Sentenza 21 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. S. NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, difeso dall'avvocato CESARE CAPOTORTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UG ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MUSA 12/A, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PERTICA, difeso dall'avvocato PASQUALE D'ANGELO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1114/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 01/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;
udito l'Avvocato PERTICA Fabrizio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 settembre 1992 TE NO chiese al Pretore di Foggia di essere reintegrato nel possesso di una servitù di acquedotto esercitata a vantaggio di un proprio fondo agricolo in Orta Nova, assumendo di esserne stato spogliato da suo fratello CE NO, il quale in un limitrofo suo terreno aveva interrotto la conduttura, proveniente da un pozzo appartenente a tale Del Buono. Il destinatario della domanda ne contestò la tempestività e il fondamento, per la mancanza dei presupposti e l'indeterminatezza. Assunte sommarie informazioni testimoniali, il Pretore ordinò a CE NO di riparare le tubazioni in fibrocemento attraversanti la sua proprietà. All'esito dell'ulteriore istruzione della causa, il provvedimento fu poi confermato con sentenza del 14 maggio 1998. Impugnata dal soccombente, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Foggia, che con sentenza del 1^ giugno 2000, in accoglimento del gravame, ha respinto la domanda.
Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione da TE NO, in base a un motivo. CE NO si è costituito con controricorso. Ognuna delle parti ha presentato una propria memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso TE NO sostiene che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che l'accertata rottura della tubazione in fibrocemento, avvenuta nell'agosto 1991, "non ha alcuna attinenza con l'oggetto del ricorso e col denunciato spoglio", mentre invece nell'atto introduttivo del giudizio si era fatto riferimento appunto a tale episodio, consistito nel "taglio" della condotta nel fondo di CE NO, effettuato per ordine di costui da alcuni operai che vi stavano eseguendo lavori di scasso.
La censura va disattesa, poiché investe accertamenti, valutazioni e apprezzamenti prettamente di merito, insindacabili in questa sede se non sotto i profili dell'omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Da tali vizi la sentenza impugnata risulta del tutto immune, in quanto il Tribunale ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione, spiegando che "il NO TE, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato che il 29 agosto 1991 si accordò con NO CE per regolamentare l'utilizzazione del pozzo, e che egli utilizzò il pozzo nel settembre 1991... Ne consegue che il ricorrente lamentava una rottura diversa da quella alla quale si sono riferiti gli informatori. Di tale altra rottura ad opera del NO CE, che costituiva l'oggetto del denunciato spoglio, non vi è stata alcuna prova nella istruzione sommaria in quanto gli informatori, come detto, facevano riferimento alla rottura di una tubazione nell'agosto 1991" e "perfino nei capitoli di prova si enunciava che lo spoglio era avvenuto dopo che il pozzo era stato utilizzato nel settembre 1991... Pertanto la domanda è rimasta sfornita di prova;
tanto più che non è mai stato chiarito a quale condotta (atteso che si è accertato che vi erano due tubazioni) il ricorrente faceva riferimento nell'atto introduttivo del giudizio;
infatti si è accertato che il tubo in fibrocemento che portava l'acqua nel fondo delle parti, poiché si rompeva frequentemente, fu sostituito da altra tubazione realizzata dal Del Buono nell'autunno 1991; per cui una momentanea interruzione nell'erogazione dell'acqua nel fondo del ricorrente potrebbe essersi verificata a causa di questi lavori. Inoltre non è mai stato provato che la tubatura rotta dagli operai nell'agosto 1991 portasse acqua nel fondo del ricorrente;
se così fosse stato il NO TE se ne sarebbe accorto nel periodo di inizio settembre, in cui al contrario ha irrigato il fondo senza alcun inconveniente".
A queste esaurienti e logicamente coerenti argomentazioni TE NO ha opposto una propria e diversa ricostruzione dell'accaduto, la cui asserita maggiore plausibilità non può evidentemente costituire ragione di cassazione della sentenza impugnata: non è dato a questa Corte, stanti i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, addentrasi in questioni come quelle in cui il ricorrente pretende di coinvolgerla, a proposito del numero, la tipologia, la collocazione, il percorso e le vicende delle tubature di adduzione dell'acqua dal pozzo di Del Buono ai fondi dominanti.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004