Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2013, n. 40289
CASS
Sentenza 18 giugno 2013

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Massime1

In tema di circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5, non è configurabile la minorata difesa per approfittamento delle condizioni personali ove, sotto il profilo oggettivo, la condotta dell'autore del reato, sebbene repentina, sia percepibile da terzi e, sotto quello soggettivo, la condizione personale di minorazione della vittima inerisca ad una situazione momentanea ed occasionale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante in relazione ad un omicidio commesso in pieno giorno con una improvvisa aggressione della vittima alle spalle mentre questa era china dietro un'autovettura in modo da essere comunque visibile agli altri automobilisti in transito).

Commentario1

  • 1Truffa: la minorata difesa sussiste solo se ricorrono condizioni oggettive idonee
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023

    La massima La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2013, n. 40289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40289
Data del deposito : 18 giugno 2013

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