Sentenza 29 maggio 2007
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dichiari inammissibile il reclamo avverso il decreto di espulsione - disposto ai sensi dell'art. 16, comma quinto, come sostituito dall'art. 15, comma primo, L. n. 189 del 2002 - stante l'avvenuta espiazione della pena al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, considerato che, in tal caso, l'espulsione, quale misura sostitutiva della pena, non è possibile e manca, pertanto, l'interesse all'impugnazione, il quale deve essere attuale e concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2007, n. 35750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35750 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 29/05/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 721
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 029271/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE UM N. IL 30/08/1976;
avverso ORDINANZA del 09/11/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO Raffaello;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ritiene quanto segue:
OSSERVA
A DE MB, cittadino albanese, mentre era detenuto presso il carcere di Cremona in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 24.11.2003, il 10.9.2004 venne notificato il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Mantova ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, e segg., come sostituito dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 15, comma 1. DE MB propose reclamo ai sensi del citato art. 16, commi 6 e 7, che venne rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia con provvedimento del 26.10.2004 emesso de plano.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 23.6.2005, ha annullato il provvedimento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per nuovo esame. Ha ritenuto la Corte che il Tribunale di Sorveglianza non potesse procedere de plano, ma che il giudizio sul reclamo dovesse svolgersi sempre nel contraddittorio fra le parti previa fissazione dell'udienza camerale.
Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con decreto del 9.11.205 ha dichiarato inammissibile il reclamo "considerato che nelle more del procedimento... DE MB ha terminato di espiare la pena". Ricorre per Cassazione DE MB chiedendo l'annullamento del decreto con nuovo rinvio al tribunale di sorveglianza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), e per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 666, 678, 178 c.p.p., lett. c). Espone che in materia di procedimento di esecuzione l'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata soltanto in caso di manifesta infondatezza o di riproposizione di istanza già rigettata ex art. 666 c.p.p., comma 2. Sostiene che al ricorrente doveva essere data la possibilità di instaurare il contraddittorio avendo egli interesse all'eliminazione del provvedimento di espulsione i cui effetti si protraggono per 10 anni essendo questo il termine di legge per la dichiarazione di estinzione della pena. Il Procuratore Generale, riproponendo le conclusioni di cui al precedente giudizio di Cassazione, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere rigettato per mancanza di interesse in capo al ricorrente.
La sussistenza di un interesse all'impugnazione è richiesta dall'art. 568 c.p.p., comma 4, che è norma di carattere generale applicabile ad ogni tipo di impugnazione. L'interesse deve essere diretto ed attuale e consiste nella possibilità di ottenere un beneficio dalla rimozione del provvedimento che si intende impugnare (Cass. Pen. Sez. 5, 27.2.2001, Biondi); esso deve esistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche nel momento della decisione (Cass. Pen. Sez. 1, 29.9.1994 n. 4077) e la sua mancanza è sempre causa di inammissibilità dell'impugnazione. Nel caso di specie al momento della pronuncia del provvedimento impugnato la pena era stata interamente espiata e l'espulsione come misura sostitutiva della pena non era più possibile. L'interesse all'impugnazione che il ricorrente sostiene sussistere ancora è inesistente.
Ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art 16, comma 8, la pena è estinta dopo dieci anni dall'espulsione, ma purché essa non sia stata già estinta in precedenza per un qualsiasi altro motivo, quale quello della sua completa esecuzione. In caso di rientro illegittimo dello straniero condannato nel territorio dello stato entro dieci anni la norma dispone che riprende l'esecuzione della pena, ma è evidente che non può riprendere l'esecuzione di una pena già interamente eseguita, senza considerare che il termine di dieci anni comincia a decorrere dal momento dell'esecuzione del provvedimento di espulsione esecuzione che nel caso di specie non v'è stata ne' potrebbe mai esservi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007