Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
In sede di impugnazione del provvedimento di sequestro emesso per il delitto di associazione di tipo mafioso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice competente, secondo il criterio di competenza fissato dall'art. 328 cod. proc. pen., la riqualificazione del fatto in termini di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. operata dal tribunale non invalida il provvedimento, perché il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa, e non si risolve in una declaratoria di incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, dato che le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulle determinazioni da assumere nel processo principale.
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- 1. Esclusione della gravità indiziaria per reati o circostanze determinanti e permanenza della competenza funzionale del g.i.p. distrettualeErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. unite, sentenze 2 ottobre 2025 (Ud. 26 giugno 2025), nn. 32853/2025 e 32854/2025 Presidente Cassano, Relatore Messini D'agostini Sommario: 1. Il fatto – 2. I diversi orientamenti della Corte di Cassazione – 3. La soluzione delle Sezioni unite – 4. Conclusioni 1. Il fatto. Nel procedimento in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza dell'8 novembre 2024, applicava, nei confronti di due indagati, la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza in relazione, rispettivamente, al delitto, indicato al capo 5) dell'imputazione, di estorsione in concorso, aggravato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2006, n. 23943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23943 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 26/04/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 777
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 6100/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AT RI, nato a [...], il [...], e da AN FI, nata a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, sezione del riesame, emessa il 5 - 13 Gennaio 2006;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Bernabai;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Di Terlizzi Domenico, del foro di Trani, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza del Pubblico Ministero il GIP del Tribunale di Bari, convalidato il sequestro d'urgenza disposto dalla polizia giudiziaria il 29 novembre 2005, emetteva, in data 2 dicembre 2005, decreto di sequestro, L. 7 agosto 1992, n. 356, ex articolo 12 sexies, di alcuni conti correnti bancari e titoli intestati a NE NA RI - indagato del delitto di associazione di tipo mafioso - poi riqualificato in associazione per delinquere ex articolo 416 c.p., in sede di riesame - nonché di ricettazione e riciclaggio di autovetture, oltre che di altri reati-satellite in materia di armi, e di episodi di rapina - o a lui appartenenti, pur se intestati, per interposizione fittizia, alla moglie AM IL ed alla s.r.l. Monte Creta, di cui ella era amministratrice.
La successiva richiesta di riesame era respinta con ordinanza 5 - 13 gennaio 2006 del Tribunale di Bari. Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore del NE e della AM, deducendo:
1) l'incompetenza funzionale del GIP del Tribunale di Bari a decidere sulla richiesta cautelare reale: competente essendo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia nel cui territorio erano stati accertati i reati di ricettazione e riciclaggio di autovetture che giustificavano il sequestro in funzione della futura confisca. 2) la carenza del "fumus commissi delicti" in ordine ai delitti di ricettazione e riciclaggio erroneamente contestati sulla base della presunta partecipazione del NE all'associazione per delinquere, sebbene le autovetture fossero nella disponibilità di altri membri della stessa. Inoltre, era illogica la contestazione del riciclaggio sulla base della sola sostituzione della targa originaria con altra che pure era di origine furtiva: cosicché sarebbe stato comunque impossibile il suo effetto tipico di impedire od ostacolare il collegamento del bene al reato presupposto;
3) la carenza di motivazione su punti decisivi della causa e la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, perché il Tribunale non aveva considerato il reddito agrario dei terreni di cui disponevano il NE e la AM, essendosi limitato a prendere in considerazione il solo reddito commerciale delle società da essi partecipate.
Inoltre, l'organo del riesame non aveva neppure tenuto conto della prova documentale dell'origine lecita dei valori mobiliari - principalmente n. 26 libretti di risparmio - derivante dalla cessione di quote societarie, per l'ammontare complessivo di Euro 320.000,00, come da scrittura privata allegata alla relazione di consulenza tecnica prodotta in sede di riesame.
