Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2012, n. 16094
CASS
Sentenza 11 aprile 2012

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Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in relazione alle condotte vessatorie poste in essere dal vice Presidente di un ATER nei confronti di una dipendente).

Commentari2

  • 1L’articolo 572 “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” sul luogo di lavoro
    Argante Franza · https://www.filodiritto.com/ · 5 giugno 2018

  • 2Mobbing: mancanza maltrattamenti non esclude risarcimento per altri reatiAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2012, n. 16094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16094
Data del deposito : 11 aprile 2012

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