Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
Non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 586 cod. proc. pen., posto che il primo provvedimento ha funzione accessoria e meramente integrativa rispetto al secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2014, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 15/10/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 1557
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 19461/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.A. , nato a (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza dell'8 aprile 2014 emessa dal Tribunale di Milano;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il sostituto procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. R.A. , condannato con sentenza del 7 aprile 2014 emessa dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 570 c.p., ha proposto ricorso immediato per cassazione contro l'ordinanza emessa l'8 aprile 2014 con cui i giudici hanno provveduto a correggere il dispositivo della sentenza che aveva omesso di pronunciarsi sulle domande della parte civile, condannando l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, nonché alla refusione delle spese del grado, disponendo inoltre una provvisionale.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 130, 538 e 547 c.p.p., contestando la integrazione del dispositivo relativo alle domande della parte civile, sottolineando che l'unico rimedio esperibile rispetto alla omessa pronuncia su tali domande sarebbe stata l'impugnazione della sentenza, dovendo escludersi che una tale omissione costituisca un errore materiale correggibile con la procedura prevista dagli artt. 547 e 130 c.p.p.. Ne consegue, secondo il ricorrente, l'abnormità dell'ordinanza integrativa.
Con un altro e subordinato motivo ha denunciato la violazione degli artt. 127 e 130 c.p.p., rilevando come, anche ad ammettere l'esperibilità del ricorso alla procedura ex art. 547 c.p.p., i giudici avrebbero dovuto comunque osservare la procedura camerale e non procedere de plano. L'inosservanza della procedura prevista dall'art. 127 c.p.p., commi 1 e 3, ha determinato la nullità dell'ordinanza.
Infine, ha dedotto anche la violazione dell'art. 125 c.p.p., rilevando che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha impugnato la sola ordinanza di correzione dell'errore materiale, ma in base al principio generale contenuto nell'art. 586 c.p.p., deve escludersi che possa essere proposta impugnazione dell'ordinanza in via autonoma, avulsa dalla sentenza. Infatti, l'ordinanza - in particolare quella in oggetto - ha comunque una funzione accessoria rispetto al provvedimento principale, pertanto non è dotata di un contenuto autosufficiente e ad essa non può riconoscersi vita processuale autonoma, assolvendo una funzione di mera integrazione, sicché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza (in questo senso, Sez. 2^, 14 novembre 2006, n. 281 , Lamberti).
La dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso preclude l'esame delle censure ivi contenute sulla stessa natura dell'integrazione disposta - se cioè possa essere ritenuta correzione di errore materiale - e sui limiti legali della correzione stessa, questioni che restano impregiudicate.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2015