CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15950 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 192/2026 UP - 29/01/2026 R.G.N. 34923/2025 sul ricorso proposto da: IN NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AF IR che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Depositata in Cancelleria - 4 PilAG, 2028 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15950 Anno 2026 Presidente: GENTILI AN Relatore: CALABRETTA AR SA Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputata, tramite difensore, propone ricorso avverso la sentenza emessa il 2 aprile 2025 dalla Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, rideterminava la pena alla stessa applicata per due ipotesi di reato ex art. 5 d. Igs. n. 74/00 (omessa dichiarazione dei redditi) commessi quali intestataria della omonima ditta individuale, relativi all'anno 2012 e all'anno 2013 (fatti commessi, rispettivamente, in data 30.12.2013 e 30.12.2014 come da contestazione). Il ricorso articola un unico motivo di censura, formulato in relazione all'inosservanza della legge penale con rifermento alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di entrambi i reati contestati, in ragione del decorso del termine decennale massimo e, ad avviso del ricorrente, in carenza di eventi rilevanti ai fini della sospensione del relativo decorso. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Piccirillo, con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato con riferimento alla sola imputazione di cui al capo A), inammissibile con riferimento al capo B). 2. Dalla lettura degli atti del procedimento, e, in particolare dalla lettura della sentenza di primo grado, non contestata sul punto, emerge come il dibattimento sia stato rinviato su istanza del difensore dall'udienza dell'8 luglio 2021 all'udienza del 17 marzo 2022. In virtù di tale rinvio, disposto su istanza della difesa, il dibattimento è rimasto quindi sospeso per 252 giorni, computati secondo il calendario comune in ossequio alla indicazione di questa Corte per la quale in tema di calcolo della prescrizione, il conteggio del periodo di sospensione del dibattimento deve essere effettuato secondo il calendario comune, con riferimento ai giorni e non ai mesi e nel computo del termine deve essere considerato il giorno dell'udienza rinviata e non quello dell'udienza di rinvio. (Sez. 4, n. 5599 del 25/10/2022, dep. 2023, Emili, Rv. 284351 - 01) 3. Ne consegue che, quanto alla imputazione di cui al capo A), alla data di emissione della senza di appello (2 aprile 2025) risultava integralmente decorso il termine massimo di prescrizione, (venuto a scadere in data 7 settembre 2024) computato in anni dieci decorrenti dal 30 dicembre 2013, con aggiunta di giorni 252 di sospensione del dibattimento su istanza del difensore. Sul punto va infatti osservato che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, onsig Il MARI Il Presidente AN GE T%--1 iere estensore NA CALABRETTA di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74/00, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 01; Sez. 4, n. 24961 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229 - 01; Sez. 3, n. 17120 del 20/01/2015, Nicosi, Rv. 263251 - 01). 4. Diversamente, alla data di emissione della sentenza impugnata, non risultava integralmente decorso il termine di prescrizione del delitto di cui al capo B), scadente alla data dell'8 settembre 2025, computato sommando al termine decennale massimo decorrente dalla data del 30.12.2014, la sospensione del dibattimento, sempre pari a 252 giorni, sicché il motivo di ricorso è, sul punto, manifestamente infondato. Come chiarito, infatti, dalla Corte di cassazione nella sua massima composizione, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 3. All'esito della declaratoria di prescrizione per il capo A), ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 620, comma 1, lett. 0, deve rideterminarsi la pena inflitta per il capo B): per l'effetto, stabilita in anni uno di reclusione la pena base, pari al minimo edittale previsto dalla legge all'epoca della commissione del fatto, applicata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute nella loro massima estensione, si ridetermina la pena per il capo B) in mesi otto di reclusione. Si conferma la sentenza appellata nella parte relativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) della rubrica per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena per il residuo reato in mesi 8 di reclusione. Così è deciso, 29/01/2026
sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AF IR che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Depositata in Cancelleria - 4 PilAG, 2028 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15950 Anno 2026 Presidente: GENTILI AN Relatore: CALABRETTA AR SA Data Udienza: 29/01/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputata, tramite difensore, propone ricorso avverso la sentenza emessa il 2 aprile 2025 dalla Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, rideterminava la pena alla stessa applicata per due ipotesi di reato ex art. 5 d. Igs. n. 74/00 (omessa dichiarazione dei redditi) commessi quali intestataria della omonima ditta individuale, relativi all'anno 2012 e all'anno 2013 (fatti commessi, rispettivamente, in data 30.12.2013 e 30.12.2014 come da contestazione). Il ricorso articola un unico motivo di censura, formulato in relazione all'inosservanza della legge penale con rifermento alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di entrambi i reati contestati, in ragione del decorso del termine decennale massimo e, ad avviso del ricorrente, in carenza di eventi rilevanti ai fini della sospensione del relativo decorso. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Piccirillo, con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato con riferimento alla sola imputazione di cui al capo A), inammissibile con riferimento al capo B). 2. Dalla lettura degli atti del procedimento, e, in particolare dalla lettura della sentenza di primo grado, non contestata sul punto, emerge come il dibattimento sia stato rinviato su istanza del difensore dall'udienza dell'8 luglio 2021 all'udienza del 17 marzo 2022. In virtù di tale rinvio, disposto su istanza della difesa, il dibattimento è rimasto quindi sospeso per 252 giorni, computati secondo il calendario comune in ossequio alla indicazione di questa Corte per la quale in tema di calcolo della prescrizione, il conteggio del periodo di sospensione del dibattimento deve essere effettuato secondo il calendario comune, con riferimento ai giorni e non ai mesi e nel computo del termine deve essere considerato il giorno dell'udienza rinviata e non quello dell'udienza di rinvio. (Sez. 4, n. 5599 del 25/10/2022, dep. 2023, Emili, Rv. 284351 - 01) 3. Ne consegue che, quanto alla imputazione di cui al capo A), alla data di emissione della senza di appello (2 aprile 2025) risultava integralmente decorso il termine massimo di prescrizione, (venuto a scadere in data 7 settembre 2024) computato in anni dieci decorrenti dal 30 dicembre 2013, con aggiunta di giorni 252 di sospensione del dibattimento su istanza del difensore. Sul punto va infatti osservato che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, onsig Il MARI Il Presidente AN GE T%--1 iere estensore NA CALABRETTA di cui all'art. 5 d. Igs. n. 74/00, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884 - 01; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016, Pasquali, Rv. 268189 - 01; Sez. 4, n. 24961 del 03/03/2016, Villabuona, Rv. 267229 - 01; Sez. 3, n. 17120 del 20/01/2015, Nicosi, Rv. 263251 - 01). 4. Diversamente, alla data di emissione della sentenza impugnata, non risultava integralmente decorso il termine di prescrizione del delitto di cui al capo B), scadente alla data dell'8 settembre 2025, computato sommando al termine decennale massimo decorrente dalla data del 30.12.2014, la sospensione del dibattimento, sempre pari a 252 giorni, sicché il motivo di ricorso è, sul punto, manifestamente infondato. Come chiarito, infatti, dalla Corte di cassazione nella sua massima composizione, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). 3. All'esito della declaratoria di prescrizione per il capo A), ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 620, comma 1, lett. 0, deve rideterminarsi la pena inflitta per il capo B): per l'effetto, stabilita in anni uno di reclusione la pena base, pari al minimo edittale previsto dalla legge all'epoca della commissione del fatto, applicata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute nella loro massima estensione, si ridetermina la pena per il capo B) in mesi otto di reclusione. Si conferma la sentenza appellata nella parte relativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) della rubrica per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena per il residuo reato in mesi 8 di reclusione. Così è deciso, 29/01/2026