CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 18000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18000 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28403/2020 R.G. proposto da: PE RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Rudy SE -ricorrente- contro Intesa San Paolo S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini 113, presso lo studio dell’avv. Antonio Giuseppe D’Agostino, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Magaraggia EV SP S.r.l., rappresentata da Intrum Italy S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 287, rappresentata e difesa dall’avv. Dario Bianchini -controricorrenti- OP LB, RO ID, OP LU, OP CR -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2149/2020 depositata il 31/08/2020. Civile Sent. Sez. 2 Num. 18000 Anno 2026 Presidente: CH LE Relatore: ED GI Data pubblicazione: 04/06/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026 dal Consigliere Giuseppe Tedesco. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso quanto al primo motivo, con assorbimento dei restanti.. Uditi per il ricorrente l'avv. Rudy SE e per delega dei difensori della OL SP l'avv. Maria Grazia Vivinetto. FATTI DI CAUSA La Banca Intesa stipulò un contratto di mutuo con i coniugi PE RE e PI HE, con contratto del 22 aprile 2003. A garanzia del pagamento, fu iscritta, in favore della banca mutuante, ipoteca su porzioni immobiliari in Comune di Tezze sul Brenta, in comproprietà per quote uguali dei due mutuatari. Il giorno 30 settembre 2012 è deceduta HE OP, la quale aveva istituito con testamento eredi universali le tre figlie, SA Garzaro, nata da un primo matrimonio, OT e EV PE, nate dall’unione con PE RE. Le tre figlie, eredi istituite, hanno rinunziato all’eredità. Essendo rimaste insolute numerose rate del mutuo, Intesa SEC 3 S.r.l., subentrata a Banca Intesa nella titolarità del credito e in tale veste interessata a promuovere l’espropriazione del bene ipotecato per l’intera proprietà, su sollecitazione del giudice dell’esecuzione, ha promosso ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Vicenza per accertare l’identità degli eredi della OP La banca creditrice ha esteso il contraddittorio nei confronti dei genitori della defunta OP LB e RO ID e dei fratelli OP LU e OP CR. 3 I genitori si costituivano e sostenevano di avere rinunziato, insieme al figlio CR, all’eredità di OP HE, mentre rimanevano contumaci OP LU e OP CR. Il Tribunale di Vicenza ha definito il giudizio in primo grado proponendo le seguenti considerazioni: la rinunzia delle figlie della de cuius, istituite erede testamentarie, aveva determinato l’applicazione delle norme sulla successione legittima, con conseguente chiamata in concorso, ai sensi dell’art. 581 c.c., del coniuge e delle tre figlie. In quanto le figlie avevano rinunziato all’eredità, il solo chiamato alla successione era il coniuge, al quale si era accresciuta la quota delle figlie rinunzianti. Il coniuge, trovandosi nel possesso dei beni ereditari, era divenuto il solo erede della OP e ciò in forza della norma di cui all’art. 485 c.c., non avendo curato il compimento dell’inventario nel termine prescritto dalla norma. In proposito il Tribunale ha disatteso la tesi sostenuta nel giudizio dallo PE, il quale aveva eccepito di essere nel possesso dell’immobile, già adibito a casa coniugale, in qualità di comproprietario e in virtù del diritto di abitazione accordato al coniuge superstite dal secondo comma dell’art. 540 c.c. Il Tribunale, nel decidere nei termini sopra indicati, ha inoltre disatteso l’ulteriore tesi sostenuta dal coniuge, secondo il quale, per effetto della rinunzia delle figlie, egli non era il solo chiamato, essendo chiamati, in concorso con il coniuge, i genitori e i fratelli della defunta. La Corte d’appello, adita dalla PE, ha confermato la decisione di primo grado nel contraddittorio con la creditrice e con i genitori della OP, essendo rimasti contumaci anche in grado d’appello OP LU e OP CR. 4 La Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie, il coniuge non potesse invocare l’acquisto dei diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare, riconosciuti dall’art. 540, comma 2, c.c. Essa osservava che fra i coniugi era intervenuta separazione personale, con assegnazione della casa alla moglie. Dal momento che i diritti previsti dalla norma non spettano al coniuge separato, era onere dell’interessato provare che, nonostante la separazione, la convivenza fra i coniugi era proseguita fino al tempo di apertura della successione. In assenza di questa prova, la relazione con la cosa instaurata dal coniuge dopo l’apertura della successione costituiva possesso di bene ereditario, con gli effetti previsti dall’art. 485 c.c. per il caso di mancato compimento