Sentenza 6 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di rapporto di causalità, la responsabilità dell'imputato per la determinazione di un dato evento naturalistico deve essere affermata anche nei casi in cui l'innesco della serie causale - sulla base delle prove raccolte - possa essere attribuito a più condotte colpose alternative, purché ciascuna tra esse sia riferibile allo stesso imputato, e debba essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti. (Fattispecie in tema di disastro colposo, nella quale non aveva potuto stabilirsi se la fuoriuscita di gas da un raccordo tra tubazioni - certamente dovuta ad una difettosa realizzazione del raccordo stesso da parte dell'imputato - fosse dipesa dalla completa omissione o piuttosto dalla cattiva fattura delle saldature necessarie all'opera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2002, n. 14358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14358 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI NI - Presidente - del 06/02/2002
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TUCCIO GIUSEPPE - Consigliere - N. 176
3. Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO AR GIUSEPPE - Consigliere - N. 048169/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) HI NI N. IL 04/09/1948
2) RO AR LA PARTE CIVILE
avverso SENTENZA del 11/04/2000 CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO AR GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco IADECOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso della parte civile e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per quanto riguarda la condanna del ricorrente Righi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Gian LO BEVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso da lei proposto e per il rigetto del ricorso Righi.
Udito il difensore Avv. Cesare MANZITTI per VA LO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della parte civile e, in subordine, per il rigetto del gravame
La Corte osserva:
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 11 aprile 2000, ha parzialmente confermato la sentenza 11 gennaio 1999 del Tribunale di Mondovì che aveva assolto VA AR, IN TE IO e HI NI dal delitto di disastro colposo, commesso in cooperazione tra di loro. Su appello del Procuratore generale e delle parti civili (MU di ER e RO AR AR) la Corte di merito ha confermato l'assoluzione di VA e IN e ha invece condannato HI, per il delitto indicato, alla pena di mesi otto di reclusione con i benefici di legge e con le pronunzie a favore delle parti civili.
I fatti che hanno dato luogo al presente procedimento sono stati così ricostruiti dalla Corte di merito: il MU di ER, in provincia di Cuneo, aveva appaltato alla s.p.a. UT OR (della quale era tecnico responsabile VA AR) la realizzazione della rete di distribuzione del gas propano nell'ambito del territorio del MU;
la UT OR aveva a sua volta sub appaltato alla s.r.l. N.C. IN, di cui IN TE IO era legale rappresentante, l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione;
a seguito di ulteriore sub appalto la s.r.l. IN aveva subappaltato la posa in opera e la saldatura delle tubazioni della rete di distribuzione a HI NI. Il 5 novembre 1994, a seguito di un innesco casuale, si era prodotta una deflagrazione nello scantinato di un edificio che era rimasto saturato dal gas propano fuoriuscito dalle tubazioni e lo scoppio aveva danneggiato seriamente due edifici. La sentenza impugnata ha ritenuto accertato che la fuoriuscita del gas si fosse verificata in corrispondenza della connessione fra il tubo di polietilene della rete di distribuzione e un giunto che consente l'adduzione del gas alle singole utenze e che fosse stata provocata dalla "mancata realizzazione del procedimento di saldatura per elettrofusione fra detto manicotto ed il giunto di adduzione alle utenze interne....... nonché da una saldatura estremamente imperfetta dal lato della tubazione".
La Corte d'Appello, dopo aver spiegato le ragioni che la inducevano a condividere le argomentazioni addotte dai primi giudici a sostegno dell'assoluzione di IN (nei cui confronti peraltro la sentenza era stata impugnata soltanto dalle parti civili) ha invece ritenuto che del fatto descritto dovesse essere ritenuto responsabile HI NI perché una volta accertato, come era avvenuto nel giudizio di primo grado, che la saldatura del manicotto di connessione era avvenuta in modo anomalo e inefficace, e che ciò aveva provocato la fuga di gas, era del tutto irrilevante accertare se fosse intervenuto o meno un principio di saldatura e quale fosse stata la causa della mancata saldatura anche in considerazione del fatto che HI aveva omesso di verificare il buon esito della saldatura e comunque aveva effettuato il collaudo dell'impianto "con superficialità e negligenza o, quantomeno, in modo così sbrigativo...... da vanificarne la funzione stessa".
