Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2005, n. 33968
CASS
Sentenza 27 maggio 2005

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La norma di cui all'art. 270, comma primo, cod. proc. pen. sull'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri procedimenti non può essere interpretata riduttivamente nel senso che tale utilizzazione sia possibile solo quando i risultati in questione siano indispensabili all'accertamento del fatto-reato, altrimenti non dimostrabile con diversa rilevante prova di accusa. Deve invece ritenersi che "l'indispensabilità dell'accertamento" vada riferita a tutta l'imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena ed alla qualificazione del reato medesimo in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2005, n. 33968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33968
    Data del deposito : 27 maggio 2005

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