Sentenza 11 aprile 2012
Massime • 1
Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in relazione alle condotte vessatorie poste in essere dal vice Presidente di un ATER nei confronti di una dipendente).
Commentari • 2
- 1. L’articolo 572 “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” sul luogo di lavoroArgante Franza · https://www.filodiritto.com/ · 5 giugno 2018
- 2. Mobbing: mancanza maltrattamenti non esclude risarcimento per altri reatiAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2012, n. 16094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16094 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/04/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P.- rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 557
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 38077/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) I.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 560/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 25/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 25/11/2010 la Corte di Appello di L'Aquila in parziale riforma della decisione, con la quale il Tribunale di Pescara aveva dichiarato I.A. colpevole dei reati di maltrattamenti in danno di R.A. ex art. 572 c.p. e di calunnia in danno di C.S. ex art. 368 c.p. e condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, dichiarava n.d.p. nei confronti del predetto, perché estinti entrambi i reati per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Si contestava all'imputato di avere, nella qualità di vice presidente dell'ATER maltrattato ripetutamente la dipendente R.A. , invalida civile, portatrice di handicap, assumendo nei suoi confronti comportamenti offensivi, ostili e umilianti, facendola oggetto di disposizioni, pretestuosamente severe al solo fine di metterla in difficoltà, creandole una condizione di vita all'interno dell'ufficio di assoluto disagio, produttiva di ansia e di ripetuti malesseri. In (omesso) .
Si addebitava inoltre di avere con denuncia-querela in data 22/1/2003 incolpato, pur sapendolo innocente, C.S. del reato di calunnia per avere presentato a suo dire una falsa denuncia per diffamazione.
In motivazione la corte di merito condivideva la ricostruzione della vicenda operata in prime cure, nonché i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno del giudizio di colpevolezza, passando in rassegna tutti gli episodi, di cui l'imputato si era reso responsabile, sintomatici del suo intento di sottoporre a sofferenze fisiche e morali la parte offesa, nonché valorizzando gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti ai fini della falsa incolpazione, dando atto tuttavia che era decorso il termine di cui al combinato disposto degli artt. 157-159-160 c.p.p., nella nuova formulazione data dalla L. n. 251 del 2005. Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento, pur non rinunciando alla prescrizione, con il primo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 572 c.p., sollecitando un controllo di legittimità sulla motivazione circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, e sostenendo che nel caso in esame sussistevano solo atti di mobbing, irrilevanti sul piano penale, onde il reato di maltrattamenti non poteva ritenersi integrato, perché difettava il necessario rapporto intersoggettivo, ricoprendo lo lezzi una carica meramente politica, priva di poteri direttivi o disciplinari nei confronti della parte offesa. Con il secondo motivo lamenta la carenza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata risposta alle numerose doglianze, mosse nei motivi di appello, che miravano a scardinare l'intero impianto accusatorio sia in ordine al reato di maltrattamenti, la cui condotta persecutoria non era riscontata da alcun elemento obiettivo, sia in ordine alla calunnia, dal quale esulava il profilo soggettivo, essendo la frase incriminata "gli andicappati li metterei tutti nella camera a gas" non rivolta alle persone presenti".
Il primo motivo di ricorso è fondato.
È stato affermato nella giurisprudenza di questa Sezione che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione - cd. mobbing -possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma carattere parafamiliare, in quanto caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia (da ultimo Cass. Sez. 6^ 22/9/2010-13/1/2011 n. 685 Rv. 249186; 6/2/2009-26/6/2009 n. 26594 Rv. 244457). Nelle fattispecie analizzate dalle sentenze suindicate la Corte di legittimità aveva escluso la sussistenza del reato in relazione alle vessazioni subite dalla dipendente ad opera di un dirigente di azienda di grandi dimensioni e in relazione alle condotte vessatorie poste in essere dal capo squadra nei confronti di un operaio. A tale principio questo collegio intende attenersi, non essendovi motivi per dissociarsene, giacché dalla lettura della sentenza impugnata non sembrano desumersi nel caso in esame le condizioni e i presupposti del rapporto di natura parafamiliare intercorso tra la dipendente R.A. e l'imputato nella qualità di Vice
Presidente dell'azienda ATER, presso la quale la prima prestava servizio come centralinista.
A parte le dimensioni dell'azienda datrice di lavoro, non emerge che tra i due vi fosse rapporto gerarchico e che l'imputato avesse poteri disciplinari nei confronti del personale.
Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 572 c.p., perché il fatto non sussiste, formula questa che a norma dell'art. 129, comma 2, prevale su quella dell'estinzione del reato.
È destituita di fondamento e va pertanto rigettata la censura di cui al secondo motivo, non riconducibile ai casi di ricorso disciplinati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, trattandosi di doglianza non consentita, volta, come essa appare, a sollecitare, con argomenti in fatto, come tali preclusi in questa sede, una declaratoria di insussistenza del reato di calunnia in luogo di quella di estinzione dello stesso, pur in assenza della prova evidente di innocenza dell'imputato ai sensi del già cit. art. 129, comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 572 c.p., perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma,i l 11 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2012