Sentenza 1 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di riesame della misura cautelare, l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere al tribunale tutti gli atti rilevanti non si estende alla certificazione della data di iscrizione del procedimento, salvo che sussistano elementi che fanno sorgere dubbi sulla inutilizzabilità degli atti stessi per violazione dei termini di durata massima delle indagini ex art.407, comma 3 del cod.proc.pen., atteso che gli istituti di decadenza, inutilizzabilità e inefficacia non sono suscettibili di interpretazione estensiva, e nessuna disposizione di legge prevede che quella certificazione debba essere acclusa ai documenti trasmessi al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame, ferma restando la possibilità per la difesa di richiedere alla cancelleria una specifica attestazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitivahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2001, n. 32285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32285 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZINGALE - Presidente - del 01/02/2001
1. Dott. PIETRO SIRENA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - N. 648
3. Dott. ALESSANDRO CONSATTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere - N. 39163/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI MA IP
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Catania Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Ernesto Pino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
OSSERVA
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale della libertà di Catania ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di SI MA IP, confermando il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale, emesso il 12.5.2000, con il quale veniva disposta a carico della ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata (art. 416 bis c.p.). L'ordinanza in esame, che riguarda vari indagati, si articola in una parte di carattere generale volta a delineare il quadro complessivo delle fattispecie associative, nonché a superare le numerose eccezioni e doglianze difensive;
in una parte che scende alla disamina delle singole posizioni.
È, quindi, opportuno un breve excursus sulle tematiche di fondo in discussione.
Il Tribunale della libertà, in sostanza ha, premesso che:
1) l'esistenza di un'organizzazione a delinquere di stampo mafioso insediata nel territorio di Calatabiano e facente capo ad NT CI (denominata, appunto, "clan CI") era già stata riconosciuta con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania n. 41/98, confermativa di quella di primo grado;
2) dalle indagini condotte negli ultimi anni ad opera della Compagnia Carabinieri di Giarre, era emerso che nello stesso territorio aveva continuato ad operare una pericolosa associazione criminale, denominata clan "CI", organizzata in forma gerarchica, articolata in squadre ed interessata ad una molteplicità di affari illeciti, in particolare al controllo ed alla gestione delle attività economiche ed al condizionamento degli affari politico-amministrativi locali.
3) l'organizzazione risultava legata al clan catanese dei "Cappello" e contrapposta ai "Carapipani", organismo locale alleato ai Laudani di Catania.
4) le indagini erano state condotte mediante controlli su strada e, soprattutto, attraverso le intercettazioni ambientali eseguite all'interno delle autovetture degli indagati OR CE TO e SS CE. L'identificazione degli interlocutori e dei soggetti citati nel corso dei dialoghi era stata resa possibile grazie ai continui riferimenti nominativi, alla successione logica e/o cronologica delle conversazioni, ai controlli eseguiti dai carabinieri nell'immediatezza delle intercettazioni. Quindi il Tribunale del riesame è passato all'esame della posizione di SI MA IP la quale risponde del reato di cui all'art. 416 - bis c.p., contestato sub a), per il periodo successivo alla sentenza di condanna già emessa per lo stesso delitto. Ha precisato in proposito il Tribunale che la stessa, attualmente detenuta, non aveva rescisso i legami con l'associazione di appartenenza dalla quale continuava a percepire lo stipendio ed a ricevere tutta l'assistenza necessaria.
Era stata identificata perché indicata dagli interlocutori nominativamente, o attraverso il rapporto di affinità con il OR (di cui era la TA), o di coniugio con il boss CI NT L'attuale coinvolgimento della ricorrente emergeva dalla conversazione n. 8 del 12.8.98, nel corso della quale il OR parlava della raccolta del denaro di provenienza illecita per i "ragazzi" in carcere, precisando che per quel mese le somme sarebbero state destinate alla TA MA e ad altri due coindagati ed aggiungendo, nel prosieguo del dialogo, che tutti i proprietari delle sale da gioco dovevano versare soldi da destinare al mantenimento dei detenuti.
