Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine; soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente). (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'attenuante con riguardo alla ricettazione di due autoradio di ottima marca, una delle quali munita anche di telecomando).
Commentario • 1
- 1. Quando si consuma il delitto di rapinaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2010, n. 28689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28689 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/07/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 2810
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 14087/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS MI;
avverso la sentenza 15.12.09 della Corte d'Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 15.12.09 la Corte d'Appello di Salerno confermava la condanna emessa il 30.6.06 dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato S. Severino, nei confronti di SS MI per ricettazione di due autoradio di provenienza delittuosa. Tramite il proprio difensore il SS ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) non era stata accertata la provenienza delittuosa delle autoradio in questione, il che faceva venir meno gli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie di cui all'art. 648 c.p.;
b) la Corte territoriale aveva, con motivazione contraddittoria ed illogica, escluso la configurabilità della mera contravvenzione p. e p. ex art. 712 c.p. nonostante che una delle due autoradio nel cui possesso era stato trovato il ricorrente fosse collegata all'impianto elettrico della sua autovettura e che l'altra si trovasse comunque nella stessa auto senza che il SS avesse adottato accorgimenti idonei ad occultarla;
c) ancora erroneamente era stata negata l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 648 cpv. c.p., omettendo di valutare a tal fine il fatto delittuoso in tutte le componenti oggettive e soggettive e senza far stimare il valore delle autoradio da parte di persona tecnicamente competente in materia;
d) quanto al diniego dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 4, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare il danno in tutte le sue componenti e non soltanto in relazione al valore economico della cosa oggetto di ricettazione;
e) infine, la pena era eccessiva rispetto all'offensività del fatto.
1- Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il motivo che precede sub a) trascura che, per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, da cui non si ritiene di doversi discostare, il presupposto sia della ricettazione sia del riciclaggio è l'esistenza di un delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente (cfr. Cass. Sez. 2 n. 28.6.79, dep. 7.1.80;
Cass. Sez. 2 n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2 n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1 n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2 n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5 n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. 2 n. 10418 del 13.5.83,
dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2 n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2 n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2 n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2 n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6 n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4 n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97). Basta, dunque, che la provenienza delittuosa della res possa evincersi anche aliunde.
Nel caso di specie correttamente la gravata pronuncia ha ricavato tale provenienza dal fatto che le autoradio si presentavano con i cavi tranciati e con evidenti segni di forzatura in corrispondenza delle plance di ancoraggio, tali da rendere palese al soggetto ricevente - ovvero al SS - la provenienza delittuosa dei beni.
2- Del pari manifestamente infondato è il motivo che precede sub b), avendo la Corte territoriale desunto il dolo della ricettazione - incompatibile con l'elemento soggettivo proprio del reato di incauto acquisto - dalla consapevolezza di cui sopra e dal non aver il SS indicato la provenienza della cosa ricevuta, condotta sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede secondo costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr. ad es. Cass. Sez. 2 n. 16949 del 27.2.2003, dep. 10.4.2003; Cass. Sez. 2 n. 11764 del 20.1.2003, dep. 12.3.2003; Cass. Sez. 2 n. 9861 del 18.4.2000, dep. 19.9.2000; Cass. Sez. 2 n. 2436 del 27.2.97, dep. 13.3.97; Cass. n. 2302/92; Cass. n. 6291/91). Il rilievo che le autoradio in questione fossero o meno ben occultate all'interno dell'autovettura dell'odierno ricorrente integra mero argomento difensivo spendibile - in astratta ipotesi - in sede di merito, non di legittimità.
3- Manifestamente infondato è, ancora, il motivo che precede sub c). È pur vero che ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità prevista dall'art. 648 cpv. c.p. non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto e, dunque, non solo alla qualità della res proveniente da delitto, ma anche alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del colpevole e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 2 n. 2667 del 9.4.97, dep. 15.5.97;
Cass. Sez. 1 n. 9774 del 20.9.96, dep. 14.11.96; Cass. Sez. Un. 16 del 10.1.95, dep. 15.6.95; Cass. Sez. 1 n. 10562 del 2.5.90, dep. 25.7.90; Cass. Sez. 1 n. 7394 del 7.2.89, dep. 19.5.89, e numerose altre).
Pertanto, fra gli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'ipotesi in discorso vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. e, quindi, anche i precedenti penali dell'imputato (cfr. Cass. Sez. 2 n. 6292 del 29.10.90, dep. 10.6.91; Cass. S.U. n. 13330 del 26.4.89, dep. 11.10.89; Cass. Sez. 2 n. 590 dell'8.1.88, dep. 20.1.89).
Nel quadro di tale giurisprudenza questa Suprema Corte ha altresì puntualizzato che in tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., nel senso che se esso non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine;
e solo se è accertata la lieve consistenza economica del compendio ricettato si può procedere alla verifica degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 c.p., che consentono di configurare l'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 648 c.p., fermo restando che essa può essere esclusa ove emergano elementi negativi sia sotto il profilo strettamente oggettivo (quali l'entità del profitto) sia sotto il profilo della capacità a delinquere dell'agente (Cass. Sez. 2 n. 4581 del 23.3.98, dep. 18.4.98; cfr. altresì Cass. Sez. 2 n. 6898 del 18.5.93, dep. 9.7.93; Cass. Sez. 2 n. 7821 del 2.4.92, dep. 8.7.92).
In altre parole, la particolare esiguità del valore del bene è requisito necessario, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p. (cfr. Cass. Sez. 2 29.5.09, Lensi). È quanto ha correttamente fatto l'impugnata sentenza, che ha escluso l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p. per difetto del requisito necessario dell'esiguità del valore dei beni oggetto di ricettazione, valore che ben può essere ricavato da massime di comune esperienza e, nel caso specifico, dal fatto che (come si legge nella gravata pronuncia) le autoradio - una delle quali munita anche di telecomando - erano due e di ottima marca.
4- Le considerazioni che precedono valgono altresì ad evidenziare la manifesta infondatezza del motivo che precede sub d): infatti, se il valore dei beni non era di speciale tenuità non poteva esserlo neppure il danno, a maggior ragione ove ne fossero state considerate tutte le ulteriori possibili componenti, come richiesto dal ricorrente.
5- Ancora da respingersi è il motivo che precede sub d) perché, in sostanza, sollecita solo una nuova delibazione di merito sul quantum di pena (il che è estraneo alla presente sede), senza che si ravvisi vizio di motivazione su un trattamento sanzionatorio irrogato in misura assai prossima all'assoluto minimo edittale, noto essendo in giurisprudenza che il giudice del merito, con l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale (cfr., da ultimo, Cass. n. 12749 del 19.3.2008, dep. 26.3.2008) ove la pena - come nel caso di specie - non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, pur se si adoperano espressioni sostanzialmente di stile (come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" ed altre equipollenti: cfr. da ultimo Cass. n. 33773 del 29.5.2007, dep. 3.9.2007).
6- All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010