Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 9827
CASS
Sentenza 5 febbraio 2009

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di concessione dei benefici penitenziari, di cui all'art. 58 quater L. n. 354 del 1975, al condannato che si sia reso colpevole del reato di evasione opera al passaggio in giudicato della sentenza, che sino a quel momento può essere valutata al fine di apprezzare la meritevolezza del beneficio.

Commentario1

  • 1Il giudice di sorveglianza ha l’obbligo di valutare concretamente la condotta del condannato durante gli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, c.p.p. (Cass.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 maggio 2025

    1. Premessa La pronuncia in commento affronta il tema del rilievo da attribuire alla condotta serbata dal condannato nel periodo di arresti domiciliari "in prosecuzione", a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. La Cassazione annulla parzialmente l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare senza valorizzare in modo adeguato il comportamento positivo tenuto dal condannato durante il periodo trascorso in restrizione domiciliare. 2. Il caso Gi.Ro., condannato in via definitiva, aveva beneficiato della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p., continuando a espiare la pena …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 9827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9827
Data del deposito : 5 febbraio 2009

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