Sentenza 2 novembre 1999
Massime • 1
I motivi di impugnazione possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché nel termine stabilito per la presentazione dell'impugnazione medesima dall'art. 585 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/1999, n. 6029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6029 |
| Data del deposito : | 2 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 02/11/1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N.6029
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.22993/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RE n. il 09.03.1955
avverso ordinanza del 04.02.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di FIRENZE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Rilevato che ZA VA, con dichiarazione resa il 6 marzo 1999 nell'ufficio matricola del casa circondariale di Livorno, ha dichiarato di voler proporre ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del 4 febbraio 1999 con la quale il tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava la richiesta di concessione della liberazione anticipata per alcuni periodi degli anni 1990, 1992, 1993, 1995, i996, 1998 e la richiesta di integrazione per i periodi dal 1981 al 1986, riservando la presentazione dei motivi all'avv. VA Caruso del foro di Catania;
Considerato che la impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità (art. 591 comma 1, c.p.p.), oltre alla indicazioni necessarie per identificare il provvedimento impugnato, i capi o i punti del provvedimento che si intendono impugnare, le richieste ed i motivi specifici che sorreggono ogni richiesta;
Considerato che secondo la giurisprudenza di questa corte i motivi di impugnazione possono essere formulati anche successivamente, purché nel termine stabilito per la presentazione della impugnazione medesima dall'art. 585 c.p.p.(cfr. Cass., I, 17 gennaio 1992, n. 4902, Caccamo);
Ritenuto che nella specie il ricorrente si è limitato alla sola manifestazione della volontà di ricorrere per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Firenze senza indicare i motivi e che neanche successivamente ha provveduto ad integrare il ricorso, ne' il ricorso risulta essere stato presentato dal suo difensore;
Che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Che ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, che nella specie si ritiene di determinare in lire cinquecentomila;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000