Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale, rigetti "allo stato" la richiesta di archiviazione, rimettendo gli atti al P.M. perché proceda nelle forme dell'incidente probatorio ad una perizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2009, n. 9977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9977 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 02/10/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1432
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1012/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TREVISO;
nei confronti di:
1) AN AL, N. IL 09/08/1968;
2) PERSONA OFFESA;
avverso l'ordinanza n. 631/2008 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del 29/12/2008 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Letti gli atti, letta la memoria depositata per l'indagato AN VA.
Letta la requisitoria del Procuratore Generale Dr. Alfredo Montagna il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio.
RILEVATO IN FATTO
Con provvedimento adottato in esito all'udienza camerale del 29/12/2008 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Treviso ha rigettato allo stato la richiesta di archiviazione in ordine al procedimento ex art. 589 c.p.,
contro
AN VA, dal PM e ha rimesso gli atti allo stesso PM perché, procedesse nelle forme dell'incidente probatorio a perizia ricostruttiva ritenendo di dare con ciò prevalenza ad un "favor actionis" ben determinato dalla contraddittorietà delle risultanze delle consulenze redatte dai tecnici delle parti.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Treviso ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento appena sopra richiamato e ne ha domandato l'annullamento.
Il ricorso è stato deciso all'udienza camerale del 2/10/2009 dopo il compimento delle incombenze stabilite dal codice di rito. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente denunzia:
abnormità del provvedimento adottato dal Gip che invece di disporre la formulazione della imputazione aveva imposto, fuori delle condizioni di legge, e surrogandosi allo stesso PM, lo svolgimento dell'incidente probatorio.
Rammenta questa Corte che, a partire da Cass.Pen., S.U. 26/1/2000 n. 26, si ritiene abnorme un provvedimento che rivelando sue radicali anomalie non riesce, per loro causa, ad essere inquadrato negli schemi normativi tipici o a compatibilizzarsi con le linee fondanti del sistema processuale (Cass. Pen. Sez. 6, sent. n. 33519 del 05.10.2006 (ud. del 04-05-2006); o un provvedimento che determina una stasi processuale non superabile (Cassazione Penale Sez. 4, sent. n. 30024 del 12 settembre 2006) o una regressione contro ogni fisiologica dinamica del processo, in sintesi un provvedimento che rappresenta un'evenienza del tutto eccezionale quale atto emesso in assoluta carenza di potere (Cass. Pen. Sez. 2, sent. n. 40230 del 23.11.2006) o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale (Cassazione Penale Sez. 6, sent. n. 2628 del 17 dicembre 1993). Nel caso che ne occupa la decisione di chiedere al giudice che, nel corso delle indagini preliminari, si proceda all'assunzione di mezzi di prova, a esami, a confronti, a perizie, a ricognizioni, con incidente probatorio, è attribuita dall'art. 392 c.p.p., al pubblico Ministero (o alla persona sottoposta alle indagini) sicché il provvedimento impugnato integra un caso di surroga del GIP all'organo dell'accusa al quale tale decisione compete in via esclusiva mentre al Giudice compete la pronunzia di ordinanza che accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente (art. 398 c.p.p.). Tale surroga si propone, allora, come atto abnorme sia sotto l'aspetto di esercizio di poteri che non sono attribuiti al GIP dal codice di rito, sia sotto il profilo della insuperabile stasi che un siffatto provvedimento produce nello sviluppo del processo, sicché il provvedimento che la realizza è certamente ricorribile per Cassazione.
Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010