Sentenza 14 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN RA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano 9, presso lo studio dell'Avv. Nicola Alifano, rappresentato e difeso disgiuntamente ed unitamente agli Avv.ti Marcello Carmina e AN Menallo del foro di Palermo come da procura a margine del ricorso;
- Ricorrente -
contro
ENDOFAP (già ENAP DON ORIONE), in persona del legale rappresentante pro tempore DO RC HO, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Camilluccia 112, presso DO UN Fiorini - Provincia Religiosa Santi Apostoli Pietro e Paolo, rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio Fortuna del foro di Palermo come da procura a margine del controricorso;
- Controricorrente -
per la Cassazione della sentenza n. 33¸6/OO del Tribunale del Lavoro di Palermo del 15.6.2000/2.12.2000 nella causa iscritta al n. 1672 del R.G. dell'anno 1998.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2%. 10.2001 dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Tullio Fortuna per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.4.1994 AN CC esponeva di avere lavorato presso l'ENDOFAP, già Centro di Formazione Professionale ENAP DO Orione, in qualità di docente pratico in forza di tre distinti contratti di lavoro a tempo determinato (il primo dal 25.5.1988 al 24.6.1998, il secondo dall'8.11.1990 al 3.7.1991, il terzo dal 13.12.1991 al 31.5.1992) e di essere stato illegittimamente rimosso dal proprio incarico il 31.5.1992. Tutto ciò premesso, chiedeva che, previa declaratoria dell'illegittimità dell'apposizione del termine ai vari contratti e della conversione di tali contratti in un unico rapporto a tempo determinato, l'Ente convenuto fosse condannato al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni per tutti i periodi non lavorati. La parte convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito il Pretore di Palermo con sentenza del 16.4.1998 condannava l'ENDOFAP al pagamento della retribuzione del giugno 1992 e rigettava le altre domande.
Tale decisione, appellata dallo CC, veniva confermata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 3306 del 2000. Il Tribunale osservava che i limitati periodi di attività (un mese per il primo contratto, sette mesi per il secondo e cinque mesi per il terzo) e gli intervalli tra l'uno e l'altro contratto erano di per sè indicativi del carattere stagionale di tali rapporti, la cui brevità andava valutata non in riferimento alla durata di un anno scolastico, ma alla durata pluriennale dei corsi scolastici. Il Tribunale aggiungeva che era assolutamente erroneo il richiamo all'art. 16 CCNL, in quanto tale norma, nell'identificare "le attività definite o predeterminate nel tempo aventi carattere straordinario ed eccezionale", si riferisce non alle attività stagionali di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962, ma a quelle di cui alla lettera c) dello stesso secondo comma, essendo analoga l'espressione utilizzata. Contro la sentenza di appello propone ricorso per Cassazione il AN CC con tre motivi, ai quali resiste con controricorso l'ENDOFAP (già ENAP DON ORIONE)..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 e del DPR n. 1525 del 1963 punto 51.
Al riguardo sostiene che il Tribunale ha erroneamente qualificato il rapporto dedotto in giudizio quale contratto di lavoro stagionale, in quanto la stipulazione di tre distinti contratti di lavoro a termine, per un triennio consecutivo e nell'ambito delle medesime discipline di insegnamento, per gli ultimi due incarichi, per ricoprire un posto vacante in organico, è elemento sufficiente per far ritenere l'apposizione del termine in frode alla legge.
La censura è priva di pregio e va disattesa.
Il Tribunale ha osservato, richiamandosi a precedenti giurisprudenziali in termini (in particolare Cass. sentenza n. 6591 del 1997; Cass sentenza n. 1344 del 1988), che i limitati periodi di attività e gli intervalli temporali tra un rapporto e l'altro sono indicativi del carattere stagionale di tali rapporti, la cui brevità va valutata non in riferimento alla durata di un anno scolastico, ma alla durata pluriennale dei corsi scolastici finalizzati al conseguimento di un titolo.
A tale interpretazione, seguita dal Tribunale, congrua e logica, il ricorrente si limita a contrapporre una difforme, il che non è consentito in fase di legittimità.
Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunciare violazione e mancata applicazione dell'art. 3 della legge n. 230 del 1962, rileva che la norma richiamata fa gravare interamente sul datore di lavoro l'onere della prova dell'oggettiva esistenza delle condizioni che giustifichino l'apposizione di un termine al contratto, onere di prova non assolto dall'ENDOFAP.
Anche questa doglianza non può essere condivisa, giacché, essendo stato dimostrato che l'attività dell'ente rientrava in quella prevista dall'art. 51 del D.P.R. n. 1525 del 1963 ("attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi") e quindi era sottoposta alla disciplina di cui all'art. 1 - 2^ comma- lettera a) della legge n. 230 del 1962, nessun altro onere probatorio incombeva sullo stesso ente.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta infine la violazione e della norma di cui all'art. 16 del CCNL di categoria vigente al momento dei fatti, nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
La censura verte sul fatto di non avere applicato la norma contrattuale, la quale prevede che "nel caso che tali progetti si protraggano o vengano ripetuti o che si istituiscano nuovi corsi che richiedano la stessa fascia di qualifica, prima di procedere a nuove assunzioni, verrà utilizzato lo stesso personale per il quale il rapporto di lavoro sarà considerato a tempo indeterminato". Anche tale censura non coglie nel segno, atteso che il Tribunale ha proceduto ad interpretare la norma contrattuale, che identifica "le attività definite o predeterminate nel tempo aventi carattere straordinario ed eccezionale", ritenendo che la stessa si riferisca non alle attività stagionali di cui alla lettera a) comma secondo dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962, ma a quelle di cui alla lettera c) dello stesso secondo comma, essendo analoga l'espressione utilizzata.
Tale interpretazione del contratto collettivo consegue ad una valutazione, riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, giacché non risulta dimostrata da parte del ricorrente l'esistenza di vizi circa l'osservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e la carenza o contraddittorietà di motivazione, nel caso di specie logica e coerente, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 24.00, oltre euro 2500/00 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004