Sentenza 4 dicembre 2015
Massime • 1
La mera presentazione di un'istanza di riesame durante il periodo feriale non può essere considerata come implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali, occorrendo, a tal fine, una "espressa ed inequivoca" manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione disposta per legge. (In motivazione la S.C. ha precisato che, qualora l'imputato sottoposto a custodia cautelare sia assistito da due difensori, la rinuncia alla sospensione dei termini per il periodo feriale deve essere formulata espressamente, e comunque in termini non equivoci, da ciascuno di essi, ovvero personalmente dall'indagato).
Commentari • 2
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2015, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2015 |
Testo completo
M CAD 48 9 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. Sez. n.2232 Giacomo Paoloni Giorgio Fidelbo 0 4.12.2015 CC Emilia Anna Giordano -Relatore RGN 40714/2015 Ersilia Calvanese Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BE Eligio, n. a Borgorose 1'8/1/1958 avverso l'ordinanza del 3/9/2015 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udita la richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le richieste formulate dal difensore, avv. Sant Foresta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 3 settembre 2015 il Tribunale di Roma, sezione riesame, confermava l'ordinanza del 17 settembre 2015 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato le misure del divieto di dimora e degli arresti domiciliari a BE Eligio, per i reati di cui all'art. 317 cod. pen. e 319 cod. pen.. Al BE, sindaco del Comune di Guidonia Montecelio, era contestato, con riferimento al reato di concussione, di aver costretto, abusando dei poteri connessi alla funzione, IB AN, direttore del Centro Commerciale "Il Tiburtino", e indirettamente GE AN, direttore dell'Ipercoop, a promettergli indebitamente di adoperarsi per l'assunzione della figlia di amici del BE, IA RA, in uno dei negozi del Centro, ove la ragazza veniva effettivamente assunta, 1 minacciando che, qualora non fosse stata esaudita la sua pretesa, avrebbe utilizzato i poteri connessi alla funzione pubblica per far chiudere il Centro Commerciale;
con riguardo al reato di corruzione, di avere concordato con FO RC, direttore dell'IHG, l'assunzione di tale AS Claudia, in cambio dell'accelerazione del pagamento di alcune fatture scadute emesse dall'IHG.
2. I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalle intercettazioni ambientali captate all'interno dell'ufficio del BE e dalle conversazioni telefoniche, intercorse tra l'indagato ed il IB e tra questi e il GE, direttore dell'esercizio ove la RA era stata assunta;
dai colloqui telefonici intercorsi tra il BE ed il FO;
dai servizi di osservazione, che documentavano gli incontri tra gli indagati;
dalla constatata effettiva assunzione della RA e della AS presso il Centro commerciale e l'IHG; dall'avvenuto pagamento di circa 50.000,00 euro da parte del Comune di Guidonia Montecelio in favore di IHG.
2. Con i motivi di ricorso, qui enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il difensore del BE deduce: - violazione di legge, in relazione al mancato deposito dell'ordinanza adottata dal Tribunale del Riesame nei termini di cui all'art. 309 cod. proc. pen. e 2 l. 742/1969; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati e dei correlati indizi di colpevolezza, per vizio di motivazione (anche per il palese travisamento del fatto storico sotteso), nonché per omessa valutazione di elementi decisivi ovvero per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto, riguardo agli specifici atti e profili di doglianza contenuti nei motivi, anche aggiunti, di riesame, in riferimento all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.. Con riferimento al reato di concussione sostiene che il Tribunale, omettendo la valutazione delle specifiche deduzioni difensive sulla esistenza di rapporti amicali tra le parti, ha ritenuto dimostrata la condotta costrittiva del BE laddove, invece, si era in presenza di una mera segnalazione fatta dal BE al IB e da questi girata al GE. Ha, inoltre, sottovalutato il tenore delle conversazioni telefoniche intercettate (caratterizzate da ilarità generale) e la valenza del disinteresse palesato dal BE, che neppure rispondeva alle telefonate del IB. Il Tribunale ha, inoltre, omesso la valutazione del tenore della conversazione intercorsa tra il IB e il GE - nel corso della quale il IB diceva al GE, con riferimento all'assunzione della RA "senza impegno, vedi tu" e le ulteriori conversazioni intercorse una tra il IB e il BE (nel corso della quale questi invitava il IB a mettersi in contatto direttamente con la RA per avere il curriculum della giovane), dicendosi seccato per il coinvolgimento nella vicenda;
l'altra tra il IB e il GE, dalle quali emergeva la natura di mera segnalazione della sollecitazione che, peraltro, il IB aveva effettuato anche ad altro titolare di esercizio commerciale del Centro (AV NO). Infine il Tribunale ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dal GE e dalla VE che avevano smentito le originarie dichiarazioni rese agli inquirenti;
