Sentenza 11 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8333 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLIC0 833 3 / 0 2 IN NOME DEL DOLO ITALIAND LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RISOLUZIONE DI SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TO SAGGIO Presidente R.G.N. 860/00 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron.22999 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep.1726 Ud. 14/02/2002 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OL LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A AUBRY 3, presso l'avvocato GIUSEPPE CONFORTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. Sele contro per diritti € 072 11 GIU 2002 IE TO, IE ES;
IL CANCELLIERE intimati avverso la sentenza n. 1215/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/04/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 407 udienza del 14/02/2002 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per 1'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 LA OL, con ricorso notificato in data 27 dicembre 1999 a TR TO e TR Tere- sa, proponeva ricorso avversO la sentenza n. 1225/99 della Corte di appello di Roma, notificatagli in data 28 ottobre 1999. Formulava un unico motivo di gravame. Le parti intimate non hanno controdedotto. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo proposto si denuncia l'errata applicazione dell'art. 327 c.p.c., per avere la Corte di appello condannato l'appellante al pagamento alle controparti delle spese processuali, pur essendo stato l'appello dichiarato inammissibile per tardività dell'impugnazione. Si deduce che essendo detta inammissibilità ri- levabile di ufficio, senza che possa valutarsi il meri- to della causa, non sarebbe applicabile alla fattispe- cie il principio della soccombenza, dovendo avere la causa il medesimo esito anche se le parti appellate non sifossero costituite. Il motivo é infondato, essendo il principio della 2 soccombenza applicabile tutte le volte in cui, per qua- lunque ragione, anche pregiudiziale ed in relazione a vizi procedurali rilevabili di ufficio, una parte sia rimasta soccombente. Il principio si collega, infatti, con la voluntas legis di porre a carico della parte soccombente le spe- se sostenute dalla controparte costituita, per il solo. fatto di avere dato causa ad esse, instaurando il pro- nel quale si é rimasti cesso o il grado di giudizio soccombenti. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non essendosi le parti intimate costituite.
P.Q.M.
109т 19,11 La Corte di cassazione 456T 10,33 Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2002, nella cart F. 139,44 8065 12,00 145 mera di consiglio della prima sezione civile. 15 Il Consigliere estensore Il Presidente той Francesco Felicetti TO Saggio んAusui lift with. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GIU 200Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuoro IL CANCELLIERE 3