Sentenza 1 agosto 2003
Massime • 1
L'art. 168 cod. strad., riguardante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, nel testo applicabile "ratione temporis" prima delle modifiche introdotte dall'art. 20 D.Lgs. n. 507 del 1999, consta di tre gruppi di precetti e conseguenti previsioni sanzionatorie, stabilite, rispettivamente, ai commi settimo, ottavo e nono, nonché, quanto a quest'ultimo, anche attraverso il rinvio ai precetti contenuti nei commi secondo, terzo e quarto. Pertanto, il ricorso per cassazione del Comune, proposto avverso la sentenza del Tribunale che ha annullato il verbale della Polizia municipale, contenente l'accertamento di una violazione dell'art. 168, in riferimento all'inosservanza del "marginale" n. 10321 dell'Allegato B alla direttiva Comunitaria n. 94/55/CE del 21 novembre 1994, per la sosta di un semirimorchio vuoto, ma non "bonificato" dai residui di carburante trasportato, in quanto privo dei necessari riferimenti ad alcuno dei diversi precetti contenuti nell'art. 168, ed alle fonti normative nazionali ivi richiamate per la loro integrazione, è inammissibile perché non consente di identificare quale sia la regola normativa che si assume violata dall'utente della strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11733 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Ant. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di GENOVA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, presso l'avv. Enrico ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Livia DAPELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UV VO, elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Trogo n. 21, presso l'avv. Stefania CASANOVA, unitamente all'avv. Ennio PISCHEDDA, che lò rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 11108 del 1999 del 1 settembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito l'avv. Cesare IOPPOLI, per delega dell'Avv. Enrico ROMANELLI;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO, il quale ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo e l'accoglimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AV CA proponeva opposizione contro il verbale di accertamento del Comando di Polizia Municipale di Genova del 23 febbraio 1999, contenente la contestazione dell'avvenuta violazione dell'art. 168 Codice della Strada (però, erroneamente citato nel verbale, come art. 169), per aver lasciato in sosta irregolare un semirimorchio-cisterna vuoto, ma non bonificato. A seguito di tale rilievo, al proprietario del mezzo, erano state ritirate anche le carte di circolazione.
2. Il tribunale di Genova annullava il verbale, sulla base del presupposto di fatto che il veicolo-cisterna era risultato vuoto, e compensava le spese.
3. Contro la sentenza del Tribunale propone ricorso il Comune di Genova, facendo valere tre mezzi di gravame, cui resiste, con controricorso, il proprietario del veicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (con il quale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto) il Comune ricorrente assume che il presupposto fattuale sulla base del quale è stata resa la decisione di primo grado sarebbe erroneo poiché il verbale dei vigili urbani aveva avvertito l'autore della violazione amministrativa che il semirimorchio lasciato in sosta irregolare, pur essendo vuoto, non era stato "bonificato". Tale errore, qualificato come errore di diritto, in relazione ai presupposti impliciti della decisione impugnata, comporterebbe o la correzione della motivazione ovvero la cassazione della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.
2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale deduce nullità della sentenza o del procedimento) il Comune ricorrente deduce l'esistenza di vizi, verificatisi durante il corso del processo, e incidenti sulla sentenza di primo grado.
3. Con il terzo motivo (con il quale deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) il Comune ricorrente deduce che la decisione non avrebbe esaminato i punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, e che dalla stessa non emergerebbe il ragionamento posto a base della decisione. In particolare, mancherebbe l'esame della denunciata violazione della c.d. normativa ADR (appendice B), contestata dal verbale dei Vigili Urbani, rispetto al pericolo di incendio.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
4.1. Non solo è inammissibile il secondo motivo, perché assolutamente generico e privo di ogni specificazione su quali siano state le violazioni, gli "errores in procedendo" che avrebbero viziato la decisione del giudice di merito, ma lo sono anche gli altri due, i quali vanno congiuntamente trattati per economia di giudizio e semplificazione del ragionamento.
4.2. Si assume che il giudice di merito avrebbe violato e falsamente applicato alcune norme giuridiche che non vengono neppure identificate (primo motivo) e che, nella motivazione della sentenza impugnata, mancherebbe l'esame della c.d. normativa ADR (appendice B), contestata dai Vigili Urbani nel verbale di accertamento portato all'esame del giudice di pace, della quale non viene fornita alcun'altra indicazione al di fuori di tale generica informativa. Ebbene, anche a voler identificare tale complesso normativo nell'Allegato B alla Direttiva comunitaria n. 94/55/CE del 21 novembre 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto merci pericolose su strada, che pure si articola in numerosissimi "marginali" e che è stato aggiornato attraverso, mutevoli interventi, nella forma del decreto ministeriale (delle quali indicazioni nulla si dice nel ricorso per Cassazione, oltre che nel verbale impugnato davanti al giudice di pace), non si comprende quale parte dell'art. 168 del Nuovo codice della strada è chiamato a sanzionare l'inosservanza al "marginale" n. 10321, nelle, prescrizioni del quale è da far rientrare il comportamento materiale ascritto al proprietario e conducente del veicolo abbandonato in una piazzola di sosta, con modalità irregolari. Infatti, l'art. 168 del Nuovo codice della strada, che consta di tre blocchi di previsioni sanzionatorie (quelle stabilite, rispettivamente, dai commi 7, 8 e 9 dell'art. in esame) era, al momento del fatto, privo di talune disposizioni (come il comma 8-bis) e, per le altre, conosceva una diversa formulazione, anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 20 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. A sua volta, la. previsione sanzionatoria di cui al comma 9, attraverso il rinvio ai precetti costituiti dai commi 2 ovvero 3 e 4, dello stesso articolo, costituisce l'epilogo punitivo di regole aventi diversa natura e consistenza. Orbene, sia il ricorso per Cassazione che il verbale oggetto del giudizio di merito (il quale pure avrebbe dovuto indicare gli "estremi precisi e dettagliati della violazione", come vuole l'art. 201, primo comma, del codice stradale e la "citazione della norma violata", come stabilisce l'art. 383, comma 1, del regolamento a detto codice) sono privi di qualsivoglia richiamo ad alcuna delle tre previsioni sanzionatorie (onde non è possibile intendere il senso del primo neppure alla luce del secondo) e, quindi, non è dato pervenire alla identificazione della regola violata (fra tutte quelle contenute nell'ambito del citato art. 168 del Codice stradale, in riferimento all'Allegato B (pure mutevole) della Direttiva comunitaria n. 94/55/CE del 21 novembre 1994, che si assume infranta dal contravventore. Tale difetto si palesa centrale ai fini della decisione della causa atteso che i tre blocchi sanzionatori menzionati assumono, a presupposto della violazione, fatti - anche aventi natura normativa ciascuno di diversa natura e rilevanza (l'art. 168, infatti, fa riferimento alla osservanza di:
prescrizioni relative all'imballaggio e alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose in base agli allegati di cui al comma 1 dell'art. 168; altre misure applicative, stabilite con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno ovvero solo dal Ministro dei trasporti;
condizioni per il trasporto di merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, non comprese nel primo comma, ma ad essi assimilabili e stabilite, con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità, ecc.). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile perché, senza tali necessarie indicazioni, utili a circoscrivere, anche attraverso l'esatta delimitazione del presupposto di normazione secondaria, il thema decidendum portato alla cognizione di questa Corte, non è noto comprendere e, quindi trattare, le censure sollevate contro la decisione di merito.
5. Ravvisandosi nei fatti narrati giusti motivi, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 25 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2003