Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2015, n. 4897
CASS
Sentenza 4 dicembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La mera presentazione di un'istanza di riesame durante il periodo feriale non può essere considerata come implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali, occorrendo, a tal fine, una "espressa ed inequivoca" manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione disposta per legge. (In motivazione la S.C. ha precisato che, qualora l'imputato sottoposto a custodia cautelare sia assistito da due difensori, la rinuncia alla sospensione dei termini per il periodo feriale deve essere formulata espressamente, e comunque in termini non equivoci, da ciascuno di essi, ovvero personalmente dall'indagato).

Commentari2

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2015, n. 4897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4897
Data del deposito : 4 dicembre 2015

Testo completo