Nell'affrontare infine gli addebiti mossi a VA AR la sentenza impugnata per un verso dà atto che a questi era stata attribuita la qualifica di direttore dei lavori compresi quelli sub appaltati a HI e che il lavoro di posa e saldatura delle tubazioni "avvenne di fatto sotto il controllo del VA: controllo che - con l'evidente accordo e consenso degli interessati - ebbe ad oggetto anche le operazioni di collaudo". La Corte ha però ritenuto che questa partecipazione e questa ingerenza fossero riconducibili non ad un obbligo assunto dal VA ma ad una facoltà da lui esercitata finalizzata alla tutela degli interessi della UT OR cui non conseguiva l'assunzione di un ruolo di garanzia in termini giuridicamente vincolanti.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso sia HI NI che la parte civile RO AR AR (non risulta invece proposto ricorso dal MU di ER).
HI NI deduce:
- la violazione di norme processuali perché la Corte d'Appello avrebbe esaminato nel merito l'appello del Procuratore generale malgrado l'impugnazione fosse stata presentata non tempestivamente atteso che l'atto di appello era stato depositato oltre i quarantacinque giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza di primo grado;
- la violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. b ed e del codice di rito. Con un unico complesso motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto superfluo l'accertamento (la cui mancanza era stata invece ritenuta decisiva nella sentenza di primo grado del Tribunale di Mondovì) se vi fosse stato o meno un inizio di saldatura tra i due tubi in precedenza indicati. Questo accertamento, secondo il ricorrente, era necessario per verificare l'esistenza della colpa anche perché il perito nominato in giudizio aveva riferito che non vi erano elementi per affermare che la saldatura fosse stata effettuata in modo non corretto. In definitiva, secondo il ricorrente, la sua responsabilità sarebbe stata affermata a titolo di responsabilità oggettiva;
- il medesimo vizio viene poi dedotto per non avere, la sentenza impugnata, tenuto conto di tutte le prove che dimostravano l'esistenza di modificazioni del manicotto idonee a fondare l'affermazione che l'elettrosaldatura era stata regolarmente effettuata come del resto era confermato dalla circostanza che l'impianto aveva funzionato per sei mesi senza alcun calo di pressione.
La parte civile RO AR AR ha invece dedotto:
- la violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. b ed e del c.p.p. sulla mancata affermazione di responsabilità di VA AR (non v'è invece ricorso per quanto riguarda l'assoluzione di IN). In merito all'assoluzione di VA si afferma, nel ricorso, che sarebbe manifestamente illogica la decisione della Corte d'Appello di Torino perché, dopo aver ritenuto accertato che VA rivestiva la qualifica, e svolgeva le funzioni, di direttore dei lavori con specifico riferimento a quelli subappaltati a HI avrebbe escluso la sua responsabilità pur non avendo esercitato il necessario controllo sull'attività di quest'ultimo e pur avendo omesso il necessario collaudo delle opere (o avendolo svolto in modo negligente) attribuendo questo compito a HI che avrebbe illogicamente ricoperto contemporaneamente le qualità di controllore e controllato;
- mancanza di motivazione sulla richiesta di provvisionale formulata in grado di appello.
La parte civile RO ha depositato memoria difensiva con la quale si ribadisce la tempestività dell'appello del Procuratore generale e si insiste perché venga riaffermata l'ammissibilità dell'appello da lei proposto contro la sentenza di assoluzione di primo grado (questo problema, peraltro, non è stato sollevato da alcuna delle parti del processo).
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2002 le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.
Ciò premesso devesi innanzitutto esaminare il ricorso di HI NI del quale va rilevata l'infondatezza.
Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso. Secondo il ricorrente nel caso di specie è avvenuto che il primo giudice aveva indicato in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza ma, essendo il deposito avvenuto assai prima della scadenza di questo termine, l'avviso di deposito al Procuratore generale sarebbe stato comunicato prima della scadenza del termine per il deposito. Secondo il ricorrente il termine sarebbe quindi iniziato a decorrere prima della scadenza del termine per il deposito e, di conseguenza, il Procuratore generale sarebbe decaduto dalla possibilità di proporre l'impugnazione.
Su questo motivo di ricorso deve innanzitutto rilevarsene l'inammissibilità del genericità. Il ricorrente ha infatti proposto l'eccezione senza indicare alcun dato di riferimento che possa far ipotizzare la esattezza delle sue affermazioni (fermo restando che la verifica della correttezza dei riferimenti temporali sugli atti del processo compete alla Corte di legittimità trattandosi di eccezione di natura processuale).
In ogni caso la doglianza è anche infondata. Il tenore dell'art. 584, comma 2^, lett. d del codice di rito non autorizza infatti ad accogliere la tesi del ricorrente. Il presupposto che sta a fondamento di questa norma è infatti costituito dalla normale posposizione della notificazione dell'avviso di deposito rispetto alla scadenza del termine stabilito per legge o indicato dal giudice. Ma la circostanza che la sentenza venga depositata con anticipo tale da consentire la notificazione dell'avviso di deposito prima della scadenza del termine non vale ad anticipare, se non a restringere, i termini per l'impugnazione. Perché ciò avverrebbe seguendo la tesi del ricorrente: il decorso dei termini verrebbe ingiustificatamente anticipato per una circostanza del tutto casuale quale il deposito congruamente anticipato di una sentenza ledendosi il principio di affidamento fondato sulla indicazione di un termine maggiore da parte del giudice o di quello previsto dalla legge.
Si badi che questa interpretazione, se accolta, dovrebbe inevitabilmente estendersi anche all'imputato contumace, accomunato al procuratore generale dal comma 20 lett. d in esame. E proprio con riferimento alla posizione dell'imputato contumace si è espressa la Corte di cassazione (cfr. sez. 3^, sentenza 23 febbraio 2000 n. 2070, Caligiuri) che ha ribadito come, nel caso di notifica dell'estratto contumaciale avvenuta prima della scadenza del termine per il deposito della sentenza, il termine per l'impugnazione decorra da quest'ultimo termine e non da quello della notifica. Passando all'esame del secondo motivo di ricorso deve rilevarsene, anche in questo caso, l'infondatezza sotto tutti i diversi profili prospettati.
Va premesso innanzitutto che ne' HI NI ne' VA AR hanno posto in discussione, da un punto di vista oggettivo, la natura di disastro dell'evento in precedenza descritto;
natura affermata nella sentenza impugnata che, sotto questo aspetto, non ha formato oggetto di impugnazione da parte di alcuna delle parti del processo. Con conseguente formazione del giudicato interno, sotto il profilo oggettivo, quanto alla esistenza e alla qualificazione giuridica del reato ipotizzato.
Ciò premesso deve rilevarsi che il ricorrente HI, richiamandosi anche alle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, sostiene, nella prima parte del secondo motivo di ricorso, che non potrebbe ritenersi provata l'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta accertata dai giudici di merito e l'evento perché i giudici non avrebbero con precisione individuato la condotta colposa a lui addebitabile perché non avrebbero neppure accertato se vi fosse stato un inizio di saldatura tra i due tubi di collegamento dell'impianto; in conclusione l'evento sarebbe stato a lui addebitato a titolo di responsabilità oggettiva.