Di rilievo, inoltre, era, ad avviso del Tribunale, a) la conversazione n. 6 del 24.5.98, dove il OR ed il RN, nel rimpiangere i tempi in cui il CI era in libertà e gestiva in modo limpido la spartizione dei proventi illeciti, garantendo l'invio degli stipendi secondo le priorità dettate dal ruolo, facevano riferimento proprio alla SI come una delle persone in posizione prioritaria;
b) l'intercettazione n. 1 del 26.6.98, nel corso della quale il OR comunicava al cognato CI EL che il denaro consegnatogli dallo zio di tale TA, soggetto che aveva installato dei videogiochi, era stato destinato dalla suocera alle necessità della TA detenuta;
c) la conversazione n. 6 del 28.7.98, dove il OR comunicava a tale IO che nel corso della serata avrebbe dovuto riscuotere la somma di L.
4.300.000 per conto dei cognati detenuti, CI EL e SI MA IP, soldi che dovevano essere corrisposti da parte di IT, titolare del campeggio S. Marco.
In particolare, il Tribunale ha posto in rilievo come la maggiore libertà operativa, espressa dal OR nella conversazione del 5.7.98, non contrastava con lo schema legislativo, ma costituiva una differente articolazione organizzativa rispetto al più rigido modello ascritto dagli interlocutori alla cosca avversa dei BR. Ha aggiunto il Tribunale che dalla stessa conversazione, si desumeva per altro verso copiosi indizi intorno alla sussistenza dell'associazione, alle attività illecite poste in essere, ai numerosi omicidi perpetrati per il mantenimento dell'egemonia sul territorio e sulle cosche rivali, alla programmazione di ulteriori delitti, agli anatemi ed alle minacce espressi nei confronti di ipotetici "traditori" dell'organizzazione.
Alla luce delle risultanze delle intercettazioni, i Giudici del riesame hanno correttamente concluso che la ricorrente appariva pienamente inserita nel sodalizio criminoso, come si evinceva dall'interessamento del OR e dalla posizione prioritaria riconosciutale, nell'ambito del programma di pagamento esternato dallo stesso indagato. In particolare, così rivelando lo schema organizzativo della "contabilità" dell'associazione sul punto, il OR aveva rappresentato ai precedenti interlocutori come tutte le somme versate dai gestori delle sale da gioco fossero destinate ai "ragazzi" detenuti.
Il dato del regolare "stipendio" da parte dell'associazione era di per sè sufficiente - a parere del Tribunale - a denotare, se non altro a livello indiziario, l'attuale inserimento della ricorrente nel sodalizio.
Correttamente, infine, i Giudici del riesame hanno precisato che non era la carcerazione, l'elemento di interruzione della permanenza dei delitti associativi, ma la relativa sentenza di condanna. In conclusione, il Tribunale ha proceduto ad una disamina dettagliata e coordinata delle intercettazioni, che ha messo in evidenza elementi di palese gravità, riguardanti attività ricollegabili all'associazione generale.
Del resto, non spetta a questa Corte di legittimità
ripercorrere dettagliatamente le emergenze processuali attinenti ai fatti, essendo sufficiente che la motivazione del provvedimento impugnato regga, come nel caso di specie, alla verifica di congruità e logicità del percorso argomentativo, poggiante anche sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione dettati da consolidata giurisprudenza.
Da ultimo va ricordato che la trascrizione integrale delle registrazioni e delle eventuali operazioni accessorie è necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio, non anche per la valutazione ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali (v. Cass. Sez. 1^, sent. 195/98, Severi, RV 210552; Sez. 6^, sent. n. 4125/97, RV 208835). Alla stregua delle considerazioni esposte consegue la infondatezza dei motivi (6^ - 7^ - VIX) con i quali la ricorrente contesta il riconoscimento delle voci degli interlocutori intercettati, fondato, a suo avviso, soltanto sulle "capacità creditive" degli agenti di P.G., la mancata trascrizione integrale delle dichiarazioni dell'indagata, il difetto argomentativo sull'attualità dell'associazione e soprattutto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Passando all'esame degli altri motivi di ricorso, questa Corte osserva:
1^ MOTIVO: Inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e mancanza di motivazione, con riferimento all'art. 292, comma 2 lett. C) c.p.p. Nel motivo si assume che non basta il generico richiamo alla presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., ma occorre una motivazione specifica, associato per associato, sulle singole esigenze cautelari. Si lamenta la mancanza "dell'eposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, con l'indicazione degli elementi di fatto e dei motivi per i quali assumono rilevanza". Si contesta che sia sufficiente affermare, come hanno fatto i giudici di merito, che in base al titolo dei reati contestati le esigenze cautelari sono presunte per legge.
