Sentenza 20 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGD. 007 2 1/03 ARTT. 46 E REPUBBLICA ITALIA POPO O ITALIANO LE SUPREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Sentenza giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8368/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Consigliere Dott. Francesco SABATINI Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron.1565 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 04/11/02 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 40, presso 10 studio dell'avvocato LORENZO SACCHI, difeso dall'avvocato ANIELLO TAMBASCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
F RAS SPA;
- intimato -
avversO la sentenza n. 31/99 del Giudice di pace di VALLO DELLA LUCANIA, emessa il 06/02/99 e depositata 2002 1'08/02/99 (R.G. 368/98); 2048 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 1998, OL AN convenne in giudizio, davanti al giudice di pace di Vallo di Lucania la Ras Assicurazio- ni, chiedendo: la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo (emesso in suo danno dal menzionato giudice di pace su istanza della suindicata compagnia di assi- curazioni), per violazione dell'art.641 C. P. C.; la revoca del d. i. per lo scioglimento del contratto tra la Ras Assicurazioni ed esso AN per cessazione del rischio ex art.1896 c.c.; in via gradata, la riduzione del premio in relazione alla diminuzione del rischio assicurato. Radicatosi il contraddittorio ed esperita la neces- saria istruttoria, il giudice adito, con sentenza depo- sitata in data 8 febbraio 1999, respinse l'opposizione I e condanno l'opponente al pagamento delle spese di li- te. Per la cassazione di detta sentenza OL AN ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi. 2 L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione dell'articolo 641 e segg. C. p. e in quanto motivando, sull'eccezione di nullità del C., decreto ingiuntivo (in quanto nel decreto veniva indi- cato il termine di giorni 20 ante riforma L. 534/95, anziché di giorni 40), il giudice di pace aveva ritenu- to l'eccezione superabile sul presupposto che tale ri- duzione rientrava nelle facoltà del giudice di ridurre il termine di opposizione. Peraltro, il giudicante non aveva considerato che tale riduzione doveva essere chiesta dal ricorrente nella fase monitoria, adducendo giusti motivi. Tale istanza era del tutto carente, né il giudice di pace nel provvedimento di concessione aveva fatto riferimento alla sussistenza di giusti mo- tivi per giustificare l'asserita riduzione dei termine. La censura è infondata sotto un duplice profilo. In primo luogo, trattasi di una questione giuridica diver- sa da quella dedotta nel giudizio di merito, nel quale, come si evince dalla sentenza impugnata, l'odierno ri- corrente dedusse la mancata indicazione nel decreto in- giuntivo del termine ex art.641 c. p. C. e non la sem- plice riduzione ex officio di tale termine. In secondo luogo, sussiste carenza di interesse, atteso che l'op- 3 posizione, pur essendo stata proposta dall'odierno ri- corrente oltre il termine di venti giorni fissato nel decreto, non è stata dichiarata tardiva dal giudice a quo. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta viola- zione degli artt. 116 c. p. c. e 360 c. p. C. 1 in quanto il giudice di merito aveva omesso di valutare l'atte- stato sindacale, rilasciato dal Sindaco di Centola, in data 27 gennaio 1998, in cui si certificava che il cam- peggio DE era chiuso dal 1996, documento prove- niente dalla P.A. ed avente valore di prova privilegia- ta e decisiva ai fini della cessazione dei rischio ex art.1896 c. p. C.. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazio- ne e falsa art.1896 c.c. e 360 n.5 c. p. c., in quanto l'adito giudice, non aveva minimamente tenuto conto della circostanza che il rischio assicurato era cessa- to, come da documentazione pubblica in atti (attestato del Sindaco di Centola, circa la cessazione dell'atti- vità del AN). Infatti era il Comune, e non la Camera di Commercio, l'organo tenuto al controllo delle atti- vità commerciali, al rilascio delle autorizzazioni, al controllo della loro vigenza, in base alla L. 426/71, al Dm 1988 n. 375, L. 121/87. La chiusura del campeg- gio, attestato dal certificato sindacale, aveva compor- 4 tato la cessazione del rischio assicurato, con impossi- bilità per la Ras di mantenere in vita un contratto si- nallagmatico, senza che lei sia obbligata alla propria prestazione in caso di sinistro. I motivi, che, essendo strettamente connessi, pos- sono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi inammissibili. Al riguardo è noto che, a seguito della nuova formulazione dell'art.113, comma 21 C. P. C. I nella decisione di controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace non deve proce- dere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facen- do immediata applicazione della equità c. d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fonda- ta su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con Osservanza, ai sensi dell'art.311 C. P. C., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia а una norma sostanziale, senza obbligo di ri- spetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali, nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quello ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia 5 il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di leg- ge ed è ammissibile per violazione di norme proces- suali, nel senso esposto (art.360, comma, 1 n. 1, 2 e 4 c. p. c.), laddove la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunita- rie, di rango superiore alla norma ordinaria - e tale interpretazione non contrasta con l'art.24 Cost. - men- tre la pronunzia secondo equità non esclude poi la con- figurabilità di censure ai sensi dell'art.360 n. 4 c. p. c. nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art.360 n. 5 C. p. C., allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiato da un vizio che, attenendo a un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass.sez.un.15 ottobre 1999 n. 716). Nella specie si tratta di censure attinenti alla violazione di una norma sostanziale di carattere ordi- nario, mentre è appena il caso di osservare che la va- lutazione delle prove operata dal giudice di pace, nel giudizio di equità, è del tutto insindacabile in questa sede. Con il terzo motivo, si lamenta violazione degli artt.112 e 360 C. P. C., in quanto il giudice di pace di Vallo della Lucania aveva omesso di pronunciare sul- la domanda proposta dal AN in via gradata. Infatti il ricorrente aveva chiesto, in via subordinata, che il giudice adito provvedesse quanto meno a ridurre il pre- mio, attesa la diminuzione dei rischio assicurato. Il motivo è infondato. Invero, la richiesta subor- dinata dell'odierno ricorrente può ritenersi implicita- 16.374 mente rigettata dal giudice di pace, avendo lo stesso ritenuto che la documentazione prodotta non era idonea all'accoglimento - anche parziale - delle richieste ed eccezioni dell'opponente. In conclusione, il ricorso proposto deve essere rigettato. Nulla per le spese relative al giudizio di legitti- mità, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 4 novembre 2002. Il ConsiglV relatore ed estensore Il Presidente Mificentiveran IL CANCELLIERE C1 7 innocenzo Battista