2 なの -- Anche con riferimento al reato di corruzione, la difesa denuncia il vizio di travisamento del fatto nel quale è incorso il Tribunale del Riesame per la ritenuta esistenza di un patto corruttivo intervenuto tra il BE ed il FO nel corso della telefonata del 19/5/2015 e durante la quale, invece, non si era affatto parlato del pagamento della somma di 50.000,00 euro. Il Tribunale non ha valorizzato il tenore della richiesta del sindaco BE al dirigente CC ( fammi una cortesia...) e non ha tenuto in conto le prove della mancanza di coartazione nei confronti del dirigente, della doverosità del pagamento e della sua contestualità con quelli in favore di altre RSA. Infatti le indagini svolte attraverso le dichiarazioni rese dal dirigente - CC e della collaboratrice IL avevano accertato che le somme dovute facevano parte di - una delibera dirigenziale non eseguita per dimenticanza;
che la IHG era l'unica tra le richiedenti ad essere in regola con il DURC e che l'importo pagato era nettamente inferiore alle somme recate da un decreto ingiuntivo già emesso nei confronti del Comune. Da qui il travisamento del fatto nel quale era incorso il Tribunale del riesame che aveva ritenuto accertata l'accelerazione subita dalla pratica di liquidazione;
la natura, non dovuta, del pagamento che, viceversa, era doveroso atteso che la somma liquidata era oggetto di decreto ingiuntivo di cui era stato destinatario il sindaco. Con riguardo alle esigenze cautelari ha, infine, rilevato che era stata malamente interpretata ( ed anzi troncata ovvero spezzata) una delle conversazioni intercettate al fine di argomentare come il BE fosse dedito a sfruttare la qualifica pubblica esercitando indebite pressioni sulle aziende presenti nel territorio per ottenere posti di lavoro per i suoi protetti. Con memoria depositata il 27 novembre 2015, il difensore ha chiesto di acquisire il fascicolo processuale, contenente gli atti di indagine, al fine di una compiuta disamina delle ragioni poste a fondamento del ricorso. Considerato in diritto 1. L'eccezione difensiva di perdita di efficacia della misura cautelare personale è manifestamente infondata con la conseguenza che, calcolata la sospensione dei termini per periodo feriale, il dispositivo dell'udienza del 3 settembre 2015 è intervenuto tempestivamente, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti (Sez. 2, Sentenza n. 23211 del 09/04/2014, Morinelli, Rv. 259652).
2. Il difensore del ricorrente deduce che nella richiesta di riesame depositata al Tribunale di Roma in data 24 luglio 2015, sottoscritta dall'avvocato Colatei, codifensore del BE, era contenuta espressa rinuncia alla sospensione dei termini procedurali prevista dall'art. 2 legge n. 742 del 7 ottobre 1969; che, pur essendo pervenuti alla Cancelleria del Tribunale gli atti relativi in data 29 luglio 2015, l'udienza per la discussione veniva fissata solo alla data del 3 settembre 2015 all'esito della quale veniva data lettura del dispositivo di conferma dell'ordinanza cautelare ed al quale faceva seguito il deposito dell'ordinanza del Tribunale il successivo 14 settembre 2015; che, pertanto non risulta rispettato il termine della decisione, prescritto a pena di nullità, di giorni dieci dal momento nel quale gli atti sono pervenuti presso 3 м la Cancelleria del Riesame e il decorso del quale comporta la perdita di efficacia della misura coercitiva.
3. Si è affermato nella giurisprudenza di legittimità, con principio senz'altro condivisibile, che la regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dettata dall'art. 2, primo comma, legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova certamente applicazione anche nei procedimenti di riesame. Si è altresì osservato, escludendo che la mera proposizione della richiesta di riesame formulata in periodo feriale valga come rinuncia alla sospensione ( Sez. 3, sentenza n. 11291 del 30/01/2015, Vitasevic, Rv. 262860) che occorre, a tal fine, una "espressa ed inequivoca" manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione disposta per legge. Ritiene il Collegio, facendo applicazione delle coordinate che discendono dai principi ora richiamati, che, in presenza di pluralità di difensori, è necessario che la manifestazione di volontà di rinunciare alla sospensione dei termini per il periodo feriale sia formulata espressamente, e, comunque, in termini non equivoci, da ciascuno di essi, ovvero personalmente dall'indagato in stato di custodia cautelare, così vincolando i predetti. Tale conclusione, che discende dalla regola generale ora indicata, trova conferma nella natura della sospensione dei termini nel periodo feriale, preordinata a realizzare una maggiore garanzia dei diritti di difesa tanto è vero che, quando le peculiarità del caso impongano la trattazione in periodo di sospensione, l'urgenza deve essere espressamente dichiarata, con provvedimento motivato del giudice o del pubblico ministero (v. quarto comma legge cit.) e nella gravità delle conseguenze (nullità) che, sul piano processuale, discendono dalla pronuncia intervenuta in periodo feriale, in violazione della regola della sospensione.
