Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3715
CASS
Sentenza 13 marzo 2003

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In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l'esigenza di dare alla norma di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 un'interpretazione conforme alla Costituzione comporta che, con specifico riferimento alle violazioni del codice della strada, qualora non sia possibile il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 202 C.d.S. (come nel caso di violazione dell'art. 192 stesso codice), la mancata proposizione del ricorso amministrativo da parte del contravventore non produce, "ipso facto", la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell'amministrazione a procedere secondo le modalità di cui al ricordato art. 27, dovendo, per converso, essere emanata l'ordinanza - ingiunzione nel termine previsto dall'art. 204 C.d.S., decorrente dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi del precedente art. 203.

Commentari2

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    Matteo Porricolo · https://www.diritto.it/ · 1 maggio 2019

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  • 2Corte di Cassazione: Sentenza n.21361 del 4 novembre 2005
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 4 novembre 2005

    Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Solopaca ha accolto l'opposizione proposta da I. A- contro l'ordinanza con cui il Prefetto di Benevento gli aveva ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di tre milioni di lire, essendo stato sorpreso alla guida di una autovettura della quale era stata in precedenza disposto il ritiro dei documenti di circolazione. Il giudice di pace ha in particolare ritenuto fondato il motivo di opposizione con cui I. A. aveva rilevato che la detta ordinanza gli era stata notificata nove mesi dopo l'accertamento dell'infrazione, e quindi che non era stato rispettato il termine previsto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3715
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3715
Data del deposito : 13 marzo 2003

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