Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
Gli interventi di "ristrutturazione edilizia", la cui realizzazione senza il preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, comprendono l'esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti, e sono distinguibili dagli interventi di "risanamento conservativo", i quali si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all'assetto edilizio preesistente, alla luce di una valutazione compiuta tenendo conto della globalità dei lavori eseguiti e delle finalità con questi perseguite. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di sequestro che aveva escluso la rilevanza penale di opere che, realizzate senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, erano consistite nella suddivisione di un edificio in distinte unità immobiliari previa demolizione dei solai per ottenere un ampliamento dei volumi, ed erano state ritenute qualificabili, anche dall'autorità comunale, in termini di "risanamento conservativo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 49221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49221 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/11/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 3391
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 37644/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
RO SS N. IL 11/10/1964;
avverso l'ordinanza n. 861/2014 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 18/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. P. Fimiani.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 18/7/2014 ha accolto l'appello proposto da RO AS avverso l'ordinanza emessa il 28/5/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale veniva rigettata la richiesta di dissequestro di un immobile interessato da interventi edilizi, rispetto ai quali venivano ipotizzati i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 93 e 95, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, comma 6, (fatti accertati in Firenze il 9 aprile 2013).
In particolare, il RO, unitamente ad altri, veniva indagato per aver eseguito, in assenza di permesso di costruire, lavori di ristrutturazione di un preesistente immobile, comportanti la suddivisione in 4 unità immobiliari e la demolizione dei solai del sottotetto finalizzata alla realizzazione di nuovi volumi abitabili nel vano sottotetto, ritenuti non rientranti nell'ambito del mero risanamento conservativo, in relazione al quale era stata presentata una S.C.I.A..
Al medesimo veniva inoltre contestato di aver proseguito i lavori nonostante l'ordine di sospensione e la realizzazione degli stessi, in zona sismica, senza la preventiva presentazione del progetto all'ufficio competente, mentre ad altro coindagato, direttore dei lavori, veniva contestata anche la falsa rappresentazione, nella planimetria allegata alla S.C.I.A., della condizione originaria dell'immobile rispetto alle altezze del piano sottotetto e dei vani prospicienti la via Antonio Giannini di Firenze, nonché la falsa asseverazione della conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi.
2. Avverso il provvedimento, con il quale il Tribunale ha disposto la restituzione dell'immobile in sequestro a RO AS, propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.
Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la legittimità dell'intervento edilizio solo per il fatto che l'amministrazione comunale, con un provvedimento del 7/3/2014, aveva ripristinato la validità ed efficacia della S.C.I.A. presentata, senza approfondire la questione concernente la corretta qualificazione dell'intervento edilizio.
Assume infatti il ricorrente che le opere realizzate andrebbero inquadrate nell'ambito della ristrutturazione edilizia e non anche tra quelle di risanamento conservativo come ritenuto dal Tribunale sulla base di quanto rilevato dall'amministrazione comunale. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Occorre preliminarmente ricordare che questa Corte non ha accesso agli atti e documenti allegati al fascicolo processuale, cosicché una ricostruzione, ancorché sommaria, dell'iter procedimentale seguito nel caso in esame è possibile solo attraverso le informazioni ricavabili dal provvedimento impugnato e dal ricorso, informazioni che pare opportuno riassumere per una migliore comprensione della vicenda.
2. Secondo quanto ricordato dal Tribunale, il 18/3/2013 la Polizia Municipale aveva accertato l'esecuzione, sull'immobile poi sequestrato, di interventi di manutenzione ordinaria (demolizione di controsoffitti e sostituzione di sanitari) finalizzati ad un successivo frazionamento dell'unità abitativa per il quale sarebbero stati successivamente richiesti i necessari titoli abilitativi. Veniva quindi presentata una S.C.I.A. (n. 2553/2013) per il frazionamento in 4 unità immobiliari, qualificato come risanamento conservativo ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Firenze, in quanto le opere, dirette a suddividere la preesistente unità immobiliare, ristrutturare il sottotetto e realizzare un soppalco, non avrebbero comportato la modifica di prospetti e copertura.
Una ulteriore S.C.I.A. (n. 4363/2013) veniva presentata successivamente al fine di procedere a modifiche interne ed alla realizzazione di locali sottotetto non abitabili.
