Sentenza 27 maggio 2005
Massime • 1
La norma di cui all'art. 270, comma primo, cod. proc. pen. sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri procedimenti non può essere interpretata riduttivamente nel senso che tale utilizzazione sia possibile solo quando i risultati in questione siano indispensabili all'accertamento del fatto-reato, altrimenti non dimostrabile con diversa rilevante prova di accusa. Deve invece ritenersi che "l'indispensabilità dell'accertamento" vada riferita a tutta l'imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena ed alla qualificazione del reato medesimo in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2005, n. 33968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33968 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 27/05/2005
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1037
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 10071/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT EN, n. 27.05.1964;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 17.12.2004 dal Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 17.12.2004 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di RT EN avverso l'ordinanza emessa il 03.11.2004 dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere ripristinata nei confronti del predetto, a sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 307 c.p.p. con ordinanza emessa in data 30.09.2004 dalla medesima Corte d'Assise. Propone ricorso il RT, deducendo:
1) - l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p., in quanto le relative operazioni sono state effettuate presso gli impianti della Questura di Caserta e non presso quelli della procedente Procura della Repubblica;
2) - l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 c.p.p., atteso che il concetto di "accertamento", cui si è richiamata la Corte d'Assise, non potrebbe mai riguardare i fatti-reato per cui è in corso il dibattimento, dovendo esso riferirsi ad "altro delitto", che non può certo dirsi integrato dalle condotte successive dell'imputato, attinenti all'osservanza dei regimi cautelari alternativi applicatigli al momento della scarcerazione;
nella specie, inoltre, ci sarebbe incertezza del dato probatorio della ritenuta violazione, essendo stato all'uopo utilizzato un criterio - aggancio delle celle telefoniche - non tranquillante in ragione della complessità della rete di comunicazione e dei conseguenti possibili accavallamenti dei segnali;
3)- l'inesistenza di elementi dimostrativi del pericolo di reiterazione del reato associativo e, dunque, della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., avuto riguardo al dato che la previsione di cui all'art. 307, comma 2, c.p.p. è sganciata da ogni forma di automatismo, e dovendosi escludere ogni forma di preclusione, in relazione alla impugnata declaratoria di inammissibilità del 03.11.2004 del riesame proposto avverso l'ordinanza emessa il 30.09.2004 dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, con la quale venne ripristinata, ex art. 307, comma 2, lett. a), c.p.p., la misura cautelare della custodia in carcere già
imposta con ordinanza del 16.09.2000 e dichiarata inefficace per decorso dei termini.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La doglianza di cui al primo motivo è, invero, meramente assertiva e, addirittura, ipotetico-esplorativa, posto che, nella sostanza, segnala solo una mancata verifica della procedura di fatto seguita nel procedimento di provenienza del materiale intercettatorio (i decreti alla base della cui acquisizione non debbono essere depositati nel procedimento "ad quem": v. Cass. SS.UU. 17.11.2004, PM in c. Esposito), senza che nei gradi di merito sia stata apportata alcuna allegazione concreta circa il verificarsi di irregolarità. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 270 c.p.p., si osserva che - come già puntualizzato da questa Corte (sent. 28.05.1996, Sollecito) - la norma sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri procedimenti non può intendersi riduttivamente nel senso che tale utilizzazione sia possibile solo quando i risultati in questione siano indispensabili all'accertamento del fatto-reato altrimenti non dimostrabile con diversa rilevante prova di accusa;
ma deve invece interpretarsi nel senso che "l'indispensabilità dell'accertamento" vada riferita a tutta l'imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena ed alla qualificazione del reato medesimo in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti. Sotto tale profilo, non c'è dubbio che - come correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata - la condotta di violazione degli obblighi imposti dalle misure alternative sia rilevante ai fini della complessiva connotazione degli elementi utili alla determinazione della pena per i delitti (contemplanti l'arresto obbligatorio in flagranza) cui attiene il dibattimento in corso.
Di carattere ipotetico e fattuale è il rilievo sulla non certa affidabilità del criterio dell'aggancio delle celle telefoniche, seguito per la localizzazione del RT.
Quanto, infine, alla contestata sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., deve rilevarsi che nella specie non si verte nel procedimento relativo all'ordinanza ripristinatoria della custodia, sibbene in quello scaturito dall'istanza di revoca della medesima, onde, in mancanza di nuove deduzioni, e considerato il breve lasso di tempo intercorso fra l'ordinanza anzidetta e l'istanza di revoca, è ovvia e legittima la presunzione di invarianza della situazione originaria.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2005