Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
In sede esecutiva la nomina del difensore di fiducia effettuata nella fase di cognizione non spiega automaticamente i suoi effetti, salvo che per quanto riguarda la notifica dell'ordine di esecuzione e del relativo decreto di sospensione, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 656 cod. proc. pen., norma preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2006, n. 36797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36797 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/09/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2723
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 010982/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO SE NT, N. IL 20/01/1958;
avverso ORDINANZA del 23/01/2006 TRIB. SEZ. DIST. di MILAZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. LUIGI CIAMPOLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
MO SE NT ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 23.1.2006 dal Tribunale di Barcellona P. di G. - Sezione Distaccata di Milazzo - con la quale, in procedimento ex art. 665 c.p.p. e segg., è stata respinta la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato relativamente ad alcune condanne inflitte al medesimo dallo stesso tribunale e da altri giudici, ed è stato precisato che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, disposta con sentenza del 26.9.2002, definitiva il 25.10.2005, si riferiva alle pene inflitte con sentenza del 12.2.1996 e con altre due sentenze emesse entrambe il 22.5.1996 del Pretore di Messina per reati ritenuti legati tra di loro dal vincolo della continuazione.
Il suddetto tribunale ha ritenuto che non era configurabile l'unicità del disegno criminoso relativamente alle condanne di cui sopra, in quanto si trattava di condotte diverse e disomogenee, consumate con modalità differenti ed a notevole distanza di tempo (oltre otto anni), non potendosi ritenere rilevante il riferimento, fatto dal richiedente, alle asserite difficoltà economiche, assunte come movente unico delle condotte criminose, sicché difettava qualsiasi elemento idoneo a far ritenere che i reati fossero riconducibili ad un'unica ideazione iniziale.
Ha dedotto il ricorrente:
1) violazione di legge, con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata, sul rilievo che l'avviso di trattazione del procedimento era stato notificato ad un difensore nominatogli d'ufficio anziché al difensore di fiducia che lo aveva assistito nel giudizio di cognizione, nonostante egli avesse poi nominato un altro difensore di fiducia per la fase di esecuzione;
2) violazione dell'art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p., sotto il profilo che, ai fini dell'eventuale riconoscimento della unicità del disegno criminoso, erano irrilevanti sia l'eterogeneità della condotta che la distanza cronologica tra i fatti, dovendosi nella specie ravvisare comunque la continuazione attesa l'unicità del movente, rappresentato dalle difficoltà economiche nelle quali egli si era dibattuto;
3) violazione di legge, sul rilievo che la sentenza divenuta esecutiva per ultima (quella emessa il 26.9.2002 dal Tribunale di Barcellona P. di G. - Sez. Dist. di Milazzo - che aveva comportato la competenza, come giudice dell'esecuzione, del tribunale predetto e che aveva determinato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con le precedenti sentenze del 12.2.1996 e del 22.5.1996) era da considerare in realtà sub indice, per il motivo che egli aveva presentato alla Corte di Appello di Messina la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per proporre ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, sicché il tribunale adito avrebbe dovuto ravvisare evidenti motivi di opportunità per sospendere la procedura in attesa della decisione sulla predetta istanza;
4) violazione dell'art. 168 c.p., per essere stata la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice della cognizione con la sentenza 26.9.2002 in assenza delle condizioni previste dalla suindicata disposizione normativa, errore che avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice della esecuzione. Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è del tutto privo di fondamento, per cui va respinto.
Innanzitutto, in relazione al primo motivo di gravame, va precisato che, come esattamente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, la nomina del difensore di fiducia per la fase di cognizione non estende automaticamente i suoi effetti alla fase della esecuzione, salvo che per quanto riguarda la notifica dell'ordine di esecuzione e del relativo decreto di sospensione, secondo quanto previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 5, norma che è preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste (in tal senso, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 30366 del 22.5.2003, Carraio;
Sez. 4^, sent. n. 28950 dell'11.4.2002, Rizzo;
Sez. 1^, sent. n. 2109 del 21.3.2000, Traballi, ecc.). Pertanto, non ha alcun senso sostenere, come fa il ricorrente, che l'avviso per l'udienza di trattazione del procedimento andava notificato sia al difensore di fiducia nominato per la fase di cognizione, che a quello nominato per la fase esecutiva. In ordine al secondo motivo di doglianza va osservato che il ricorrente, per altro mediante argomentazioni piuttosto vaghe, ha lamentato la non conformità a legge delle argomentazioni esposte dal giudice a quo, sol perché non avrebbe tenuto conto della medesimezza del movente.
