Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
La disciplina prevista dall'art. 2112 cod. civ. è applicabile solo nell'ipotesi in cui il cambiamento nella titolarità dell'azienda sia l'effetto di un volontario atto di disposizione del cedente e del cessionario e non di un provvedimento autoritativo, restando escluso, pertanto, che essa sia automaticamente applicabile nell'ipotesi di soppressione di enti pubblici. Pertanto, l'art. 62 del D.Lgs. N 29 del 1993 (ora abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. N. 80 del 1998) non impone l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ., ma si limita a prevederlo nell'eventualità che il passaggio dei dipendenti dagli enti pubblici a quelli privati sia disposto da altra norma di legge, di regolamento o convenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FABBRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO COLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMBITO TERRITORIALE CACCIA A.T.C. MONTAGNA, AMBITO TERRITORIALE CACCIA A.T.C. COLLINA, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PIANURA EST, AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PIANURA OVEST, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TERENZIO 7, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SCUDERI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO FORNACIARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
TERRITORI GESTIONE SOCIALE CACCIA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEGLI IRIS 18, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO DE GIOVANILI, rappresentato e difeso dall'avvocato ORESTE CARROZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 494/00 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 18/04/00 - R.G.N. 512/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SCUDERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2 agosto 1995 al RE di Reggio Emilia, PI OZ esponeva di aver lavorato quale guardia venatoria alle dipendenze dell'ente pubblico "Territori per la gestione sociale della caccia di Reggio Emilia" (TGSC). Con lettera del 27 luglio 1994 il Presidente del comitato provinciale aveva comunicato la soppressione dell'ente ai sensi della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 ed aveva intimato il licenziamento dal 1 luglio successivo.
Contestata la legittimità di quest'atto, il OZ conveniva in giudizio il TGSC in liquidazione e gli enti privati "Ambiti territoriali della cacci" (ATC) dell'area di Reggio Emilia e della montagna, succeduti all'ente pubblico nelle funzioni di controllo della caccia, per sentir dichiarare la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dei medesimi.
Costituitisi i convenuti ed integrato il contraddittorio nei confronti degli altri ATC qui indicati in epigrafe, il RE rigettava la domanda con decisione dell'11 novembre 1998, confermata con sentenza del 18 aprile 2000 dal Tribunale, il quale osservava come la legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8, soppressiva del TGSC ed istitutiva degli ATC, non prevedesse il passaggio del personale dall'uno agli altri ma nell'art. 63, comma 5, attribuisce ai dipendenti dell'ente pubblico la precedenza nelle assunzioni da parte degli enti privati.
Inoltre l'art. 62 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ancor vigente al tempo del licenziamento in questione, imponeva bensì la disciplina del trasferimento d'azienda (art. 2112 cod. civ.) nel caso di trasferimento del personale ma non attribuiva a ciascun lavoratore il diritto di essere trasferito.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il OZ. Resistono con controricorso l'ATC "Pianura ovest" e "Collina". MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e 63 l. reg. Emilia Romagna 15 febbraio 1994 n. 8 nonché vizi di motivazione, osservando che la legge regionale, pur prevedendo come meramente eventuale l'assunzione, da parte dei nuovi Ambiti territoriali, dei lavoratori già dipendenti dal soppresso ente "Territori per la gestione sociale della caccia di Reggio Emilia", non esclude che altra fonte normativa stabilisca il diritto soggettivo di quei lavoratori all'assunzione. Questa fonte starebbe, ad avviso del ricorrente, nell'art. 62 d.lgs. cit. e più particolarmente nel richiamo, ivi contenuto, all'art. 2112 cod. civ.. Il motivo non è fondato.
Benché il ricorrente invochi anche la suddetta legge regionale, la sua censura concerne solo la asserita violazione dell'art. 62 d.lgs. n. 29 del 1993. Questa disposizione, abrogata dall'art. 43, comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 ma vigente alla epoca dei fatti di causa e perciò
rilevante per la definizione della presente controversia, stabiliva:
"Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende".
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, questa norma non impone ma prevede soltanto come eventuale il passaggio dei dipendenti dagli enti pubblici a quelli privati. E soltanto se l'eventualità si realizzi, per effetto di altra fonte precettiva che nella specie non risulta ed il ricorrente neppure invoca, l'art. 62 assicura le garanzie dell'art. 2112 cod. civ.. Garanzie spettanti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, solo quando il cambiamento nella titolarità dell'azienda sia effetto di un volontario atto di disposizione del cedente e del cessionario e non di un provvedimento autoritativo (Cass. 23 agosto 1996 n. 7771, 25 gennaio 1999 n. 672, 25 luglio 2000 n. 9764). Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 14,00 oltre ad euro duemila/00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2003