Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2796
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Sentenza 24 febbraio 2003

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La disciplina prevista dall'art. 2112 cod. civ. è applicabile solo nell'ipotesi in cui il cambiamento nella titolarità dell'azienda sia l'effetto di un volontario atto di disposizione del cedente e del cessionario e non di un provvedimento autoritativo, restando escluso, pertanto, che essa sia automaticamente applicabile nell'ipotesi di soppressione di enti pubblici. Pertanto, l'art. 62 del D.Lgs. N 29 del 1993 (ora abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. N. 80 del 1998) non impone l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ., ma si limita a prevederlo nell'eventualità che il passaggio dei dipendenti dagli enti pubblici a quelli privati sia disposto da altra norma di legge, di regolamento o convenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2796
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2796
    Data del deposito : 24 febbraio 2003

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