L'esecuzione dell'intervento veniva però interrotta il 20/6/2013, essendosi constatato che le opere non rientravano nell'ambito del risanamento conservativo e l'amministrazione comunale, dichiarata l'inefficacia delle S.C.I.A. presentate, ordinava, il 25/7/2013, la rimessa in pristino.
L'ordinanza dichiarativa di inefficacia delle S.C.I.A. veniva però sospesa dal giudice amministrativo e, previa presentazione degli atti di partecipazione al procedimento che prevedevano ulteriori soluzioni di conformazione alla disciplina urbanistica vigente, con ordinanza del 7/3/2014, l'amministrazione comunale ripristinava la validità ed efficacia della S.C.I.A. presentata il 13/6/2013 come integrata e modificata dall'atto di partecipazione al procedimento del 19/9/2013. Chiarivano i giudici dell'appello che le opere erano state considerate conformi allo strumento urbanistico ed assentibili mediante S.C.I.A., considerando il soppalco quale elemento accessorio non determinante incremento della superficie utile lorda in base all'art. 6, comma 3, delle NTA del PRG, cosicché l'intervento poteva qualificarsi come mero risanamento conservativo.
Sulla scorta di tale valutazione, operata dall'autorità comunale, il Tribunale ha ritenuto la legittimità dell'intervento e la conseguente fondatezza dell'atto di appello, mentre, come si è già detto, il Pubblico Ministero ricorrente contesta tali conclusioni, ritenendo che le opere, in quanto qualificabili come ristrutturazione edilizia determinante aumento di volume e di superficie, avrebbe richiesto il permesso di costruire o la d.i.a. alternativa.
3. Ciò premesso, un primo rilievo cui si espone l'ordinanza impugnata riguarda l'assenza di qualsivoglia valutazione, da parte dei giudici dell'appello, sulla validità ed efficacia dei provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale, il cui contenuto appare passivamente recepito dal Tribunale che, prendendo semplicemente atto di tali determinazioni, ha concluso per la legittimità dell'intervento.
Un tale approccio, tuttavia, non può essere condiviso, perché, come più volte rilevato da questa Corte, il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verifica dell'integrazione della fattispecie penale (da ultimo, Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013, Sorini, Rv. 256971. Si vedano anche Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Tantillo, Rv. 234469, contenente dettagliata ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza sul tema, nonché Sez. 3, n. 35391 del 14/07/2010, Luciani, non massimata;
Sez. 3, n. 34809 del 02/07/2009, Giombini, non massimata;
Sez. 3, n. 14504 del 20/01/2009, Rv. 243474, non massimata sul punto;
Sez. 3, n. 9177 del 13/01/2009, Corvino, non massimata;
Sez. 3, n. 35389 del 27/06/2008, Gallo, non massimata;
Sez. 3, n. 28225 del 09/05/2008, Di Stefano, non massimata;
Sez. 3, n. 41620 del 02/10/2007, Emelino, Rv. 237995; Sez. 3, n. 1894 del 14/12/2006 (dep. 2007), Bruno, Rv. 235644; Sez. 3, n. 40425 del 28/09/2006, Consiglio, Rv. 237038). Si è anche precisato come, anche nell'accertare che per un determinato intervento occorre il permesso di costruire in luogo del diverso titolo ritenuto sufficiente dall'amministrazione, il giudice penale non eserciti alcun sindacato sull'attività della pubblica amministrazione (Sez. 3, n. 19076 del 24/03/2009, Piparo, Rv. 243722, non massimata sul punto).
4. Alla luce dei richiamati principi, appare dunque evidente che il Tribunale non poteva automaticamente dedurre la legittimità dell'intervento edilizio sulla base di un acritico recepimento delle determinazioni dell'autorità comunale che avrebbe dovuto, al contrario, valutare, seppure nel limitato ambito di cognizione riservatogli nel giudizio di appello relativo ad un provvedimento di revoca di una misura cautelare reale.
