Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5953 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
2' 595 3/0 1 IN-NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 4163/99 4224199 Cron. N. 12873 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Marino Donato Santojanni -Presidente- Rep. N. 2. 66 Vincenzo Mileo -Consigliere- Ud. 9.02.2001 3. 66 Ettore Mercurio -Consigliere- Pietro 4. Cuoco -Consigliere- Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA TO AL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Livio Andronico 24, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Loiacono Romagnoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio La Gioia del foro di Brescia per procura a margine del ricorso Ricorrente Zu
CONTRO
ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Direttore pro tem- pore dott. Sieghart Flader Intimato 2 nonché sul secondo ricorso (n. 7221/99) proposto DA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA ISPETTORATO AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Direttore pro tem- pore dott. Sieghart Flader, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eleonora Pimentel 2, presso lo studio dell'Avv. Michele Co- sta, che, in via disgiunta e congiunta con gli Avv.ti Renate Von Guggenberg e Maria Larcher del foro di Bolzano, lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso Ricorrente
CONTRO
TO AL Intimato per la cassazione della sentenza n. 45/98 del PR del Lavoro di Bolzano Sezione Distaccata di Vipiteno del 7.7.1998 nella causa iscritta al n. 9137 R.G. dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.02.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
, per delego, udito l'Avv. M.T. Loiacono Romagnoli per il ricorrente princi- pale e l'Avv. Michele Costa per il ricorrente incidentale;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e inammissibilità o rigetto del ricorso incidentale. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 22.10.1997, AL TO propone- va opposizione avverso l'ordinanza dell'Ispettorato del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano, emessa il 31.7.1997 e no- tificata il 30.9.1997, con la quale gli era stato ingiunto il paga- mento della complessiva somma di £. 13.500.000 a titolo di san- zioni amministrative in relazione alla violazione dell'art. 1-3° comma- del D.L. n. 40 del 1996 (omessa registrazione nel libro matricola dell'effettiva data di assunzione di tre dipendenti;
omessa consegna agli stessi della dichiarazione di assunzione contenenti i dati matricolari e di contratto;
omessa comunicazio- ne nei termini previsti dell'assunzione dei tre dipendenti all'ufficio di collocamento). L'opponente deduceva l'illegittimità costituzionale della norma- tiva sugli illeciti amministrativi contestatigli sotto diversi profili: a) per essere stata reiterata con una serie di decreti legge, deca- duti e mai tempestivamente convertiti in legge, con violazione dell'art. 77 Costituzione;
b) per essere stata successivamente re- cepita nella legge di sanatoria n. 608 del 1996, la quale nel con- fermare gli effetti prodotti dai decreti non convertiti aveva fatto un'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatrice, con violazione degli art. 25- 2° comma- e 3 della Costituzione. Lo stesso opponente rilevava che con la legge di sanatoria anzi- detta era stata abolita la sanzione, a lui contestata, relativa all'omessa registrazione nel libro matricola della data di assun- 4 zione dei dipendenti. Il TO chiedeva, in via subordinata, la verifica di congruità della sanzione inflittagli invocando l'applicazione del criterio previsto dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981. L'opposto Ispettorato del Lavoro costituendosi contestava le av- verse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'esito dell'istruttoria, acquisita varia documentazione, il Pre- tore adito con sentenza del 7.7.1998 respingeva l'opposizione con compensazione delle spese di lite. In particolare il PR riteneva in via preliminare l'infondatezza delle censure con riguardo ai profili di illegittimità costituziona- le, richiamandosi quanto al primo profilo (violazione dell'art. 77 Cost.) alla sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 in ordine alla insindacabilità del vizio derivante dalla reiterazione di decreti legge decaduti ed osservando quanto al secondo profilo (violazione dell'art. 25 e dell'art. 3 Cost.) che il principio di re- troattività della norma punitiva non è elevato al rango costitu- zionale, essendo stato lasciato al legislatore sul punto un ambito di discrezionalità, sicché non si poteva ravvisare alcuna violazio- : ne del principio di uguaglianza. Con riguardo all'eccepita abolizione della sanzione per omessa compilazione del libro matricola il PR osservava che la legge di sanatoria aveva prodotto il mantenimento degli atti e dei provvedimenti, nonché degli effetti e rapporti giuridici posti in essere in concomitanza alla vigenza del D.L. n. 40 del 1996. 