Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l'esigenza di dare alla norma di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 un'interpretazione conforme alla Costituzione comporta che, con specifico riferimento alle violazioni del codice della strada, qualora non sia possibile il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 202 C.d.S. (come nel caso di violazione dell'art. 192 stesso codice), la mancata proposizione del ricorso amministrativo da parte del contravventore non produce, "ipso facto", la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell'amministrazione a procedere secondo le modalità di cui al ricordato art. 27, dovendo, per converso, essere emanata l'ordinanza - ingiunzione nel termine previsto dall'art. 204 C.d.S., decorrente dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi del precedente art. 203.
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- 1. Le maggiorazioni alle sanzioni derivanti da infrazioni al Codice della stradaMatteo Porricolo · https://www.diritto.it/ · 1 maggio 2019
SOMMARIO: 1. La disciplina normativa. 2. L'(aberrante) indirizzo dettato dalla sentenza 3701/2007. 3. Il contrastante principio espresso dalla sentenza 22100/2007. 4. Gli argomenti a sostegno della legittimità delle maggiorazioni. 5. Le ultime mosse del Governo. 1. La disciplina normativa Il Codice della strada (D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285) detta, in tema di sanzioni amministrative, disposizioni in parte derogatorie e in parte di rinvio alla disciplina generale delle sanzioni amministrative, contenuta nella legge 689 del 1981. Il titolo VI del Codice (sugli illeciti e le relative sanzioni) fornisce un inquadramento globale, disponendo che (art. 194), ogniqualvolta si preveda «che da …
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Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Solopaca ha accolto l'opposizione proposta da I. A- contro l'ordinanza con cui il Prefetto di Benevento gli aveva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di tre milioni di lire, essendo stato sorpreso alla guida di una autovettura della quale era stata in precedenza disposto il ritiro dei documenti di circolazione. Il giudice di pace ha in particolare ritenuto fondato il motivo di opposizione con cui I. A. aveva rilevato che la detta ordinanza gli era stata notificata nove mesi dopo l'accertamento dell'infrazione, e quindi che non era stato rispettato il termine previsto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI BRESCIA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SA ZI IV;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/9080 proposto da:
SA ZI IV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERRARI 11, presso l'avvocato FRANCESCO PATANÈ, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO CREA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PREFETTURA DI BRESCIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 49/00 del Giudice di pace di BRENO, depositata il 15/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. VA NZ, con ricorso 15 settembre 2000 al Giudice di pace di Breno, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione 10 luglio 2000 del Prefetto di Brescia, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 235.000 per la violazione dell'art. 192, commi 1 e 6 del codice della strada. Ne deduceva la illegittimità, fra l'altro per essere stata emanata dopo il decorso dei termini stabiliti dagli artt. 2 della legge n. 242 del 1990 e dall'art. 204 del codice della strada, come modificato dall'art. 68 della legge n. 448 del 1999.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice di pace, con sentenza depositata il 15 dicembre 2000, ha accolto l'opposizione. Avverso tale sentenza la Prefettura di Brescia ricorre con ricorso notificato il 16 febbraio 2001. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato notificati il 26 marzo 2001 il VA. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, riguardando la stessa sentenza, vanno riuniti per essere decisi unitariamente ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il ricorso principale si denuncia la violazione dell'art. 204 del codice della strada, per avere la sentenza erroneamente ritenuto che l'ordinanza-ingiunzione era illegittima per non essere stata emanata nel termine previsto dall'art. 204, giacché il destinatario di essa non aveva proposto alcun ricorso al Prefetto e quindi il termine di cui all'art. 204 non era applicabile alla fattispecie, dovendosi applicare unicamente il termine di prescrizione di cinque anni, essendo stata l'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 per quantificare la sanzione.
Con il ricorso incidentale condizionato si contesta la esistenza della violazione e si deduce che l'ordinanza-ingiunzione doveva comunque essere emanata nel termine di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990. Si deduce che l'art. 202 del codice della strada prevede che nei casi in cui sia stata contestata una violazione per la quale il trasgressore non possa beneficiare della sanzione ridotta, l'organo accertatore è tenuto a trasmettere il verbale di accertamento al Prefetto entro dieci giorni dalla sua identificazione. Decorso il termine per proporre scritti difensivi o l'opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria, decorrerebbe il termine di centoottanta giorni, entro il quale dovrebbe essere emessa l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi applicare in via analogica il termine previsto dall'art. 204 del codice della strada. Il ricorso principale è infondato, ancorché la motivazione della sentenza va integrata nel senso appresso indicato.
2. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, all'opponente era stata contestata la violazione dell'art. 192, comma 1, del codice della strada, cioè di non essersi fermato all'invito rivoltogli da un agente in divisa legittimato all'espletamento del servizio di polizia stradale. Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo e un massimo. L'art. 202, comma 3, del codice della strada prevede che, riguardo ad essa, non possa farsi luogo al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro dieci giorni dalla identificazione del trasgressore.