dell’inventario, ipotesi ricorrente nel caso in esame. La Corte d’appello aggiungeva che le regole valevoli per l’ipotesi di rinunzia di uno dei chiamati nella successione intestata imponevano di ritenere che il coniuge, già chiamato in concorso con le figlie rinunzianti, fosse il solo erede, con esclusione del concorso dei genitori e dei fratelli della defunta. Secondo la Corte d’appello, tale esito interpretativo era coerente con la regola secondo cui le quote dei legittimari in concorso si devono stabilire secondo la situazione esistente al momento dell’apertura della successione, senza tenere conto della rinunzia eventuale dei legittimari chiamati in concorso. Per la cassazione della decisione PE RE ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. Intesa San Paolo S.p.A. subentrata a Intesa Sec 3, ha resistito con controricorso. OP LB, RO ID OP LU e OP CR sono intimati. 5 È intervenuta nel giudizio di cassazione OL SP, quale rappresentante della cessionaria del credito già di Intesa San Paolo. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo con assorbimento dei restanti. EV SP ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 540, comma 2, dell’art. 548 c.c., anche in relazione all’art. 337-sexies c.c. I diritti di abitazione e di uso, riconosciuti al coniuge superstite, spettano anche al coniuge separato senza addebito. Si evince dall’art. 337-sexies c.c. che la casa familiare continua a esistere anche dopo la separazione personale fra i coniugi. Se a seguito della separazione nella casa continuano ad abitare uno dei genitori con i figli, l’immobile conserva la propria destinazione, continuando a sussistere la nozione di casa familiare. Il ricorrente, quindi, aveva conservato la qualità di chiamato, non essendo applicabile, con riferimento al possesso della casa familiare da parte sua, l’art. 485 c.c. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 521, 523, 677 e 582 c.c. In conseguenza della rinunzia delle figlie della testatrice, istituite eredi universali, erano chiamati alla successione, in concorso con il coniuge, anche i genitori e i fratelli della defunta, secondo la regola stabilita dall’art. 677 c.c. La Corte di merito ha ragionato come se il testamento non fosse mai esistito, considerando le figlie rinunziati, alla stregua di chiamate ex lege originariamente con il coniuge. Il terzo motivo denunzia violazione degli art. 521 c.c., 537, 552 e 538, 552, 553. 6 La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto di poter trovare appiglio alla propria tesi, intesa a escludere la chiamata dei genitori e dei fratelli della defunta, nel principio che impone di individuare le quote di riserva spettanti alle singole categorie dei legittimari e ai singoli legittimari sulla base della situazione esistente al momento della morte e non a quella che si viene a determinare, seppure retroattivamente, per effetto della rinunzia da parte di alcuni di essi. La soluzione corretta è invece quella del ricalcolo, sulla base della situazione di concorso effettiva, come risulta confermato dall’art. 552 c.c. La diversa tesi della “cristallizzazione”, proposta nella sentenza impugnata, effettivamente fatta propria dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, riguarda l’ipotesi della rinunzia all’azione di riduzione da parte del legittimario, mentre nel caso in esame l’ipotesi che ricorre e quella della rinunzia all’eredità. Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. La Corte d’appello non ha tenuto conto che i presupposti di applicabilità dell’art. 485 c.c. debbono essere provati dal creditore, laddove nella specie Intesa San Paolo, già intesa Sec 3, nulla ha provato. 2. Il primo motivo è fondato, dovendosi precisare che, diversamente da quanto si sostiene nel controricorso, esso non pone una questione nuova, attingendo esattamente la ratio su cui è fondata la sentenza impugnata, la quale ha negato a priori l’applicabilità dell’art. 540, comma 2, c.c. in favore del coniuge separato. Investita della questione se i diritti di abitazione e di uso sulla casa familiare, riconosciuti al coniuge superstite dal secondo comma dell’art. 540 c.c., spettino anche al coniuge separato senza addebito, la Suprema corte, con Cass. n. 13407/2014, ha detto di no, in base 7 all’assunto che la separazione personale implica necessariamente il venir meno dei presupposti per la nascita dei diritti di abitazione e di uso, non essendo più possibile individuare una “casa adibita a residenza familiare”. La soluzione, ripresa da Cass. n. 15277/2019, è stata assai criticata in dottrina, che ne ha posto in luce la contrarietà rispetto all’art. 548 c.c., che riconosce al coniuge separato senza addebito gli stessi diritti successori del coniuge non separato. La Suprema corte, investita