Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 1
Il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale; termine che, con riferimento alla dichiarazione 2008 relativa al periodo di imposta 2007, deve essere individuato nel 30 settembre 2008, anzichè nell'ordinario 31 luglio, per effetto della proroga disposta dall'art. 3 del D.L. n. 97 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2008.
Commentari • 2
- 1. La proroga per la dichiarazionehttps://www.fiscooggi.it/
- 2. Il tempo dell'illecitoAldo Andrea Presutto · https://www.studiocataldi.it/ · 29 ottobre 2025
La fine dell'illecito eterno Per lungo tempo, la mancata emissione della fattura era considerata un illecito permanente, suscettibile di produrre conseguenze disciplinari anche a distanza di anni. Questa interpretazione alimentava un senso di incertezza tra gli avvocati, soprattutto per coloro che operano in regime forfettario o che non sono soggetti agli obblighi IVA. La sentenza n. 162/2025 segna una svolta significativa: il Consiglio Nazionale Forense stabilisce che l'illecito disciplinare si prescrive con il termine utile per la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il compenso è stato percepito, fissando così un limite oggettivo e misurabile alla responsabilità disciplinare. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2016, n. 48578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48578 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
48 5 7 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da 2502 Elisabetta Rosi - Presidente - Sent. n. sez. Angelo M. Socci UP 19/7/2016 R.G.N. 24378/2016 Antonella Di Stasi Enrico Mengoni Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UA FI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/7/2015 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo c); inammissibilità nel resto;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Bellomo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10/7/2015 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa il 12/11/2013 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di UR LI e FI UA in ordine al reato loro ascritto al capo b) della rubrica, perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena - quanto al reato sub c) (art. 5, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74), contestato al secondo nella misura di un anno e quattro mesi di - reclusione;
assolveva TO OT dall'imputazione di cui al capo f), relativamente all'anno 2007, perché il fatto non costituisce reato.
2. Propone ricorso per cassazione il UA, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione dell'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000; mancanza di motivazione. La Corte di appello, al pari del Tribunale, avrebbe imputato al ricorrente la violazione in esame (quale reato omissivo proprio ed istantaneo) sebbene questi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed i.v.a. 2007 non fosse tenuto all'incombenza; ed - invero, a fronte di una scadenza originariamente fissata al 30/10/2008 (31/7/2008+90 giorni di tolleranza), lo stesso era cessato dalla carica di legale rappresentante di "A.T.I. s.p.a." il precedente 29/9/2008, sì che nessuna omissione gli poteva esser contestata. Entrambe le sentenze di merito, inoltre, non avrebbero considerato pur a fronte di specifica indicazione contenuta - nell'atto di gravame che il d.l. 3 giugno 2008, n. 97 (poi convertito dalla I. 2 agosto 2008, n. 129) aveva prorogato i termini di presentazione in oggetto al 30/9/2008, sicché alla citata data del 29/9/2008 non era ancora maturato neppure il termine "ordinario". Ancora, la sentenza di appello avrebbe comunque riconosciuto la responsabilità del ricorrente in termini concorsuali, ma di ciò non emergerebbe se non un'affermazione palesemente apodittica;
erronea applicazione dell'art. 2, d. lgs. n. 74 del 2000. Con riguardo a - questo reato, oggetto di declaratoria di improcedibilità per prescrizione, la Corte di merito non avrebbe valutato che la dichiarazione contestata non era stata presentata dal UA;
la data di cui all'imputazione (30/10/2006), infatti, costituirebbe soltanto il termine ultimo per la presentazione del documento, invero già avvenuta in precedenza per mano di altro soggetto;
manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe negato il beneficio con motivazione illogica, ossia riconoscendo in capo al UA un ruolo di concorrente nel reato, per aver realizzato un "antecedente logico necessario di rilevanza penale" dell'omissione contestata;
quel che, per contro, avrebbe dovuto costituire un'attenuante, non già un motivo di maggior critica. Da censurare sul punto, inoltre, risultava anche la pronuncia di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta parzialmente fondato. 2 a Con riguardo innanzitutto alla seconda doglianza, relativa alla violazione dell'art. 2, d. lgs. n. 74 del 2000, osserva il Collegio che la stessa dietro la - parvenza di una violazione di legge di fatto invoca a questa Corte una diversa ed alternativa valutazione delle medesime emergenze istruttorie (testimoniali e documentali, diffusamente riportate) già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una lettura nuova e più favorevole. Il che, però, non è consentito.
