Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Suv Ara 1324122 E N REPUBBLICA0 39 5 0/03 IO Z A R la T IS 9 G 5 E 1 prines R - A M D 4 E u 1/5/8 T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagii Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAPA Dott. Enrico - Presidente R.G.N. 1579/01 Cron. 8043 MONACI Dott. Stefano Rel. Consigliere Rep- Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Od 04/07/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SE N TENZA N. 74122 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENEKALE DELLO STATO, che ic rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CIMORELL! MARILENA, - intimata avverso la sentenza 11. 456/99 delia Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il2002 3093 10/11/99; -1- dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto la rinuncia del ricorso;
udito 12 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor D'SI IO residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, detraeva, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenuto che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava alla contribuente una cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Commissione Tributaria Regionale Provinciale, Е la confermava, a sua volta, questa decisione con una pronunzia emessa nei confronti dell'erede del D'SI IO, signora LL AR. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2° bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. n.597 del 1973. R ESENTE DA REGISTRAZIONĘ LUNE La parte intimata non si è costituita. All'odierna udienza l'Avvocatura di Stato, in qualità di procuratore costituito dell'Amministrazione ricorrente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata depositata in cancelleria il 10 novembre 1999, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solamente il 3 gennaio 2001, quando, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini, ormai era trascorso il termine annuale di decadenza dall'impugnazione di cui al primo comma dell'art.327 c.p.c. La stessa tardività del ricorso esclude, peraltro, che possa avere effetto la rinunzia presentata in data odierna. Non rimane perciò che dichiarare l'inammissibilità del ricorsa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 4 luglio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr.Enrico Papa) (dr/Stefano Monaci) A DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 18 MAR 222 1.8 MAR. 2 Osvaldo Ascanio T IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio イ