Ancorché nulla dica la norma espressamente in proposito, deve ritenersi che la trasmissione del verbale al Prefetto è prevista ai fini della emissione di ordinanza-ingiunzione con la determinazione e la irrogazione della sanzione, in relazione alle circostanze del caso concreto, fra il minimo e il massimo, non potendo essa essere determinata direttamente dal trasgressore, che intenda pagarla, con il meccanismo automatico di cui al disposto dell'art. 202, comma 1. Va osservato più specificatamente al riguardo che, di regola, secondo il disposto dell'art. 202 primo comma, per le violazioni del codice della strada per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, estinguendo la propria obbligazione.
L'art. 203, comma 1, statuisce che i trasgressori, "nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione". L'art. 203, comma 3, statuisce che "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà
del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento".
Trattasi di un meccanismo che presuppone, secondo il tenore testuale dell'art. 203, il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, secondo le modalità previste dall'art. 202, commi 1 e 2:
meccanismo inapplicabile ove il destinatario del verbale non possa estinguere la propria obbligazione con quelle modalità, secondo quanto si evince - oltre che sul piano letterale - sul piano sistematico dal coordinamento dell'art. 203 con il disposto dell'art. 206, il quale statuisce che se non è effettuato il pagamento nei termini previsti dagli artt. 202 (per il pagamento in misura ridotta) e 204 (in caso di emissione di ordinanza-ingiunzione prefettizia), la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge n. 689 del 1981, evidenziando che, ove non sia possibile il pagamento in misura ridotta, la riscossione coattiva può avere luogo solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 204, cioè sulla base di un'ordinanza-ingiunzione divenuta titolo esecutivo a seguito del mancato pagamento nel termine di cui all'art. 204 della somma ivi indicata.
Ne consegue che, nei casi in cui, in materia di violazioni del codice della strada, non è possibile il pagamento in misura ridotta ex art. 202, la normativa sopra indicata implica che la mancata proposizione del ricorso amministrativo non produce la formazione del titolo esecutivo.
3. L'art. 203 del codice della strada prevede che l'interessato, in materia di sanzioni relative a violazioni da esso previste, possa proporre, entro sessanta giorni, ricorso al Prefetto. Tale norma, stante la incompatibilità con il sistema costituzionale della sua interpretazione come istituente un ricorso amministrativo che costituisca presupposto processuale per adire il giudice, è stata interpretata nel senso dell'alternatività del ricorso amministrativo con quello giurisdizionale (Corte cost., sentenze nn. 255 e 311 del 1994; 437 del 1995; Cass. SS.UU. 21 dicembre 2001, n. 16181). Deve peraltro precisarsi in questa sede che tale interpretazione va posta in connessione con il disposto del citato art. 203, comma 3, a norma del quale, in deroga all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta" ai sensi dei primi due commi dell'art. 202, il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento. Nei casi in cui è applicabile tale disposizione, infatti, una diversa interpretazione implicherebbe la impossibilità di proporre ricorso giurisdizionale senza la previa proposizione del ricorso amministrativo, diventando in mancanza di questo definitiva la irrogazione della sanzione nella misura prevista dall'art. 203, comma 3.
La stessa interpretazione, basata su considerazioni di ordine sistematico, non può essere adottata, viceversa, nei casi, come quello di specie, in cui l'art. 203, comma 3, non è applicabile - non ricorrendo in tali ipotesi dette ragioni non potendo diventare il verbale titolo esecutivo - ed essendo invece applicabile (in quanto non derogata dalla normativa speciale) la disciplina generale degli artt. 18 e 22 della legge n. 689 del 1981, che non prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione dinanzi all'autorità giudiziaria, ma solo l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18.
4. Detta ordinanza-ingiunzione, peraltro, dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (che costituisce norma generale applicabile anche in materia di sanzioni amministrative: da ultimo Cass. 21 marzo 2001, n. 4042), nel caso di violazioni del codice della strada, per le quali non sia ammesso il pagamento in misura ridotta, va emanata - ove non sia proposto il ricorso amministrativo - in mancanza di un termine specifico, in analogia con quanto previsto dall'art. 204 del codice della strada, nel termine ivi previsto (all'epoca dei fatti di causa di giorni sessanta), decorrente dalla scadenza del termine per proporre il ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 203.
Nel caso di specie risulta dalla sentenza che la contestazione dell'infrazione era avvenuta in data 15 aprile 1997 e l'ordinanza- ingiunzione era stata emessa in data 10 luglio 2000, cosicché il termine applicabile alla fattispecie, come sopra determinato, sulla base di quanto emerge dalla sentenza, nella specie era palesemente trascorso, per cui, essendo il dispositivo della sentenza conforme a diritto, integrata la motivazione, il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione, tenuto conto delle difficoltà interpretative della legislazione applicabile e della mancanza di precedenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003