In via subordinata, si solleva la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 292, comma 2, e 275, comma 3, in relazione agli artt. 3, 13, 25, 111 Cost., "nella parte in cui sembrerebbe consentire al giudice cautelare - in sede di applicazione di una misura custodiale nei procedimenti relativi ai delitti di mafia - di omettere la motivazione sulla concreta sussistenza delle esigenze cautelari relativamente al singolo indagato".
Per la risoluzione del motivo in esame è utile iniziare proprio dai contestati profili di legittimità costituzionale. Va subito fatto presente che la questione è stata già risolta dal giudice delle leggi nel senso della perfetta congruenza della denunciata norma con le disposizioni della Carta fondamentale. È stato ritenuto, in sostanza, che la scelta del tipo di misura ben può essere effettuata in termini generali dal legislatore in relazione al coefficiente di pericolosità dei delitti per i quali è prevista, con presunzione ex lege, sempre che vengano rispettati la ragionevolezza della scelta ed il bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti (v. Corte Cost., ordinanza 18/24.10.1995, n. 450,Pataro, che ha ritenuto congrua la scelta legislativa delimitata all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso). Resta comunque affidato al giudice l'accertamento della effettiva ricorrenza, in concreto, degli elementi che fanno scattare l'operatività della presunzione, di cui si discute. In buona sostanza deve affermarsi che quando le esigenze cautelari sono presunte per legge, il giudice della misura deve accertare positivamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad uno dei reati indicati nell'art. 275, comma 3, c.p.p. e, anche per implicito in negativo, l'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione. Più incisivo si prospetta l'obbligo di motivazione, invece, nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare che non sussistono esigenze cautelari, dovendosi allora dare risposta alle prospettazioni difensive.
Nel caso di specie il Tribunale della libertà ha fatto buon uso dei principi sopra enunciati, dovendosi, per altro, rilevare che la parte ricorrente non ha indicato nessun dato concreto, atto a far superare la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. Il giudice di merito, invero, ha proceduto ad una ricostruzione del quadro indiziario attraverso le emergenze probatorie, con ragionamento immune da vizi logico-giuridici e quindi incensurabile in sede di legittimità.
È noto che in tema di misure cautelari personali la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" (v. art. 273 c.p.p.) non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192, comma 2, c.p.p.) che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. L'ordinanza, oggetto di censure, ha - come si è detto - delineato in maniera precisa i fatti, quali emergono, allo stato, dal quadro probatorio, e ne ha fissato un profilo di rilevante gravità. Ha sottolineato le numerose intercettazioni, anche dirette, di varie conversazioni dal contenuto inequivocabile, da cui emerge (ai fini del procedimento incidentale de libertate) che la SI faceva parte dell'associazione dei CI.
Sulla base di queste risultanze riguardanti la SI, il rilievo che è operativa la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in relazione a determinati titoli di reato, contestati alla ricorrente, costituisce legittima conseguenza della scelta di ordine generale operata dal legislatore;
scelta, poi, applicata in concreto dal giudice alla persona dell'indagata, specificamente raggiunta da gravi indizi in merito.
Sicché non può parlarsi di enunciazione delle esigenze cautelari fatta in maniera cumulativa, bensì di disamina che si attaglia al singolo personaggio oggetto di indagini. 2^ MOTIVO: Inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento alla necessità di allegare la richiesta del P.M. all'ordinanza cautelare, quando nella motivazione di quest'ultima si faccia espresso rinvio alla richiesta stessa.
La ricorrente sottolinea il principio che l'atto richiamato deve essere messo a disposizione contestualmente a quello richiamante, di guisa che l'interessato possa prendere cognizione di quanto indicato nel richiamo;
sostiene che sul punto il T.L. abbia dato una risposta contraddittoria, dal momento che da un lato riconosce che il Gip ha integralmente richiamato la richiesta del P.M., dall'altro afferma che "tutti gli elementi indicati nella richiesta sono oggetto di specifica trattazione nell'ordinanza" del Gip.
In realtà non può ravvisarsi il lamentato difetto di motivazione per relationem, in quanto il Tribunale non usa espressioni contraddittorie, sottolinea che il Gip, oltre a richiamare gli atti indicati nella richiesta del P.M., riporta poi tali atti nelle schede relative alle singole posizioni e pertanto non si è in presenza di mero richiamo ad atti conoscibili solo aliunde. Anche questo motivo, pertanto, deve essere disatteso, dal momento che i provvedimenti in esame presentano motivazioni in sè complete ed esaustive.