4. Orbene, nel caso in esame, è indubbio che il BE era patrocinato, oltre che dall'avvocato Colatei, che aveva espressamente rinunciato alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche dall'avvocato Sante Foresta che, sebbene avesse provveduto al deposito della richiesta di riesame per conto del collega, non risulta abbia inequivocabilmente espresso in proprio, contestualmente al deposito della richiesta di riesame, analoga dichiarazione di rinuncia. Non è affatto sufficiente, a tale scopo, sostenere secondo le deduzioni sviluppate all'odierna udienza dal difensore del ricorrente - che l'avvocato Sante Foresta aveva depositato l'istanza di riesame, apponendovi formalmente la dichiarazione di rinuncia alla sospensione per conto del sottoscrittore del ricorso (cioè l'avvocato Colatei), apposizione che, tuttavia, non è in alcun modo indicativa della volontà del predetto avvocato Foresta di rinunciare in proprio alla sospensione dei termini processuali.
4. Manifestamente infondati sono gli ulteriori motivi di ricorso con quali vengono, in buona sostanza, dedotte censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
5. La giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46 che ha modificato l'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta 4 illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito ( cfr. Sez. 5, Sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel momento del controllo della motivazione, inoltre, non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.
7. Discende da tale inquadramento dei poteri della Corte di Cassazione, in primo luogo, la infondatezza della richiesta di acquisizione degli atti processuali nella loro interezza, richiesta che, pertanto, va rigettata, poiché sono sufficienti, ai fini della valutazione del ricorso, gli atti acquisiti, tenuto conto della integrale trascrizione, nell'odierno ricorso, dei motivi di gravame sollevati dalla difesa del BE dinanzi al Tribunale del riesame oltre, come cennato, la manifesta infondatezza dei motivi.
8. Risulta infatti evidente, dalla breve sintesi dei motivi di ricorso che, al di là delle argomentazioni anche colorite utilizzate dal ricorrente, vengono sollevate questioni relative alla valutazione della gravità indiziaria degli elementi raccolti e alla ricostruzione in fatto, già esaminate dal Tribunale che ha analizzato anche le deduzioni difensive pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
9. In particolare nell'ordinanza impugnata, con riferimento al reato di concussione, sono state analizzate le conversazioni del 10 marzo 2015 e del 9 aprile 2015, intercorse tra il BE e il IB, e il Tribunale ha evidenziato il tono imperativo e palesemente intimidatorio della richiesta del BE di assunzione della RA, tono che trova corrispondenza, quanto alla pressione psicologica esercitata sul IB, nelle conversazioni da questi intrattenute con i congiunti (il fratello ed il cugino), non meno che sul GE, cioè la persona competente all'assunzione della RA e, quindi, terminale della richiesta del sindaco, giratagli dal IB. GE AN, infatti, chiariva il senso di una precedente conversazione del 3 maggio - 5 2015, intercorsa con la IN - precisando che il disagio che aveva palesato alla fidanzata, faceva riferimento proprio alla richiesta di assunzione della RA, per la quale si era adoperato creandole un'iscrizione parallela alla Manpower al fine di accelerarne l'assunzione, dietro alle richiesta ricevute. La rilevanza e il peso indiziario di tali elementi, sul piano logico e della loro concludenza agli effetti ritenuti intimidatori dal Tribunale ( illustrati alle pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata), non sono affatto inficiati dagli argomenti addotti dalla difesa che fanno riferimento alla esistenza di rapporti amichevoli esistenti fra il BE ed il IB, rapporti comprovati, nella prospettazione difensiva, dal contenuto di talune delle conversazioni o messaggi intercorsi, dal tono ilare delle conversazioni ovvero dal disinteresse che, nel prosieguo, il BE avrebbe espresso sollecitando il IB a mettersi in contatto con la RA per avere il curriculum della giovane. Trattasi, invero, di argomenti generici, attinenti al piano dei rapporti intercorrenti fra il BE ed il Timperi, che non appaiono affatto idonei a depotenziare gli effetti della coazione psicologica esercitata dal BE onde ottenere l'assunzione della RA, minacciando la chiusura del Centro, secondo quanto risulta dalle conversazioni intercettate e ad escludere lo stato di timore, ingenerato nei destinatari che li esternavano il IB, ai congiunti ed il GE alla fidanzata, coazione psicologica ben illustrata nell'ordinanza impugnata. Né il tono imperativo del BE è attenuato, facendo così scemare la richiesta a mera segnalazione, dalla indifferenza del BE al prosieguo della vicenda poiché, invece, è evidente, dalle stesse conversazioni richiamate dalla difesa, che ciò che stava a cuore al BE era il risultato finale cioè