All'udienza del 26 aprile 2006 il Pubblico Ministero ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono l'incompetenza territoriale a decidere sulla richiesta di sequestro da parte del GIP del Tribunale di Bari, una volta ritenuta insussistente l'imputazione principale di associazione di tipo mafioso - che radicava la competenza funzionale della Procura distrettuale e quindi del G.I.P. del Tribunale di Bari - riqualificata in associazione per delinquere ex art. 416 c.p., rientrante nella competenza ordinaria per territorio del Tribunale di Foggia;
escluso, ratione materiae, il potere di provvedere in via interinale d'urgenza, ex art. 291 c.p.p., comma 2, e art. 27 c.p.p., inestensibile alle misure cautelari reali.
Il motivo è infondato.
È principio generale - valido sia per il processo penale, sia per quello civile - che la questione pregiudiziale, di rito, della competenza (in questo caso, per territorio) si decide sulla base della prospettazione: e cioè, della configurazione del fatto portato a conoscenza del giudice ad opera dell'organo requirente, o della parte privata, che richiede il provvedimento, qualunque ne sia la natura.
È sulla base di essa che va quindi valutata, in via preliminare, l'esattezza del criterio identificativo del giudice competente. Altro è, evidentemente, la decisione di merito.
Nella fase generica cautelare, il GIP, ove ritenga infondata, in fatto o diritto, la richiesta prospettata, emette un provvedimento negativo di rigetto, suscettibile di eventuali ricadute in tema di competenza sulle residue istanze che siano eventualmente connesse a quella principale, non accolta.
In particolare, in sede di verifica dei presupposti, di rito e di merito (che non soffre preclusione alcuna) il GIP può dissentire sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotesi di reato prospettata, anche solo sotto il profilo del nomen iuris attribuito dall'organo requirente: e in questo caso, qualora ritenga ravvisabile un diverso reato, implicante la competenza di altro giudice, negherà il provvedimento richiesto, salvo provvedere, se del caso, in via interinale d'urgenza, ex art. 291 c.p.p., secondo 2, e art. 27 c.p.p..
Alla stregua di tali principi, se il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari avesse, quindi, ritenuto, nella specie, insussistente l'ipotesi accusatoria di reato di cui all'art. 416 bis c.p., dal rigetto della richiesta cautelare sarebbe derivata,
senza dubbio, la sua incompetenza per le ulteriori misure, personali e reali, contestualmente richieste per altri capi d'imputazione relativi a reati consumati, com'è incontroverso, fuori della sua circoscrizione.
Diverse sono invece le conseguenze in subiecta materia ove l'infondatezza (nel merito) dell'ipotesi accusatoria sia dichiarata in sede di gravame, con contestuale riqualificazione giuridica del fatto: operazione sempre ammissibile, rientrando nel potere-dovere del giudice superiore di vagliare la conformità a diritto della decisione impugnata, al suo esame.
A differenza che nel primo caso - in cui la competenza a pronunziarsi del Giudice delle indagini preliminari è identificata, in limine, sulla base della descrizione del fatto (così come analogamente alla competenza del giudice civile è determinata dalla domanda, a prescindere dalla sua fondatezza: art. 14 c.p.p.) il giudice del gravame potrà limitarsi ad una pronunzia rescindente nel merito, e cioè di annullamento della misura cautelare in ordine al reato precedentemente configurato, se ritenga ne difettino in toto i presupposti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p.. Oppure la confermerà, salva la riqualificazione giuridica del fatto, qualora ravvisi - com'è avvenuto nel caso in esame - la configurabilità del reato di associazione per delinquere in luogo di quella di associazione di tipo mafioso. In entrambi i casi, si tratterà di una pronuncia di merito, e non d'incompetenza: in applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 521 e 597 c.p.p., secondo cui è possibile dare al fatto una definizione giuridica diversa - e perfino più grave, salvo il divieto della reformatio in peius della sanzione: art. 597 c.p.p., comma 3 - purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
Fuori di quest'ultima evenienza, in nessun caso, dunque, verrà emessa, in grado d'impugnazione (formula lata, comprensiva del riesame ex art. 309 c.p.p.), una declaratoria d'incompetenza: che esporrebbe il processo ad una perenne instabilità, con rischi di azzeramento in dipendenza di quello che deve restare un accertamento preliminare ad ogni valutazione di merito.