Tale valutazione si rendeva peraltro ancor più necessaria anche in considerazione della pluralità di violazioni contestate, le quali, come si desume dall'imputazione riportata in ricorso, oltre a riguardare la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), e l'ulteriore violazione delle disposizioni, contenute nel medesimo decreto, concernenti la normativa antisismica, avevano ad oggetto anche la falsa attestazione, in una delle S.C.I.A., dell'originario stato dei luoghi e della conformità dell'intervento allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio. Non viene inoltre neppure dato atto dei contenuti degli atti di partecipazione al procedimento che, secondo il Tribunale, prevedevano "ulteriori soluzioni di conformazione alla disciplina urbanistica vigente", ne' della concreta incidenza degli stessi sulle S.C.I.A. precedentemente presentate, confermando così la sussistenza di un mero recepimento delle determinazioni dell'amministrazione comunale denunciata dal Pubblico Ministero ricorrente.
5. L'atteggiamento censurato si riverbera, inoltre, sulla qualificazione dell'intervento, che costituisce l'aspetto determinante della vicenda, ricavandosi dalla stessa la tipologia di titolo abilitativo richiesto e, conseguentemente, la liceità o meno della condotta posta in essere.
Tale qualificazione viene dunque effettuata dal Tribunale semplicemente richiamando quanto affermato dall'amministrazione comunale, ma la conclusione cui si perviene non è condivisibile. Sempre secondo quanto è dato ricavare dalla lettura del ricorso e dell'ordinanza impugnata, i lavori, descritti nell'imputazione, riguardavano la suddivisione in 4 unità immobiliari e la demolizione dei solai del sottotetto finalizzata alla realizzazione di nuovi volumi abitabili nel vano sottotetto, qualificabili, secondo il ricorrente, come ristrutturazione soggetta a permesso di costruire o d.i.a. alternativa al permesso e, secondo l'amministrazione comunale, come risanamento conservativo soggetto a S.C.I.A.. 6. Va a tale proposito rilevato, in linea generale, che la nozione di ristrutturazione edilizia risulta notevolmente ampliata, rispetto all'originaria formulazione, dopo le modifiche apportate al D.P.R. n. 380 del 2001, dapprima ad opera del D.Lgs. n. 301 del 2002, e, più
recentemente, dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, non ancora convertito in legge quando la presente decisione è stata deliberata.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), nella formulazione attualmente in vigore, indica come soggetti a permesso di costruire gli "interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".
Gli interventi di ristrutturazione sono così descritti dall'art. 3, comma 1, lett. d), del medesimo D.P.R., nella formulazione attualmente vigente: "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente".
7. Come è agevole rilevare dal dato letterale della disposizione, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione nei termini dianzi specificati.
Non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia richiedono, però, il permesso di costruire, come si ricava dalla lettura del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c). È inoltre previsto, in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 3, lett. a), che per detti interventi l'interessato possa optare per la d.i.a. alternativa al permesso di costruire.
La ristrutturazione edilizia si caratterizza, dunque, anche per la previsione di possibili incrementi volumetrici, ma ciò rende necessaria una lettura della norma nel senso che l'aumento di cubatura deve essere senz'altro contenuto, in modo da mantenere netta la differenza con gli interventi di nuova costruzione.
8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli indicati nell'art. 10, comma 1, lett. c), invece, sono soggetti a s.c.i.a..
Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, che la giurisprudenza di questa Corte individua come quelli che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica. La stessa giurisprudenza ricorda che, al contrario, le ristrutturazioni edilizie che comportano integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente, ammettendosi limitati incrementi di superficie e di volume, necessitano del permesso di costruire ovvero della denunzia di inizio attività alternativa al permesso (v. Sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007, Soldano, Rv. 238460; Sez. 3, n. 40173 del 26/09/2006, Balletta, non massimata).
9. Va anche rilevato come, rispetto alle formulazioni precedente, il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), non comprenda più, tra gli interventi di ristrutturazione soggetti a permesso di costruire, quelli comportanti aumento di unità immobiliari e mutamenti della sagoma (ad eccezione, in quest'ultimo caso, degli interventi eseguiti in zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004), fermo restando, comunque, il divieto di apportare modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti. 10. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono invece definiti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. c), come "gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio".
Dalla lettura della definizione, come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 28840 del 09/07/2008, Dantoni, Rv. 240836, non massimata sul punto;
Sez. 3, n. 40189 del 27/09/2006, Di Luggo, Rv. 235453, non massimata sul punto), si comprende agevolmente che la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali" trattandosi, appunto, di conservazione.