3^ E 5^ MOTIVO: a) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza, erronea applicazione della legge penale, nonché manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla necessità di inserire, tra gli atti di cui all'art. 291, comma 1, c.p.p. da inviare al tribunale del riesame, anche la documentazione relativa alla data di iscrizione della notizia di reato nel registro indicato nell'art. 335 c.p.p. b) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità, mancanza di motivazione. La ricorrente cita una giurisprudenza di questa sezione (Cass. Sez. 2^, sent. 27.3.1997, Zagaria) e sostiene che la citata documentazione serve da controllo del presupposto di legittimità delle intercettazioni;
assume che, "essendovi un regime diverso per effettuare intercettazioni in dipendenza del tipo di reato per il quale si è aperto un procedimento in seno al quale viene predisposto tale mezzo di ricerca della prova è indispensabile poter valutare quale normativa, nel caso di specie, debba applicarsi, se quella normale di cui agli artt. 266 e 267 c.p.p., o quella speciale di cui all'art. 13 L. 12.7.1991, n. 203". Sostiene che sul punto il Tribunale del riesame ha dato una risposta manifestamente illogica, là dove ha affermato che non è necessario che il P.M. invii detta documentazione e, per contro, ha utilizzato - ai fini di ritenere la validità dei documenti relativi alle intercettazioni - la "copertina" del fascicolo del P.M. prodotta dal difensore della ricorrente.
In realtà il giudice del riesame ha osservato che non è Previsto alcun onere di trasmissione dell'attestazione relativa alla scrizione della notizia di reato ed il mancato invio non ha conseguenze, tanto più che la detta documentazione non fu trasmessa nemmeno al Gip;
che dal documento prodotto dalla difesa risulta che il procedimento è stato iscritto il 29.4.1998 e quindi non sussiste alcuna inutilizzabilità per scadenza del termine delle indagini preliminari;
che la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni sulle auto di OR e SS fu avanzata dal P.M. al Gip il 5.5.1998, essendosi manifestate ulteriori ipotesi delittuose (associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di armi, estorsioni ed altro) ed il Gip le autorizzò il 6.5.1998, facendo riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis c.p., emersa nel corso delle indagini relative all'omicidio in danno di D'Urso; che i decreti sono motivati e, comunque, si applica il disposto della legge speciale (legge 203/91, art. 13). Al riguardo questa Corte ritiene che gli istituti della decadenza, dell'inutilizzabilità, della nullità o della perdita di efficacia di un atto non possano essere oggetto di interpretazioni estensive, o per così dire, additive, dovendosi piuttosto osservare il principio di tassatività delle sanzioni processuali. La necessità di trasmissione della documentazione de qua non è espressamente prevista da nessuna disposizione normativa e non può inferirsene, in difetto, una conseguenza non codificata. La prevalente giurisprudenza di legittimità, poi, è nel senso che, a differenza del decreto autorizzativo delle intercettazioni, il registro delle notizie di reato non è collegato ad un particolare atto di indagine come specifico presupposto di legalità dello stesso e non si può farlo rientrare tra gli elementi che il P.M. deve presentare a fondamento della richiesta di applicazione della misura, potendo, per altro, la difesa esercitare il proprio compito in maniera completa mediante la richiesta di un'attestazione della data della predetta iscrizione;
che la violazione del dovere di tempestiva iscrizione non è causa di nullità degli atti compiuti, non ipotizzabile in assenza di un'espressa previsione di legge (v. Cass. Sez. 1^, sent. 5548/98, Albisinni, RV 212028 e 2087/99, Testa, RV 213827; Sez. 6^ sent. 11985/97, Romano F, RV 209492). Del resto la sentenza di questa Sezione, citata dalla ricorrente, è chiara nell'indicare che l'eventuale, allegazione della documentazione relativa all'iscrizione della notizia di reato può essere necessaria quando serva a stabilire se le investigazioni, i cui risultati sono posti a fondamento della richiesta, siano state espletate nei termini di legge e "sempre che vi siano elementi che possano far sorgere il dubbio della loro inutilizzabilità ai sensi dell'art. 407, ultimo comma, c.p.p.. La ricorrente eccepisce poi la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni perché, nonostante fossero state disposte in seno ad un procedimento riguardante un omicidio e non reati di criminalità organizzata, i relativi decreti autorizzativi sono stati emessi in spregio alle disposizioni di cui agli artt. 266, 267, 268;
ciò si evincerebbe sia dalla parte motiva del decreto, sia dalla durata delle operazioni di ascolto, fissata in 15 e non in 40 giorni. La ricorrente prospetta varie lagnanze: le intercettazioni in esame sono state eseguite in luogo di privata dimora, ossia l'abitacolo di un'automobile; le motivazioni sono incongrue sia, appunto, in relazione al luogo di privata dimora (secondo l'art. 266 cpv. c.p.p., le intercettazioni avrebbero potuto essere disposte solo a condizione che ci fosse il fondato motivo di ritenere che nelle auto si stesse svolgendo quell'attività criminosa, ossia l'omicidio), sia in relazione ai requisiti dell'urgenza e del fondato pregiudizio nel ritardo (art. 267, comma 2, c.p.p.). Sotto altro profilo anche il decreto di convalida del Gip deve ritenersi privo di motivazione, perché lo stesso fa riferimento a sufficienti indizi in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., mentre, come ripetutamente affermato dal ricorrente, si procedeva contro ignoti per omicidio;
nonché parla di assoluta necessarietà e non di assoluta indispensabilità, come previsto dal codice di rito. Si adduce, infine, l'omessa motivazione sulla indisponibilità degli impianti presso la Procura, con riferimento all'utilizzo di impianti diversi.