La censura, nella quale riesce difficile cogliere quanto le doglianze si riferiscano all'elemento soggettivo del reato ovvero a quello oggettivo, è infondata sotto un duplice profilo. Per un verso infatti la sentenza impugnata non si è sottratta all'obbligo di precisare quale fosse la condotta colposa addebitabile al ricorrente e l'ha individuata, sulla scorta degli accertamenti peritali svolti nel corso del processo, nella anomala o inesistente saldatura tra il manicotto di collegamento tra rete di distribuzione e rete di adduzione interna ai singoli edifici nel senso che il manicotto non risultava saldato, come avrebbe dovuto essere, con il giunto metallo plastico di adduzione alle utenze interne ed anzi, ad un primo esame da parte degli esperti incaricati, i due elementi ruotavano liberamente uno all'interno dell'altro. Il collegamento inoltre presentava una saldatura estremamente imperfetta anche dal lato del collegamento con la rete esterna.
Non è quindi vero che la sentenza impugnata (ma anche la sentenza di primo grado non l'aveva disconosciuto) non abbia individuato il comportamento colposo di HI che è stato invece motivatamente individuato nella mancata o inidonea saldatura tra i due elementi. È vero che i giudici di merito non sono stati in grado di accertare con precisione se vi fosse stato un inizio di elettrosaldatura ovvero se questa non fosse stata neppure tentata o iniziata ma da ciò non può pervenirsi all'affermazione di inesistenza della prova del nesso di condizionamento come pretenderebbe il ricorrente (il quale riconduce il vizio denunziato all'elemento soggettivo mentre in realtà la censura riguarda l'elemento di natura oggettiva indicato). Tale nesso, infatti, deve ritenersi provato non solo quando venga accertato compiutamente il meccanismo causale che ha dato luogo all'evento ma, altresi, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi della concatenazione causale, l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente sia pure con condotte alternative e purché sia possibile escludere l'efficienza causale di diversi meccanismi eziologici.
In questo senso cons. Cass., sez. 4^, 15 marzo 1995 n. 2650, Trotta, che ha ritenuto irrilevante l'indicazione di una delle cause alternative dell'evento qualora le conseguenze dell'una o dell'altra soluzione siano identiche. È stato inoltre autorevolmente affermato in dottrina che "non si può pretendere che il giudice spieghi l'intero meccanismo di produzione dell'evento, e non lo si può pretendere perché non è possibile conoscere esattamente tutte le 'fasi intermediè, attraverso le quali la causa 'produce' l'effetto finale".
Nel caso in esame i giudici di merito hanno escluso, spiegandone adeguatamente le ragioni, che la perdita di gas potesse essere riferita a fattori esterni di natura accidentale ed imprevedibile mentre è stato motivatamente ritenuto che fosse da addebitare alla imperfetta giunzione dei due elementi ricordati. Sussistono quindi tutti gli elementi (accertamento della condotta colposa produttiva dell'evento e assenza di cause esterne) che consentono di ritenere accertata l'esistenza del rapporto di causalità.
La seconda parte del secondo motivo - laddove si denunzia un'erronea valutazione delle prove che dimostrerebbero che un inizio di elettrosaldatura vi era stato - è invece inammissibile. Premesso che questa censura va raccordata con quella che precede per cui, essendosi ritenuto irrilevante, nella situazione descritta, accertare se vi sia stato un inizio di elettrosaldatura, la stessa valutazione di irrilevanza consegue per quanto attiene alla censura in esame essendo comunque l'evento riconducibile al comportamento colposo accertato (inidonea giunzione tra i due elementi), va in aggiunta evidenziato che con la censura in esame si chiede altresì che il giudice di legittimità rivaluti il compendio probatorio acquisito e valutato dai giudici di merito i quali hanno fornito adeguata spiegazione del loro convincimento e della ricostruzione dei fatti da essi operata anche con riferimento all'elemento, ritenuto irrilevante, del periodo trascorso tra la saldatura (omessa o eseguita in modo imperito o negligente) e l'evento disastro. Ne consegue l'inammissibilità, nella parte indicata, del motivo di ricorso che va quindi complessivamente rigettato.
