Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 49221
CASS
Sentenza 6 novembre 2014

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Gli interventi di "ristrutturazione edilizia", la cui realizzazione senza il preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, comprendono l'esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti, e sono distinguibili dagli interventi di "risanamento conservativo", i quali si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all'assetto edilizio preesistente, alla luce di una valutazione compiuta tenendo conto della globalità dei lavori eseguiti e delle finalità con questi perseguite. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di sequestro che aveva escluso la rilevanza penale di opere che, realizzate senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, erano consistite nella suddivisione di un edificio in distinte unità immobiliari previa demolizione dei solai per ottenere un ampliamento dei volumi, ed erano state ritenute qualificabili, anche dall'autorità comunale, in termini di "risanamento conservativo").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 49221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49221
    Data del deposito : 6 novembre 2014

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