L'attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino della individualità originaria dell'immobile (così Sez. 3, n. 33536 del 10/06/2009, Tarallo, non massimata). Lo scopo è, in altre parole, quello di realizzare "(...)un insieme di opere riguardanti gli adeguamenti tipologici, igienico - sanitari e strutturali, finalizzato ad un uso più appropriato rispetto alle esigenze attuali degli edifici ed alloggi esistenti" (Sez. 3^, n. 21100 del 29/03/2007, Colli, non massimata).
L'ulteriore requisito richiesto è, inoltre, quello del "rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali" dell'organismo edilizio oggetto di intervento, dei quali, tuttavia, la norma in esame non fornisce alcuna definizione, individuata, però, in precedenti pronunce di questa Corte (v. Sez. 3^, n. 16048 del 21/04/2006, D'Antoni, Rv. 234265. Conf. Sez. 3^, n. 39062 del 21/05/2009, Cioffi, non massimata;
Sez. 3 n. 28840/2008, cit.), nelle quali si è stabilito che la "qualificazione tipologica" riguarda i caratteri architettonici e funzionali del manufatto preesistente che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie (ad es. edificio urbano o rurale, industriale o residenziale etc.), gli "elementi formali" attengono alla disposizione dei volumi, elementi architettonici che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando la sua immagine caratteristica;
mentre gli "elementi strutturali" sono quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio.
11. Questa Corte ha inoltre posto in evidenza anche le differenze tra gli interventi di risanamento e restauro e quelli di ristrutturazione edilizia, osservando che quest'ultima non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente, comprendendo il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, mentre il restauro ed il risanamento conservativo non possono modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consentono soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato (Cass. Sez. 3^, n. 35897, del 14/05/2008, Altarozzi, non massimata. V. anche Sez. 3^, n. 28458, 30/04/2009, Aversa, non massimata). Infine, come emerge dalla seconda parte della definizione, la funzione conservativa degli interventi di restauro e risanamento può anche effettuarsi attraverso l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio ma, comunque, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali.
Anche la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ritenere che "gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi non si configurano come manutenzione straordinaria (nè come restauro o risanamento conservativo), ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, che è pertanto ravvisabile nella modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell'ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell'edificio anche per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente: infatti anche in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie" (v., da ultimo, Cons. St. Sez. 5^ n. 4523, del 05/09/2014, con richiami ai prec.). 12. Venendo alle disposizioni contenute nelle NTA del PRG del Comune di Firenze, che il Tribunale richiama, citando l'art. 6, comma 3, la definizione generale di "risanamento conservativo" non si discosta da quella prevista dal TU dell'edilizia ed è quella di un "intervento rivolto a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali, consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. L'intervento comprende il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, nonché la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio". Nel medesimo comma 3, al punto 2, rispettivamente alle lettere g), h) ed i) è precisato che, quando ne sia adeguatamente dimostrata la compatibilità con i caratteri storici architettonici dell'edificio, rientrano inoltre in tale tipologia di intervento il mutamento di destinazione d'uso, la utilizzazione di spazi sottotetto esistenti, anche con consolidamento e/o sostituzione delle strutture orizzontali, con tecnologie conformi alle caratteristiche storico- architettoniche dell'organismo edilizio, ferma restando la quota di imposta delle medesime e le opere che comportano la variazione del numero delle unità immobiliari, compatibile con l'organismo edilizio.
Al successivo punto 5 è inoltre stabilito che rientra nella tipologia di intervento in esame anche il recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 8 febbraio 2010, n. 5, con le prescrizioni di cui al successivo art. 6 bis, delle NTA, sempreché sia contestualmente verificato il rispetto dell'art. 6, comma 3, n. 2, lett. h), nonché di ogni altra prescrizione di tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali degli edifici. L'art. 7 definisce, invece, gli interventi di ristrutturazione edilizia come quelli "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad una unità edilizia in tutto o in parte diversa dalla precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".