l'assunzione della RA a prescindere dalle - modalità attraverso le quali doveva avere luogo, tanto che egli chiedeva al IB di interessarsi per acquisire il curriculum della giovane e che era, infine, il GE a doversi adoperare per conseguire l'iscrizione della RA alla Manpower, onde vestire di requisiti formali la chiamata al lavoro della giovane. Né appare irragionevole la conclusione del Tribunale sul giudizio di attendibilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, trattandosi di colloqui che il IB e il GE intrattenevano con persone di famiglia o con la fidanzata e che non si ha motivo di ritenere pilotati. Il Tribunale, anche in questo caso con congruenza e logicità, ha ritenuto attendibile la ricostruzione del GE, evidenziando che venivano rese solo a chiarimento delle conversazioni intercettate, dopo iniziali dichiarazioni mendaci volte a coprire, per come evidenziato nell'ordinanza impugnata, le proprie responsabilità disciplinari, avendo il GE taciuto ai dirigenti della Ipercoop, in violazione dei doveri di trasparenza che regolano la politica aziendale, le pressioni subite per l'assunzione della RA. 10. Né sono fondate le censure difensive con riguardo al reato di corruzione, incentrate sul vizio di travisamento del fatto, non deducibile, come noto, come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Il Tribunale ha ritenuto comprovato il patto corruttivo intercorso tra il BE e il FO sulla scorta delle conversazioni intercettate il 19 maggio 2015 e l'8 giugno 2015 ed ha individuato l'atto contrario ai doveri di ufficio posto in essere dal BE, identificandolo nella sua interferenza sull'assunzione della determina dirigenziale con la quale venivano liquidate all'IHG non solo lea 6 この fatture scadute ma anche ulteriori fatture - relative al periodo settembre 2014/giugno 2015 - che, a causa della mancanza di un'autorizzazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Guidonia, non potevano essere liquidate. Anche in questo caso, la conclusione del Tribunale, risulta fondata su elementi indiziari di solido spessore - le dichiarazioni rese dal dirigente del servizio, CC Gilberto, al quale il BE aveva sollecitato l'evasione della pratica - valutate in una alla risultanze della conversazioni, elementi di cui nei motivi si propone diversa ed alternativa lettura, dovendosi, tuttavia, escludere si verta in ipotesi di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto. In proposito il Tribunale del riesame ( cfr. pagg. 11 e ss. dell'ordinanza impugnata) si è soffermato sia sul contenuto della conversazione intercorsa tra il FO e il BE - evidenziandone la sussumibilità nel contesto di un vero e proprio accordo corruttivo dal momento che la segnalazione del sindaco di una persona da assumere veniva immediatamente utilizzata dal FO per avanzare una richiesta di liquidazione delle fatture pendenti - sia sulla conseguente condotta del BE, che contattava immediatamente il funzionario delegato sollecitandogli l'evasione della pratica. Anche in questo caso, non risulta illogica la conclusione del Tribunale secondo la quale la sollecitazione rivolta al funzionario prescinde dal formale tono utilizzato poiché ciò che contava per l'indagato era il risultato finale. Il Tribunale, infine, con motivazione affatto irragionevole ma connotata allo stato degli atti di indagine - da plausibile - e logica linearità, ha ritenuto comprovata la natura non dovuta del pagamento poiché, sulla scorta delle precisazioni rese dal funzionario - escusso nel corso delle indagini - è risultato che, nonostante la mancanza di un'autorizzazione da parte dei servizi sociali, erano state liquidate fatture, relative alle prestazioni rese dalla IHG nei mesi da settembre 2014 a giugno 2015, fatture che non erano affatto ricomprese nel decreto ingiuntivo azionato dalla IHG. 11. Del tutto generiche sono le deduzioni difensive sulla motivazione dell'ordinanza relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale, infatti, con aderenza alle risultanze processuali evidenziate dalla pluralità di condotte ascritte al BE e dai dati emersi dalla conversazioni intercettate, ha ritenuto acquisito il pericolo, concreto ed attuale, di reiterazione delle condotte illecite finalizzate al perseguimento di privati interessi, con abuso della qualità di sindaco, e, in ragione della pena irroganda in caso di condanna, dei titoli di reato e delle concrete modalità dei fatti, ha valutato la adeguatezza, a fini di prevenzione, delle misure imposte al BE: conclusioni sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dare conto delle ragioni della decisione e, pertanto, incensurabile nel giudizio per cassazione. 12. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e processuali e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4.12.2015 Il Consigliere relatore Il Presidente Giacomo Paqloni Emilia Anna Giordano Qu love DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CA Piera Esposito E T R E N O T I O C 008