Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' LA CORTE SU01 79 3/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANTOJANNI Presidente Dott. Marino Donato R.G.N. 4575/98 Cron. 3015 Dott. Giovanni - Consigliere- PRESTIPINO -Rel. Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. Dott. Guido VIDIRI · Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti L. # - 8 FEB 2001 sul ricorso proposto da: CANCELLIERE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, STARNONIrappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
LA VI;
- intimato 2000 avverso la sentenza n. 1033/97 del Tribunale di 4786 POTENZA, depositata il 15/12/97 R.G.N. 2115/90; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 12/9/91 al Pretore di Potenza GO CE conveniva in giudizio l'INPS per il riconoscimento del suo diritto a pensione di invalidità, essendo affetto da malattie che riducevano la sua capacità di lavoro sotto il limite di legge. L'INPS contestava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Potenza, investito in grado di appello ad istanza del GO, con sentenza del 2/10 15/12/97, dichiarava il diritto del GO alla pensione di invalidità a decorrere dall'aprile 1985 e condannava l'INPS al pagamento dei ratei maturati oltre gli interessi legali a decorrere dalla reiezione della domanda amministrativa. F Precisava il giudice del riesame che con la consulenza espletata in secondo grado era stato accertato che l'appellante era affetto da una serie di malattie("spondiloartrosi, gonartrosi bilaterale, ipertensione arteriosa, bronchite cronica, obesità medio lieve") che, “considerate come fattore patologico - unitario”, riducevano la capacità di lavoro dell'assicurato a meno di un terzo sin dalla presentazione della domanda amministrativa. Condivisibili erano le conclusioni diagnostiche del CTU, perché congruamente motivate alla stregua degli "accertamenti effettuati, esaurienti, persuasivi e condotti con sani e retti criteri tecnici”. Il ricorrente era affetto da un notevole complesso invalidante, risultando colpiti in modo non lieve organized apparati importanti ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa da lui esercitata, tanto da doversi ritenere che lo stesso non fosse più in grado di svolgere proficuamente tale attività, né altra consimile, con la conseguenza che doveva essere riconosciuto il diritto a pensione. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo. Non si è costituito in giudizio l'altra parte. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando motivazione. illogica, erronea ed insufficiente su punti decisivi, che si risolveva nella violazione dell'art. 1 L. n. 222 del 1984 (art. 360 n. 3 e 5. CPC), deduce il ricorrente che la sentenza era motivata unicamente con il Ни "richiamo (parafrasato) delle conclusioni della perizia di appello, sicché le gravi carenze di quest'ultima si ripercuotono sulla sentenza”, carenze non colmate in sede di chiarimenti. Questa conclusione era rafforzata dal fatto che non erano state consideratė le risultanze della prima perizia e che le conclusioni della seconda erano sorrette o da assiomi non dimostrati e dalla "particolare avarizia delle considerazioni relative all'incidenza invalidante dell'infermità nel caso concreto". In particolare il consulente aveva attribuito le seguenti percentuali di invalidità: 15% all'artrosi, 20 alla gonartrosi, 20% all'ipertensione responsabile di una iniziale sofferenza 2 L cardiaca, 10% alla steatosi epatica, anche se riconosciuta di non notevole entità>, 10% all'obesità lieve, 10% alla bronchite. A ciò si aggiunge il giudizio apodittico che “senza dubbio" il periziando presentava una invalidità superiore ai due terzi. Chiamato una prima volta a chiarimenti, il consulente ་་་ aveva illustrato una serie di fenomeni "generalmente presenti" nell'artrosi, senza nulla dire sulla incapacità lavorativa nel caso concreto;
per l'ipertensione aveva parlato di "iniziale" sofferenza cardiaca;
per la bronchite, pur ammettendo che "non ha ancora procurato danni”, aveva precisato che "se non adeguatamente curata હૈ suscettibile di progressivo peggioramento;
per la steatosi aveva detto che non era negabile "una certa capacità invalidante”; per l'obesità il consulente non aveva chiarito come la stessa potesse concorrere a determinare l'invalidità fin da un decennio precedente, anche se poi in sede di nuovi chiarimenti aveva fatto riferimento ad un certificato del 1985. Chiarimenti generici aveva fornito il consulente anche per le altre malattie, fino a dichiarare che le stesse "verosimilmente" già esistevano fin dall'epoca della domanda amministrativa. Il Tribunale tuttavia aveva ritenuto di aderire integralmente alle conclusioni diagnostiche dell'ausiliare. La sentenza, come la perizia, non giustificavam il pagamento di ingenti arretrati in favore di una soggetto "la cui invalidità è 3 ancora tutta da dimostrare o, almeno, da motivare". La sentenza quindi doveva essere cassata • Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: "in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica, sotto il profilo formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza a determinino un vizio di motivazione della sentenza e denunciabile in cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella di parte” (Cass. n. 225 del 10/1/2000). Il principio, condiviso dal Collegio, è applicabile anche al caso di difformità fra la consulenza di secondo grado rispetto a quella espletata in primo grado, specie se la censura si fonda, come nella specie, su critiche generiche, che non toccano il punto centrale della sentenza impugnata e cioè la valutazione delle varie affezioni (già singolarmente esaminate, con la 4 _ specificazione dell'incidenza percentuale che ciascuna di esse ha nel processo invalidante) come "fattore patologico unitario”, che riduce la capacità di lavoro nei limiti previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto. In sostanza, l'unica censura che viene mossa è la genericità di alcune valutazioni del consulente, anche in sede di chiarimenti, senza però che da parte del ricorrente vengano poste in evidenza deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e contraddittorie 0 scientificamente errate. Il ricorso si fonda su valutazioni di fatto incensurabili in cassazione e sulla generica preferenza accordata alla consulenza di primo grado che, “sulla base del medesimo quadro morboso accertato in appello, aveva escluso l'invalidità pensionabile". Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, perché l'altra parte non si è costituita in giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spesedel presente giudizio di legittimità. Roma 21 novembre 2000 CONSIG IERE EST. IL PRESIDENTE можно анторомий Stal IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositate in Cancelleria -- 8 FEB. 2001 oggi, A ABORATORE PLCA M E R CANCELLERIA P U S