Passando all'esame del ricorso della parte civile nei confronti di VA AR deve invece rilevarsene la fondatezza. La sentenza impugnata, infatti, pur ampiamente motivata, è incorsa, sul punto della responsabilità di VA, in contraddizioni che la rendono manifestamente illogica.
Va premesso che a VA (come agli altri imputati) era stato contestato, nel capo d'imputazione, di "aver omesso la verifica della perfetta saldatura e della efficienza complessiva dell'installazione, nell'aver omesso il prescritto collaudo o comunque e sicuramente nell'averlo effettuato con negligenza ed imperizia". Innanzitutto la Corte d'Appello ha dato atto, nell'esaminare la posizione di VA, e rinviando alle considerazioni svolte per HI, che doveva ritenersi accertato che un collaudo dell'impianto effettuato in modo idoneo avrebbe consentito di rivelare il difetto di saldatura. Ha poi rilevato che VA aveva assunto la qualifica di "direttore dei lavori", anche con riferimento ai lavori subappaltati a HI, e che "il lavoro di posa e saldatura delle tubazioni avvenne di fatto sotto il controllo del VA: controllo che - con l'evidente accordo e consenso degli interessati - ebbe ad oggetto anche le operazioni di collaudo." Tra l'altro le funzioni di direttore dei lavori sono previste anche nel contratto di sub appalto tra IN e HI.
In base a questi presupposti la Corte di merito ha respinto la richiesta subordinata (quella principale, relativa alla sussistenza del fatto reato era già stata esclusa e, come si è già accennato, non è stata riproposta in questa sede), formulata da VA con l'appello incidentale, di essere assolto con la formula per non aver commesso il fatto. Così si è espressa su questo punto, richiamando anche la decisione di primo grado, la sentenza impugnata: "le richieste assolutorie nel merito, formulate con l'appello incidentale, non sembrano accoglibili in quanto è rimasto provato che il VA si è comunque e 'di fatto ingerito nell'esecuzione dei lavori con una fattiva presenza in cantiere e con la firma e la ricezione dei verbali di collaudo per cui un profilo di responsabilita' a suo carico, se non si può affermare con sufficiente sicurezza, resta dubbiò".
Queste premesse sugli obblighi contrattualmente assunti, sulle funzioni svolte in concreto e sulla inosservanza degli obblighi su VA incombenti, nonché sulle rilevate carenze sia sulle modalità di esecuzione dei lavori sia nell'attività di collaudo, erano astrattamente idonee a pervenire alla conclusione dell'affermazione di responsabilità di VA per avere egli cooperato, con la sua condotta imperita e negligente, con HI nella causazione dell'evento.
Invece la Corte di merito ha tratto, dalle premesse riferite, una conclusione diversa affermando, in buona sostanza, che non era prospettabile una colpa per assunzione per avere, VA, assunto di fatto un "ruolo di garanzia" e per essersi "volontariamente fatto carico" di una posizione di garante della buona esecuzione dei lavori perché, in quanto direttore dei lavori, "non era contrattualmente titolato all'effettuazione del collaudo...... a proposito del quale era ravvisabile una mera facoltà di partecipazione affidata ad una sua scelta libera e discrezionale." La spontanea ingerenza, secondo la sentenza impugnata, parrebbe essere finalizzata alla tutela del committente UT OR più che all'assunzione di un ruolo di garanzia.
La conclusione è manifestamente illogica perché si pone in insanabile contrasto con l'accertata attribuzione a VA, da parte della s.p.a. UT OR, delle funzioni di "direttore dei lavori" compresi (lo dice la sentenza impugnata a pag. 34) quelli subappaltati a HI. L'attribuzione di queste funzioni a VA da parte del committente (anche se le funzioni indicate, attesa la genericità della qualifica, possono avere margini di elasticità) per un verso ha come conseguenza che oggetto del subappalto era costituito soltanto dall'esecuzione dei lavori mentre la direzione di essi spettava al direttore dei lavori nominato dal committente e non al subappaltatore (che, tra l'altro, non risulta avesse un proprio direttore dei lavori); per altro verso la circostanza è idonea e sufficiente a costituire l'obbligo di garanzia, e la conseguente colpa per assunzione.
