Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2001, n. 32285
CASS
Sentenza 1 febbraio 2001

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Massime1

In tema di riesame della misura cautelare, l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere al tribunale tutti gli atti rilevanti non si estende alla certificazione della data di iscrizione del procedimento, salvo che sussistano elementi che fanno sorgere dubbi sulla inutilizzabilità degli atti stessi per violazione dei termini di durata massima delle indagini ex art.407, comma 3 del cod.proc.pen., atteso che gli istituti di decadenza, inutilizzabilità e inefficacia non sono suscettibili di interpretazione estensiva, e nessuna disposizione di legge prevede che quella certificazione debba essere acclusa ai documenti trasmessi al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame, ferma restando la possibilità per la difesa di richiedere alla cancelleria una specifica attestazione.

Commentario1

  • 1Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2001, n. 32285
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32285
Data del deposito : 1 febbraio 2001

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