Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 1
Anche all'imputato minorenne è possibile applicare la pena pecuniaria in sostituzione delle pene detentive brevi (fino a tre mesi) in base all'art. 53 legge n. 689 del 1981. Infatti, l'art. 30 delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni non ha dettato una disciplina interamente sostitutiva delle disposizioni fissate per i maggiorenni ma s'è limitato ad ampliare la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata elevando il tetto della pena detentiva da un anno a sei mesi a due anni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/1999, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Bruno Frangini Presidente del 12/02/1999
1. Dott. Vito Savino Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Federico " N.472
3. " Antonio Spagnuolo " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo Sepe " N.20819/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IC NA nata a [...] il [...]
AVVERSO
La sentenza della Corte di appello di Torino - sezione penale per i minorenni del 10 marzo 1998
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso Sentita la relazione fatta dal consigliere A. Spagnuolo Udito il Pubblico Ministero nella persona dell'avv. generale dott. Filippo Fiore che ha concluso per l'annullamento parziale udito il difensore Avv. Enrico Falcolini del foro di Roma La Corte rileva.
Con la sentenza indicata in epigrafe, procedendosi con il rito di cui all'art. 599 c.p.p., è stata confermata la decisione in data 9/10/1997 del G.u.p. presso il Tribunale per i minorenni di Torino, affermativa, in sede di giudizio abbreviato, della penale responsabilità dell'attuale ricorrente in ordine al reato di concorso in tentato furto aggravato (artt. 110, 56, 624 e 625 n. 1 c.p.). Con il ricorso si deduce un mezzo di annullamento per erronea applicazione della legge penale derivante dalla mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 l. 689181 e in subordine si eccepisce la questione di legittimità costituzionale dell'art.30 co.11 D.P.R. 448/88, ove interpretato nel senso indicato dalla Corte di merito.
Il ricorso, ad avviso del collegio, è fondato.
Invero il giudice dell'appello ha rigettato la richiesta di conversione sul presupposto che alla possibilità della sostituzione in parola osterebbe "il disposto dell'art. 30 D.P.R. 448/88, il quale non prevede fra le sanzioni sostitutive applicabili nei confronti di imputati minorenni la pena pecuniaria, ma solamente la semidetenzione e la libertà controllata". Tale interpretazione non può essere condivisa. Infatti dall'omesso riferimento nella citata norma non può farsi discendere l'impossibilità di applicare all'imputato minorenne la disposizione generale di cui all'art. 53 l. 689/81, che disciplina fra l'altro la sostituzione delle pene detentive brevi (fino a tre mesi) con la pena pecuniaria della specie corrispondente. E ciò per le seguenti ragioni. Il riferito art. 30 delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni non ha inteso dettare una disciplina interamente sostitutiva delle disposizioni fissate per i maggiorenni, ma, coerentemente con le linee di tendenza dell'odierno diritto minorile, si è limitato ad ampliare con il co.1 la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata fissando il nuovo tetto della pena detentiva fino a due anni (elevando in tal modo i limiti rispettivi di un anno e sei mesi previsti dalla disposizione di carattere generale contenuta nella citata l. 689/91), a delineare con il co.2 una disciplina specifica della relativa fase esecutiva. Il ritenere invece che, per effetto della nuova norma, non sia più consentito, in presenza delle necessarie condizioni, applicare la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria creerebbe una situazione di innegabile irragionevolezza con riferimento alla più ampia latitudine prevista appunto per la semidetenzione e la libertà controllata e mai si concilierebbe con l'affermazione contenuta nella Relazione, che ha accompagnato il D.P.R. 448/88, secondo cui ogni forma di intervento nei confronti di imputati minorenni "mai deve dare luogo a un minus di garanzie rispetto a quelle riconosciute ai maggiorenni". D'altronde a quest'ultimo principio si è sempre ispirata la Corte costituzionale, che ha avuto modo di affermare più volte che il trattamento può essere differenziato soltanto a favore del minore (v. recentemente sent. 324/98 in tema di art. 222 c.p. e sent. 296/97 relativa all'art. 30 bis dell'ordinamento penitenziario). In definitiva deve quindi ritenersi, per le suesposte ragioni, che anche l'imputato minorenne possa giovarsi della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria prevista dall'art. 53 1.689191.
Sussistendo pertanto il denunciato vizio, la sentenza va annullata, limitatamente al capo impugnato, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Milano-sezione per i minorenni (non essendovi presso la Corte territoriale di Torino altra sezione specializzata), che dovrà tener conto del principio precedentemente enunciato.
P. Q. M.
La Corte visti gli artt. 615 e 623 c.p.p. annulla l'impugnata sentenza limitatamente al capo impugnato con rinvio alla Corte di appello di Milano-sezione penale per i minorenni per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999