Ciò posto, va detto che le argomentazioni del T.L. sono state in parte riportate in relazione al precedente motivo;
che esse partono dal presupposto che "le nuove ipotesi delittuose, emerse nel corso delle indagini, rendevano applicabile il regime normativo di cui all'art. 13 L. 203/91, derogatorio rispetto a quello previsto dagli artt. 266 ss. c.p.p."; che, ad avviso del giudice del riesame, "i decreti del P.M. risultano adeguatamente e sufficientemente motivati, tenuto conto che trattasi di una particolare specie di provvedimenti ..."; che il P.M., infine, "aveva fatto riferimento alla necessità di procedere all'ascolto presso la Caserma di Giarre proprio per consentire agli stessi militari di coordinare ed effettuare attività di intervento immediato".
In questo quadro operativo testè delineato, l'ordinanza impugnata non presta fianco a critiche. Appare opportuno ribadire che, secondo quanto accertato dal T.L., le ipotesi delittuose emerse nel corso delle indagini rendevano applicabile il regime normativo derogatorio.
Tale presupposto, che legittima l'operato degli inquirenti e rende utilizzabili le intercettazioni, è presente nella specie, atteso che sul presupposto in questione si è basato il Gip. Al riguardo, per completezza, va ulteriormente specificato il principio delineato in riferimento al precedente motivo e cioè va ribadito che le condizioni legittimanti le intercettazioni possono dirsi soddisfatte anche quando esse emergano come dato ulteriore, purché effettivamente sussistente, rispetto ai fatti criminosi già emersi a seguito delle indagini pregresse (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. 4533/97, Avantaggiato).
Va, per altro, ribadito che la diversità del procedimento, la quale, in ipotesi, impedisce l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, va riguardata in senso sostanziale e non va ricollegata ad un dato di ordine meramente formale, com'è il numero di iscrizione, nell'apposito registro, della notizia di reato: nella specie, formalmente e sostanzialmente, si procedeva per delitti associativi di tipo mafioso e non per omicidio, secondo la corretta e coerente affermazione del giudice di merito.
La ritenuta applicabilità del disposto della norma speciale (art. 13 cit.) supera ed assorbe le questioni sollevate in ordine al presente motivo di ricorso.
Con il 4^ motivo di ricorso, la difesa eccepisce che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la estinzione della misura cautelare, a norma dell'art. 302 cpp, per irregolarità dell'interrogatorio.
Secondo la ricorrente il G.I.P. di Roma avrebbe proceduto all'interrogatorio di garanzia senza essere in possesso degli atti di indagine ma esclusivamente sulla base dell'ordinanza di custodia cautelare.
L'eccezionè è infondata. Invero, non solo non è dato riscontrare alcuna ipotesi di nullità, in quanto correttamente il Tribunale ha rilevato la inammissibilità, in sede di riesame, della questione proposta che investiva non la legittimità genetica dell'ordinanza di custodia cautelare, che costituiva oggetto del riesame, ma i successivi problemi legati alla persistenza della misura.
A conclusione di tutte le considerazioni svolte, sia in via generale, sia con riferimento ai singoli motivi dell'impugnazione della SI, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione 2^ Sezione penale,
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2001