La posizione di garanzia può infatti avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura privatistica, anche non scritta e addirittura trovare origine da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima (cfr. Cass., sez. 4^, 21 maggio 1998 n. 8217, Fornari) che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento. Le premesse contrattuali e quelle di fatto accertate dai giudici di merito, ed in particolare l'ingerenza continua nell'esecuzione dei lavori da parte di VA, dovevano quindi essere valutate all'interno del rapporto contrattuale instauratosi tra UT OR, impresa IN e impresa HI e tenendo conto delle funzioni attribuite dal committente, e accettate dai sub appaltatori (col loro "accordo e consenso"), a VA;
non potevano quindi essere considerate, immotivatamente (su questo punto la sentenza impugnata esprime soltanto un dubbio) una spontanea iniziativa di VA. Le stesse circostanze indicate dalla Corte di merito a sostegno dell'incertezza su questo aspetto - ed in particolare il sospetto che il verbale di "collaudo" relativo al tratto negligentemente saldato fosse stato redatto a posteriori e la circostanza che non fosse firmato da VA - lungi dal convalidare il dubbio espresso dovevano essere valutati come elementi rafforzativi dell'obbligo in questione posto che la Corte d'Appello dà atto che VA firmava regolarmente i verbali di "collaudo" predisposti da HI. Manifesta, anche su quest'ultimo punto, è l'illogicità del ragionamento perché, dopo aver accertato una continuità e regolarità di comportamenti nella redazione dei verbali di "collaudo" (del cui compimento VA doveva essere avvertito e i cui verbali gli venivano sempre trasmessi e che dovevano essere da lui firmati: pag. 34) si utilizza la (ipotetica) mancata redazione di quello che si riferisce al tratto dove si è sviluppata la fuga di gas non per trarre conferma del mancato adempimento dell'obbligo, causalmente produttivo dell'evento, ma per ricavarne la convinzione dell'inesistenza di un obbligo giuridicamente vincolante. Per quanto riguarda infine l'obbligo - disatteso o non eseguito o eseguito in modo imperito o negligente - relativo al c.d. "collaudo" può convenirsi con la difesa VA che questo adempimento non va individuato come un vero e proprio collaudo previsto dalle leggi in materia di appalto di opere pubbliche;
in ogni caso, secondo quanto accertato dai giudici di merito, si trattava di un controllo della idoneità dell'impianto, stabilito su base contrattuale tra appaltante e appaltatore, la cui esecuzione era affidata a HI ed il cui controllo era affidato a VA che, per quanto accertato dai giudici di merito, non l'ha effettuato o l'ha effettuato in modo inidoneo.
Fondato è anche il secondo motivo di ricorso perché la Corte d'Appello non ha in alcun modo motivato sul rigetto della richiesta di provvisionale limitandosi ad affermare che "non si ravvisano i presupposti di legge per il riconoscimento delle richieste provvisionali".
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento, ai soli fini civili, della sentenza impugnata per il capo riguardante l'assoluzione di VA AR e, limitatamente all'omessa pronunzia sulla richiesta di provvisionale, nei confronti di HI NI con rinvio, giusta il disposto dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà altresì, nelle forme previste dal rito civile, anche sulla richiesta di provvisionale. Conseguono altresì alla decisione le altre pronunzie indicate in dispositivo relative alle spese del procedimento e a quelle in favore della parte civile.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, rigetta il ricorso di HI NI che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata, ai soli fini civili, nei confronti di VA AR e, limitatamente all'omessa pronunzia sulla richiesta di provvisionale, nei confronti di HI NI. Rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame. Condanna altresì HI NI e VA AR in solido alla rifusione delle spese della parte civile che liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 600,00 per spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2002