In realtà il giudice suddetto ha escluso che nella fattispecie si potesse configurare la continuazione sulla base di argomentazioni più che ragionevoli e plausibili, come la constatazione circa la mancanza di prove in ordine alla sussistenza dell'identità di disegno criminoso e l'esistenza di elementi che inducevano anzi ad escluderla.
La distanza di tempo tra un episodio e l'altro, la disomogeneità delle condotte e le diverse modalità di commissione degli episodi criminosi sono tutti elementi concreti, in ordine ai quali non si configura alcun vizio, ne' di natura logica ne' di natura giuridica, essendosi fatta corretta applicazione di principi giurisprudenziali ormai consolidati e più volte riaffermati.
Come è noto, infatti, ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, ma è invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali.
A ciò si aggiunga che la inesistenza di un medesimo disegno criminoso non può essere seriamente contestata, come sembra volere fare il ricorrente, facendo riferimento alle difficoltà economiche nelle quali egli si sarebbe dibattuto.
In ogni caso, l'identità del movente è comunque insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto.
Anche il terzo motivo di gravame appare privo di fondamento. La circostanza che fosse stata presentata istanza di rimessione in termini in relazione alla sentenza che, essendo divenuta esecutiva per ultima, serviva ad individuare il giudice dell'esecuzione, non comportava affatto, come in contrario sostenuto dal ricorrente, ne' la sospensione della esecuzione ne', tanto meno, la sospensione del procedimento ex art. 665 c.p.p. che era stato iniziato. L'incontestabile esistenza del giudicato formale impediva l'emissione di qualsiasi provvedimento, non espressamente previsto dalla legge, che ne menomasse l'efficacia. Solo l'eventuale accoglimento della domanda di restituzione nel termine per impugnare avrebbe potuto porre nel nulla l'esistenza del giudicato, con le conseguenze del caso ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 7. Ciò è tanto vero che anche l'elemento temporale di riferimento, del quale occorre tenere conto per stabilire il momento di decorrenza del termine prescrizionale, è in ogni caso costituito dalla data nella quale la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, e la eventuale successiva presentazione della domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza non comporta lo spostamento del momento iniziale del periodo prescrizionale dalla data di passaggio in giudicato della condanna a quella di irrevocabilità dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di restituzione nel termine (in tal senso, v. Cass., Sez. 3^, sent. n. 3736 del 24.11.2000, Di Rocco). Parimenti infondato appare il quarto motivo di ricorso. Ed invero, l'ultima sentenza di condanna (quella emessa il 26.9.2002 dal Tribunale Monocratico di Milazzo) riguardava fatti commessi entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato delle altre tre, dal momento che queste ultime erano divenute esecutive il 10.4.1996, la prima, ed il 30.7.1996 le altre due, mentre i fatti successivi sono stati posti in essere il 29.9.2000. Appare quindi evidente che ciò comportava comunque ipso iure, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, la revoca del beneficio concesso con le precedenti sentenze,
e tale revoca poteva essere disposta anche in sede esecutiva ancor prima della modifica introdotta con la L. n. 128 del 2001. È del tutto errata la tesi del ricorrente, secondo cui bisognava fare riferimento alla data di emissione dell'ultima sentenza, in quanto, come appare evidente anche da una semplice lettura della disposizione in esame, occorre fare riferimento, ai fini della revoca del delitto e non alla data della sentenza di beneficio, alla data di commissione del successivo condanna per tale ultimo reato.
Era quindi sufficiente dare atto della sequenza cronologica delle sentenze e dei relativi reati con esse, giudicati perché scattasse ipso iure la revoca del beneficio.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente Mondì al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2006