Se dunque il Tribunale del riesame riqualifichi il fatto, sussumendolo in un'altra fattispecie astratta che lasci però invariata la competenza per materia del GIP a quo, deve trattenere il procedimento;
e la riforma del nomen iuris non incide sulla validità del provvedimento impugnato (Cass., sez. 6^, 11 Febbraio 1999, n. 2828). A fortiori tale principio, correttamente applicato dal Tribunale di Bari, trova applicazione in tema di procedimento cautelare, in cui le valutazioni sono formulate allo stato degli atti e non impongono, per definizione, sulla competenza del processo principale, essendo tuttora in corso le indagini preliminari sull'ipotesi accusatoria formulata dal Pubblico Ministero.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la carenza del "fumus commissi delicti" in ordine ai delitti di ricettazione e riciclaggio erroneamente contestati sulla base della presunta partecipazione del NE all'associazione per delinquere.
Il motivo è infondato.
Premesso che in tema di sequestro è ammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di riesame solo per violazione di legge e che tale vizio può riconoscersi in caso di motivazione meramente apparente - e cioè, fatta di mere formule di stile - si osserva come non sia certo questo il caso, giacché l'ordinanza impugnata esamina analiticamente gli elementi integrativi della fattispecie di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies. Al riguardo, poiché il fumus commissi delicti consiste nell'astratta sussumibilità del fatto attribuito all'indagato in una delle ipotesi criminose previste dalla norma in questione, senza che rivestano rilevanza ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità (Cass. sezioni unite, 17 dicembre 2003, n. 920, imp. Montella), si osserva come il Tribunale abbia correttamente riscontrato tale presupposto nei reati di riciclaggio e ricettazione contestati al NE: fattispecie criminose cui il citato D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1, ricollega la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona fisica o giuridica risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, purché il valore sia sproporzionato al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Nella specie, il possesso di automobili di origine furtiva, con la targhe sostituite, che ne rendano comunque difficile l'accertamento della provenienza, appare prima facie integrativo dei reati configurati;
esulando dal sindacato di legittimità la verifica dell'intrinseco fondamento, in punto di merito, dell'ipotesi accusatoria, sulla base del raffronto degli elementi indizianti con le interpretazioni alternative prospettate dai ricorrenti.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la carenza di motivazione su punti decisivi della causa e la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, perché il Tribunale non avrebbe considerato il reddito agrario dei terreni di cui disponevano il NE e la AM, essendosi limitato a prendere in considerazione il solo reddito commerciale delle società da essi partecipate.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale della libertà ha congruamente motivato l'esistenza della sproporzione tra il reddito derivante dall'attività economica dei ricorrenti, e il valore economico dei beni: mettendo in evidenza la modestia del primo, risultante dalle dichiarazioni dei redditi, pur senza considerare i costi di gestione familiare e imprenditoriale.
Sul punto, premesso che non è ravvisabile nell'ordinanza di riesame l'allegata relativo (del resto inammissibile), agli iscritti difensivi e all'annessa consulenza contabile di parte - citati dal Tribunale di Bari al solo fine della migliore comprensione dei motivi di gravame in corso di disamina - si ossea come le contrarie valutazioni dei ricorrenti, aventi natura di merito, con riferimento all'insufficiente stima delle fonti di reddito, non possano trovare ingresso in sede di sindacato di legittimità.
I ricorsi sono dunque infondati e vanno respinti, con la conseguente condanna, in solido, al pagamento le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2006