nuovamente della questione nel 2023, ha recepito queste critiche ed è giunta a una soluzione diametralmente opposta, prestando adesione alla tesi più liberale, secondo la quale la destinazione della casa a residenza familiare non implica necessariamente la perdurante convivenza dei coniugi, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale. Il principio è stato formulato nei seguenti termini: «I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare» (Cass. n. 22566/2023). La giurisprudenza, richiamata dalla sentenza impugnata per giustificare la decisione assunta, è stata consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte. Si impone, pertanto, sul punto un nuovo esame, non potendosi affermare in via di principio, come ha invece fatto la Corte d’appello, che i diritti sulla casa familiare, riconosciuti al coniuge superstite sulla casa familiare, non spettino mai al coniuge separato senza addebito, 8 occorrendo invece un’indagine sulla perdurante destinazione della casa a residenza familiare. 3. Si impone tuttavia una precisazione. Il nuovo corso di giurisprudenza sull’art. 540 c.c., inaugurato da Cass. n. 22566 del 2023, comporta come logica conseguenza che l’acquisto dei diritti sulla casa familiare, tradizionalmente configurati come legati ex lege (Cass., S.U., n. n. 4847 del 2013), potrebbe presentarsi anche disgiunto da un preesistente possesso della casa familiare da parte del coniuge superstite insieme al coniuge defunto, che è invece l’ipotesi considerata dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso per escludere l’applicabilità dell’art. 485 c.c. Secondo tale giurisprudenza il fatto della “permanenza” nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d’abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell’apertura della successione;
conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l’apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità, rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c. (Cass. n. 23406/2015; Cass. n. 1588/2016; Cass. n. 5564/2021; Cass. n. 1551/2026). Va da sé che la giurisprudenza ora in esame, la quale si riferisce al fatto della “permanenza” nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite, chiamato ex lege alla successione, non è sic et simpliciter riferibile al caso in cui non si discute della “permanenza”, ma di una relazione materiale con l’alloggio instaurato dal coniuge dopo l’apertura della successione. Si pone allora il diverso problema di stabilire quali siano gli oneri imposti al coniuge, il quale voglia scindere, sul campo possessorio, la propria qualità di chiamato ex 9 lege all’eredità da quella di legatario dei diritti riconosciuti dall’art. 540, comma 2, c.c. In linea generale occorre ricordare che mentre il chiamato si può immettere da sé nel possesso dei beni ereditari, il legatario è tenuto a fare la richiesta di possesso all’onerato, anche se vi sia stata espressa dispensa da parte del testatore (art. 649 c.c.). Non si dubita che l’onerato sia sempre l’erede, perché il chiamato non può provvedervi senza perdere tale sua qualità, in quanto compie un atto di disposizione dell’eredità. I legatari, non potendo richiedere il possesso della cosa legata al chiamato, lo possono invece ottenere dal curatore dell’eredità giacente. La regola che il legatario dipende dall'erede per conseguire il possesso del bene legato (Cass. n. 7068/2009; Cass. n. 5049/1978) vale anche quando il legato è disposto in favore di uno degli eredi: il prelegatario non acquista il possesso esclusivo del bene assegnatogli sino a quando non gli venga consegnato da tutti gli altri coeredi (Cass. n. 17152/2012). In dottrina si sostiene che se il legatario, nonostante quanto è disposto dall’art. 649 c.c., si immette arbitrariamente da sé nel possesso della cosa legata, l’onerato è considerato senz’altro come spogliato di fatto e può chiedere la restituzione della cosa, o più in generale, la reintegrazione nel possesso, con l’azione di spoglio o, quando sia il caso, con l’azione di manutenzione, e può domandare il risarcimento di tutti i danni in conseguenza del fatto del legatario È opinione diffusa nella stessa dottrina, recepita alla giurisprudenza della Corte, che la disposizione dell’art. 649, comma 3, c.c. sull'onere del legatario di richiedere all'erede il possesso della cosa legata, non è applicabile quando il legatario ne sia già in possesso (Cass. n. 3595/1957; Cass. n. 1799/1968). Tale esenzione stata estesa anche 10 al legato in esame, ma pur sempre con riferimento al coniuge il quale sia già nel possesso della casa familiare (Cass. n. n. 1551/2026). 3. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti. La Corte d’appello ha riconosciuto che il coniuge quale solo erede sulla base di una certa interpretazione dell’art. 522 c.c. La conclusione, naturalmente, suppone che il coniuge sia divenuto erede in forza dell’art. 485 c.c. Una volta cassata la sentenza su questo aspetto, la questione interpretativa posta dalla norma, sul reale significato del termine accrescimento, usato dall’art 522 c.c., deve ritenersi logicamente assorbita, in attesa del nuovo esame imposto dalla cassazione con rinvio. La possibilità che i diritti sulla casa familiare, riconosciuti dall’art. 540 c.c., possano spettare anche al coniuge separato senza addebito importa l’assorbimento anche del quarto motivo, che riguarda l’onere della prova dei presupposti di operatività dell’art. 485 c.c. nei confronti del coniuge titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare. La stessa corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo;
dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente GI ED LE CH
conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l’apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità, rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c. (Cass. n. 23406/2015; Cass. n. 1588/2016; Cass. n. 5564/2021; Cass. n. 1551/2026). Va da sé che la giurisprudenza ora in esame, la quale si riferisce al fatto della “permanenza” nell’abitazione familiare da parte del coniuge superstite, chiamato ex lege alla successione, non è sic et simpliciter riferibile al caso in cui non si discute della “permanenza”, ma di una relazione materiale con l’alloggio instaurato dal coniuge dopo l’apertura della successione. Si pone allora il diverso problema di stabilire quali siano gli oneri imposti al coniuge, il quale voglia scindere, sul campo possessorio, la propria qualità di chiamato ex 9 lege all’eredità da quella di legatario dei diritti riconosciuti dall’art. 540, comma 2, c.c. In linea generale occorre ricordare che mentre il chiamato si può immettere da sé nel possesso dei beni ereditari, il legatario è tenuto a fare la richiesta di possesso all’onerato, anche se vi sia stata espressa dispensa da parte del testatore (art. 649 c.c.). Non si dubita che l’onerato sia sempre l’erede, perché il chiamato non può provvedervi senza perdere tale sua qualità, in quanto compie un atto di disposizione dell’eredità. I legatari, non potendo richiedere il possesso della cosa legata al chiamato, lo possono invece ottenere dal curatore dell’eredità giacente. La regola che il legatario dipende dall'erede per conseguire il possesso del bene legato (Cass. n. 7068/2009; Cass. n. 5049/1978) vale anche quando il legato è disposto in favore di uno degli eredi: il prelegatario non acquista il possesso esclusivo del bene assegnatogli sino a quando non gli venga consegnato da tutti gli altri coeredi (Cass. n. 17152/2012). In dottrina si sostiene che se il legatario, nonostante quanto è disposto dall’art. 649 c.c., si immette arbitrariamente da sé nel possesso della cosa legata, l’onerato è considerato senz’altro come spogliato di fatto e può chiedere la restituzione della cosa, o più in generale, la reintegrazione nel possesso, con l’azione di spoglio o, quando sia il caso, con l’azione di manutenzione, e può domandare il risarcimento di tutti i danni in conseguenza del fatto del legatario È opinione diffusa nella stessa dottrina, recepita alla giurisprudenza della Corte, che la disposizione dell’art. 649, comma 3, c.c. sull'onere del legatario di richiedere all'erede il possesso della cosa legata, non è applicabile quando il legatario ne sia già in possesso (Cass. n. 3595/1957; Cass. n. 1799/1968). Tale esenzione stata estesa anche 10 al legato in esame, ma pur sempre con riferimento al coniuge il quale sia già nel possesso della casa familiare (Cass. n. n. 1551/2026). 3. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti. La Corte d’appello ha riconosciuto che il coniuge quale solo erede sulla base di una certa interpretazione dell’art. 522 c.c. La conclusione, naturalmente, suppone che il coniuge sia divenuto erede in forza dell’art. 485 c.c. Una volta cassata la sentenza su questo aspetto, la questione interpretativa posta dalla norma, sul reale significato del termine accrescimento, usato dall’art 522 c.c., deve ritenersi logicamente assorbita, in attesa del nuovo esame imposto dalla cassazione con rinvio. La possibilità che i diritti sulla casa familiare, riconosciuti dall’art. 540 c.c., possano spettare anche al coniuge separato senza addebito importa l’assorbimento anche del quarto motivo, che riguarda l’onere della prova dei presupposti di operatività dell’art. 485 c.c. nei confronti del coniuge titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare. La stessa corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo;
dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente GI ED LE CH