5 Lo stesso PR, infine, riteneva la congruità della sanzione amministrativa irrogata in ragione della gravità delle violazioni poste in essere dall'opponente. Contro l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione il TO con tre motivi, ai quali resiste con controricorso, contenente ri- corso incidentale, l'Ispettorato del Lavoro della Provincia di Bolzano. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni riguardanti la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia la carenza parziale della norma incriminatrice, nonché violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare il TO sostiene che l'art. 9 bis- 3° comma- della legge n. 608 del 28.11.1996, di conversione del decreto legge n. 510 del 1.10.1996, prevede che a decorrere dal 1.1.1996 è punita l'omessa esibizione del libro matricola e non più l'omessa ed infedele compilazione del medesimo, sicché quest'ultima violazione non costituisce più illecito amministrati- vo. L'assunto del ricorrente non ha pregio e non merita di esser con- diviso. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda in esame va ricordato che i provvedimenti richiamati nel ricorso principale (in 6 particolare i decreti legge n. 40/1996, 181/1996, 301/1996, 405/1996, 511/1996) non sono stati convertiti in legge e succes- sivamente è intervenuta la norma di sanatoria contenuta nell'art. 1 della legge 28 novembre 1996 n. 608, la quale ha previsto che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti sal- vi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici" sorti sulla base di una serie di decreti legge non convertiti, tra i quali quelli richia- mati in precedenza. Ciò puntualizzato, si rileva che l'art. 9 bis- 3° comma- del de- creto legge n. 510, convertito con legge n. 608/1996, nel mentre punisce l'omessa esibizione del libro matricola a decorrere dal 1.1.1996, nessuna disposizione detta in ordine all'omessa com- pilazione dello stesso libro. Anche a voler ritenere abolita quest'ultima infrazione, la legge anzidetta non ha efficacia retroattiva, sicché rimangono ferme le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, essendo stati fatti salvi (ex art. 1-4° comma- legge n. 608/1996) tutti gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Tra tali atti e rapporti rientra senza dubbio l'omessa compilazio- ne del libro matricola, ove tale infrazione sia stata prevista dal decreto legge a suo tempo vigente. In questo senso del resto è l'indirizzo di questa Corte (in parti- colare sentenza n. 8074 del 17 agosto 1998), secondo cui in ma- teria di illeciti amministrativi il principio dell'assoggettamento 7 del comportamento, oggetto di considerazione, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole (si tratti di illeciti ammini- strativi derivanti da depenalizzazione o di illeciti tali ab origine), non è derogato, riguardo alla materia del collocamento dei lavo- ratori, quale è quella del caso in esame, dalle disposizioni di sa- natoria dell'art. 1- 2° comma- della legge n. 608/1996, che, come già si è detto, con riferimento a taluni decreti legge decaduti per mancata conversione, ha fatto salvi gli atti adottati e i rapporti giuridici sorti sulla base di tali decreti. In questo modo la legge in questione non ha attuato alcuna sa- natoria delle infrazioni amministrative commesse in epoca ante- riore all'entrata in vigore dei medesimi decreti legge. Questa Corte ha anche puntualizzato (sentenza n. 1127 del 6 feb- braio 1997) che a nulla rileva il fatto che la disposizione più fa- vorevole, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vi- gore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione, non potendo trovare applicazione analogica i principi di cui all'art. 2 cod. pen., principi che, recando deroga alla regola ge- nerale dell'irretroattività della legge, possono essere estesi al di fuori della materia penale solo e nei limiti in cui siano espressa- mente richiamati dal legislatore. Con il secondo motivo del ricorso principale il TO denun- cia violazione