Sentenza 6 marzo 2000
Massime • 1
Perché possa legittimamente negarsi la restituzione in termine, richiesta per impugnare sentenza resa in contumacia, allorché quest'ultima sia stata notificata al difensore, non è sufficiente un semplice atteggiamento di trascuratezza e di disinteresse per la vicenda processuale da parte dell'imputato, ma occorre la prova di un suo comportamento intenzionalmente diretto a sottrarsi alla conoscenza degli atti. (Non risultano precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2000, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 06/03/2000
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 1671
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 40820/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL IO n. il 07.04.1949
avverso ordinanza del 28.07.1999 TRIBUNALE di CREMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Fatto e diritto
Con ordinanza del 28 luglio 1999 il Tribunale di Crema, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con l'annullamento di una precedente ordinanza, rigettava l'istanza, proposta da IN GI, di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale notificata ai sensi dell'art.161 c.p.p.. Secondo il Tribunale, non ricorrevano nella specie le condizioni previste dall'art.175 co.2 c.p.p., poiché il comportamento del difensore del IN, al quale era stata notificata la sentenza successivamente alla rinuncia al mandato professionale, non dispensava comunque l'imputato dal rendersi parte diligente nell'acquisizione di notizie in merito all'impugnativa, mentre lo stesso si era sostanzialmente disinteressato all'intero svolgimento del processo.
Ricorre per cassazione la difesa, denunciando vizio di motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art.175 co.2 c.p.p., che presuppone, per il diniego della restituzione nel termine, nel caso di notifica della sentenza contumaciale al difensore, che l'imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
Lamenta, inoltre, il ricorrente violazione dell'art.666 co.4 c.p.p., per essere stato sentito il IN dal Magistrato di
Sorveglianza senza l'assistenza del difensore.
In relazione a quest'ultima censura, rileva la Corte che l'art.666 co.4 c.p.p. prevede la partecipazione necessaria del difensore all'udienza del procedimento di esecuzione. La disposizione, tuttavia, non riguarda l'audizione dell'interessato, che sia detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente;
in assenza di una espressa previsione, la garanzia non è estensibile ad un momento, meramente eventuale ed interlocutorio, trovando completa esplicazione l'esercizio del diritto di difesa nell'udienza di trattazione dell'incidente in camera di consiglio.
Nel caso in esame l'udienza si è svolta ritualmente, essendo presente il difensore avv. Fusco, anche in sostituzione del co- difensore avv. Abbadessa e, dunque, la doglianza proposta dal ricorrente è infondata.
Merita accoglimento, invece, il primo motivo di impugnazione. Ricorrendo nella specie l'ipotesi indicata dall'art.175 secondo comma ultima parte c.p.p. (sentenza contumaciale notificata mediante consegna al difensore), non è sufficiente per precludere la restituzione nel termine per impugnare la mera negligenza del richiedente, ma occorre che costui si sia posto volontariamente in condizione di non avere conoscenza degli atti del procedimento. È necessaria, cioè, perché possa legittimamente denegarsi la restituzione in termine nella situazione data, la prova di un comportamento volontariamente diretto alla finalità di "non ricevere" e non un semplice atteggiamento di trascuratezza, quale è il disinteresse per la vicenda processuale, che ha ritenuto di ravvisare il Tribunale nella condotta del IN.
Pertanto, il provvedimento gravato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Giudice "a quo", che terrà conto dei rilievi suesposti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Crema.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000