Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
Il divieto di concessione dei benefici penitenziari, di cui all'art. 58 quater L. n. 354 del 1975, al condannato che si sia reso colpevole del reato di evasione opera al passaggio in giudicato della sentenza, che sino a quel momento può essere valutata al fine di apprezzare la meritevolezza del beneficio.
Commentario • 1
- 1. Il giudice di sorveglianza ha l’obbligo di valutare concretamente la condotta del condannato durante gli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p. (Cass.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 maggio 2025
1. Premessa La pronuncia in commento affronta il tema del rilievo da attribuire alla condotta serbata dal condannato nel periodo di arresti domiciliari "in prosecuzione", a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. La Cassazione annulla parzialmente l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare senza valorizzare in modo adeguato il comportamento positivo tenuto dal condannato durante il periodo trascorso in restrizione domiciliare. 2. Il caso Gi.Ro., condannato in via definitiva, aveva beneficiato della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p., continuando a espiare la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 9827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9827 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 511
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35371/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ZO, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 15.9.2007 del Tribunale di sorveglianza di NA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di NA dichiarava inammissibili le richieste di misure alternative alla detenzione avanzate da ZO CA (in regime di arresti domiciliari) in relazione alla espiazione della pena di due anni e otto mesi di reclusione inflittagli con sentenza 11.5.2007 della Corte d'appello di NA (fine pena 14.5.2009). A ragione osservava che in data 16.6.2008 il CA s'era reso responsabile del reato d'evasione, per il quale era stato condannato a sei mesi di reclusione, e che sussisteva pertanto la condizione ostativa della L. n. 354 del 1975, art. 58-quater, comma 1. Ricorre l'interessato a mezzo del suo difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento.
Denunzia che il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente considerato ostativo un fatto di evasione per il quale il ricorrente era stato condannato (solamente) in primo grado con sentenza oggetto d'impugnazione da parte della difesa e quindi non ancora definitiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La L. n. 354 del 1975, art. 58-quater, come modificato dalla L. n.251 del 2005, art. 7, prevede il divieto di concessione dei benefici ivi indicati nell'ipotesi in cui il richiedente (il condannato) "sia stato riconosciuto colpevole" di una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 c.p. (ovverosia di evasione o dei reati assimilati). La nuova formulazione - sostituendo la precedente ("che ha posto in essere una condotta punibile ai sensi") sulla quale esisteva contrasto interpretativo - è indicativa delle volontà del legislatore che non consente di attribuire efficacia ostativa a condotte punibili a norma dell'art. 385 c.p., ove non accertate con sentenza definitiva di condanna (cfr., seppur obiter, Sez. 1 n. 28685 del 9.5.2007, non massimata), giacché vige nell'ordinamento, in applicazione del principio fissato dall'art. 27 Cost., comma 2, la regola che nessuno può ritenersi riconosciuto (i.e. considerato) colpevole sino alla condanna definitiva.
Sicché, discendendo la preclusione ex lego dal giudicato, la condotta costituente reato non accertata in via definitiva poteva essere valutata solo incidentalmente, mediante apprezzamento della sua reale consistenza e gravità, ai fini delle meritevolezza del beneficio. Ma di siffatta valutazione di merito non v'è traccia nel provvedimento del Tribunale, che ha erroneamente dichiarato la inammissibilità dell'istanza sulla sola base della esistenza di una sentenza non definitiva (della cui natura e contenuto nulla per altro riferisce).
Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di NA.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di NA.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2009