Detti intervento sono a loro volta distinti in tre diverse categorie:
- Ristrutturazione edilizia R1 che ricomprende, oltre "alle opere delle categorie precedenti, anche quelle che comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterate le superfici utili, con modifiche agli elementi verticali strutturali e non strutturali, limitatamente alla apertura e chiusura di porte, fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché agli elementi costituenti arredo urbano. Tali opere dovranno, comunque, essere realizzate senza alterare l'impianto distributivo principale. Sono inoltre ammessi interventi volti al recupero di superfici non utilizzate a fini abitativi, anche tramite aperture di finestre sui fronti secondari";
- Ristrutturazione edilizia R2, riguardante "a) le opere che, in deroga al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, artt. 7, 8 e 9, comportino la riorganizzazione funzionale degli edifici anche mediante: costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente;
rialzamento della copertura dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;
b) le opere di trasformazione incidenti sugli elementi verticali strutturali dell'edificio, anche con variazione della posizione dei medesimi;
c) le opere di trasformazione delle coperture che comportino incremento volumetrico, di altezza o di S.U.L.; d) le opere di trasformazione di edifici esistenti che comportino in qualsiasi parte del medesimo, ivi compresi i sottotetti od il sottosuolo, la formazione di nuova S.U.L.; e) le opere di ristrutturazione finalizzate al mutamento di destinazioni d'uso". - Ristrutturazione edilizia R3 comprendenti anche "le opere che comportino la ristrutturazione e la modifica di elementi strutturali fino allo svuotamento dell'involucro edilizio".
13. Ciò posto, le definizioni sopra indicate andavano prese in considerazione al fine di qualificare gli interventi eseguiti i quali, secondo le determinazioni dell'amministrazione comunale recepite dal Tribunale, andavano collocate tra gli interventi di risanamento conservativo, in quanto la realizzazione del soppalco non avrebbe determinato incrementi della Superficie Utile Lorda (SUL). Va peraltro considerato che, secondo quanto prospettato dal ricorrente, l'intervento eseguito avrebbe determinato un incremento volumetrico e che i preesistenti solai sarebbero demoliti e poi abbassati al fine di aumentare l'altezza del vano sottotetto. Tale stato di cose, se accertato, andrebbe valutato al fine di verificare, in primo luogo, se l'intervento, nella sua consistenza effettiva, quale ritenuta in fatto, rientri nella definizione di risanamento conservativo fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001, e, segnatamente, se assicuri o meno il necessario rispetto degli elementi tipologici, formali e, sopratutto, strutturali dell'organismo edilizio originario.
In secondo luogo, la medesima tipologia di intervento andava considerata con riferimento al rispetto della compatibilità con i caratteri storici architettonici dell'edificio e della quota di imposta richiesto dalle NTA, all'art. 6, comma 3, punto 2, lett. h). Sempre sulla base di quanto ricavabile dagli atti accessibili a questa Corte, sembra peraltro escludersi la possibilità che le opere rientrino nell'ambito di operatività della L.R. n. 5 del 2010, richiamata dalle NTA, in quanto l'art. 3, comma 4, stabilisce espressamente che gli interventi di recupero dei sottotetti di cui la legge tratta, sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non possono determinare un aumento del numero di esse.
14. Resta da precisare che la valutazione da effettuarsi, ai fini della qualificazione dell'attività edilizia posta in essere, deve riguardare i lavori nel loro complesso, tenendo conto del fine perseguito con la loro realizzazione, indipendentemente dal fatto che il ciascun intervento eseguito, singolarmente considerato, sia astrattamente riconducibile a diverse tipologie.
È appena il caso di osservare, poi, che avuto riguardo alla natura del procedimento nell'ambito del quale il Tribunale si è pronunciato, le richieste valutazioni non possono certo risolversi in una anticipata decisione della questione di merito, dovendo ovviamente riguardare il solo controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale.
15. Va conseguentemente affermato il principio secondo il quale la ristrutturazione edilizia, diversamente dal restauro conservativo non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente, comprendendo il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, mentre il restauro ed il risanamento conservativo non possono modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente. Al fine di collocare le opere all'interno di una delle due categorie esse vanno considerate nella loro globalità tenendo conto le finalità perseguite con la loro realizzazione. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio la Tribunale di Firenze per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2014