dei criteri relativi alla determinazione della misura della sanzione, violazione e falsa applicazione della legge, non- 8 ché vizi di motivazione (art. 360 n. 1, 4 e 5; artt. 112 e 113 c.p.c.; artt. 8 e 11 della legge n. 689 del 1981). Il ricorrente si duole del fatto che l'impugnata sentenza non ab- bia tenuto conto, ai fini della determinazione della misura della sanzione, dei criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689/1981, ed in particolare della non gravità della violazione, protrattasi per soli quindici giorni, e del comportamento da lui tenuto, volto all'eliminazione delle conseguenze della violazione e concretiz- zatosi nella regolarizzazione di tutti gli adempimenti per l'assunzione di tre dipendenti. Gli esposti rilievi non sono fondati e vanno perciò disattesi. Il PR nel confermare l'entità della sanzione pecuniaria irro- gata con l'ordinanza ha effettuato una valutazione sulla base dei criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, delle circostan- ze di carattere oggettivo, relative alla gravità della violazione M. riferita all'assunzione" in nero̟ di tre dipendenti, nonché di ele- И menti di carattere soggettivo, desunti dalla non spontanea rego- larizzazione delle posizioni degli anzidetti dipendenti. Tale valutazione sulla congruità della sanzione inflitta risulta adeguatamente motivata e come tale non è censurabile in sede di legittimità. In questo senso questa Corte ha più volte affermato che quando la legge fissi l'entità della sanzione amministrativa tra un limite minimo e un limite massimo, è rimesso al giudice di determinare l'entità entro questi limiti, allo scopo di commisurarla alla con- creta gravità del fatto illecito, globalmente desunto dai suoi ele- menti oggettivi e soggettivi;
ha aggiunto in particolare che il giudice non è tenuto a specificare i criteri seguiti nel commisura- re la sanzione, né la statuizione adottata al riguardo è censurabile in sede di legittimità, ove siano rispettati i limiti suddetti e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione sia stata compiuta (Cass. sentenza n. 11054 del 4 novembre 1998; Cass. sentenza n. 10670 del 1996). Né può trovare applicazione alla fattispecie il richiamato art. 8 della legge n. 689/1981, il quale disciplina l'ipotesi di violazione di diverse disposizioni amministrative o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione con applicabilità della sanzione prevista per la infrazione più grave aumentata fino al triplo, atteso che l'unificazione della sanzione non opera nel caso di specie, in cui l'entità della sanzione è correlata al nume- ro delle violazioni commesse e quindi si è in presenza di un pre- cetto a struttura pluralistica (in questo senso Cass. sentenza n. 3343 del 7 aprile 1999; Cass. sentenza n. 10636 del 26 ottobre 1998; Cass. sentenza n. 7160 del 1 agosto 1997). Con riguardo al terzo motivo, relativo alla disposta compensa- zione delle spese processuali, è evidente che il rigetto dell'opposizione proposta dal ricorrente non avrebbe potuto portare alla condanna dell'Ispettorato del Lavoro. D'altro canto la statuizione pretorile di compensazione, essendo espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, non 10 è censurabile in sede di legittimità, a meno che la decisione non si fondi sulla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stes- so processo formativo della volontà decisionale sul punto ( ex plurimis Cass. sentenza n. 8635 del 13 agosto 1999; Cass. sen- tenza n. 5607 del 23 giugno 1997), ragioni illogiche non ravvi- sabili nella fattispecie anche con riferimento alle esposte vicende processuali. Le precedenti osservazioni concernenti le spese del giudizio di merito portano a disattendere anche l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale viene denunciata la violazione dell'art. 92 c.p.c. In conclusione entrambi i ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati. Le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da spositivo, vanno poste a carico del ricorrente principale in cons derazione della sua prevalente soccombenza e della confer della decisione pretorile.
PQ M
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna il corrente principale alle spese del giudizio di legittimità, che li- quida in £. 3400D "oltre £.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma addì 9 febbraio 2001 Il Consigliere relatore estenspre Il Presidente что выборамиAlexandro de pent's Depositato in Cancelleria CANCELLIERE oggi, 21 APR 2001 IL CANCELLIERE