutazione monetaria ai legge n.412 del 1991 su tali quote, a decorrere dal 31 dicembre - soltanto la maggior somma tra interessi legali e 1991, compete rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT (Cass., 9 novembre 2000, n. 14542;19 marzo 1999, n.2552;20 febbraio 1997, n.1551). Siffatti principi sono stati violati dalla sentenza impugnata che ha ritenuto che:non esisteva a carico dell'INPS un obbligo di procedere d'ufficio alla revisione di tutti i trattamenti pensionistici "ante 1988" e alla conseguente liquidazione delle quote aggiuntive a favore di quelli che fossero risultati penalizzati dalla previgente disciplina dei "tetti"; era quindi onere dell'interessato attivare il procedimento diretto alla R 5 riquantificazione del proprio trattamento pensionistico tramite inserimento della "quota aggiuntiva" prevista dalla legge 67 del 1988; solo da tale domanda poteva farsi decorrere il termine 120 giorni, costitutivo della responsabilità dilatorio di dell'Istituto. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve poiché non ricorrono gli estremi per unaessere cassata.La causa - pronuncia nel merito ai sensi dell'art.384,primo comma,c.p.c. deve essere rinviata ad altro giudice che, uniformandosi ai anche sulle spese del principi e criteri enunciati, provvederà presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino. Roma, 27 febbraio 2003 прио Релити Ваша бробо Il Consigliere est. Il Presidente jerfio майом IL CANCELLIERE zauco Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGIS 20, DA OGNI SPESA, TASSA oggi, 3LUG 2003 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE DELLA EGGE 11:8:73 N. 533 zauco 6