4. Al riguardo, infatti, occorre sottolineare che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende (tra le varie, Sez. 3, n. 46526 del 28/10/2015, Cargnello, Rv. 265402; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, Bruzzaniti ed altri, Rv. 264396). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi;
ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). A ciò si aggiunga, peraltro, che la doglianza che in nulla coinvolge il merito della vicenda, da ritenersi pertanto non contestato - si fonda su un presupposto (fattuale) del tutto indimostrato: ossia che la dichiarazione dei redditi di imposta 2006 contenente elementi passivi fittizi per 12 milioni di euro, con evasione i.v.a. per 2 milioni di euro, giusta fatture per operazioni inesistenti analiticamente indicate nel capo di imputazione fosse stata presentata da soggetto diverso dal UA, e prima che questi assumesse la carica di legale rappresentante dell'"A.T.I. s.p.a.", il 10/10/2006. Trattasi, invero, di un'asserzione priva di ogni riscontro e, peraltro, indicata dallo stesso ricorrente in termini ipotetici ed eventuali. Quel che emerge dal passaggio con il quale lo stesso lamenta che la Corte di merito avrebbe omesso di verificare se l'imputato fosse lo stesso soggetto che aveva sottoscritto la dichiarazione annuale di imposta anno 2005, che, peraltro, non risulterebbe mai acquisita agli atti»; in uno, poi, con la conclusione secondo cui «in assenza di prova contraria, è presumibile che (la dichiarazione, n.d.e.) sia stata presentata entro lo scadere ordinario del 31 luglio 2006». 3 Ne consegue che la declaratoria di estinzione per prescrizione sul punto, di cui alla sentenza di appello, non può esser censurata nei termini richiesti;
sentenza che, peraltro, ha risposto alla medesima censura in modo congruo e non manifestamente illogico, ossia rilevando che- a prescindere dal soggetto che forma o predispone la dichiarazione la stessa deve essere imputata nel suo contenuto ai vertici sociali, «tenuto conto dei notevoli risvolti che ciò ha sulla gestione, sull'andamento e, soprattutto, sui "bilanci"» dell'ente.
5. Fondato, per contro, risulta il primo motivo, concernente la violazione dell'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000. Al riguardo, occorre premettere che, per costante indirizzo di questa Corte, il delitto di omessa dichiarazione dei redditi o i.v.a. costituisce un reato omissivo proprio, che può essere commesso soltanto da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato alla relativa presentazione alla data della scadenza (per tutte, Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, Gabbana, Rv. 265121). Del pari, occorre altresì premettere che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 74 del 2000, "non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine"; con l'effetto che la prescrizione del delitto inizia a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza medesima, come più volte affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 17120 del 20/1/2015, Nicosi, Rv. 263251; Sez. 3, n. 22253 del 22/3/2016, Rocco, non massimata). Con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed i.v.a. 2008, poi, il termine in oggetto deve esser individuato nel 30/9/2008, anziché nell'ordinario 31/7, giusta d.l. n. 97 del 2008, convertito con modificazioni dalla I. n. 129 del 2008; su questo, poi, deve esser applicato l'ulteriore termine di tolleranza di 90 giorni, sì da pervenire - quale data ultima di scadenza al 29/12/2008. -6. Tutto ciò premesso, osserva il Collegio che la Corte di merito investita della questione ha redatto sul punto una motivazione illogica e carente, peraltro limitandosi a richiamare il termine "ordinario" del 31/7/2008, pur "aggravato" fino al 30/10/2008, senza alcuna menzione del d.l. n. 97 del 2008. Ed invero, la sentenza ha prima genericamente affermato che il mancato rispetto del termine ordinario del 31/7 già di per sé costituirebbe reato, quindi con riguardo al termine "ampliato" di 90 giorni ha sostenuto che «l'imputato abbia quantomeno "concorso" alla commissione del fatto reato contestatogli, avendo realizzato l'antecedente logico necessario per la rilevanza penale della condotta». Orbene, trattasi, all'evidenza, di un'affermazione apodittica e priva di effettivo contenuto, non emergendo affatto in quali termini il ricorrente cessato dalla carica il 29/9/2008 avrebbe concorso in una condotta per certo tenuta da altri (il successivo legale rappresentante), né in cosa consisterebbe il richiamato antecedente logico;
ed invero, come ben affermato nel gravame, giusta costante 4 Œ interpretazione di questa Corte, una pronuncia di condanna avrebbe richiesto la prova che il UA avesse dismesso la carica al solo fine di privarsi di ogni responsabilità penale o, comunque, avesse concorso nell'altrui, successiva omissione, ad esempio continuando a gestire di fatto la società o concorrendo alle decisioni di rilievo ad essa relativa, tra le quali la presentazione delle dichiarazioni dovute. E fermo restando, si ribadisce, che nessuna considerazione è stata espressa con riguardo alla proroga dello stesso termine ordinario, che il citato d.l. n. 97 del 2008 aveva individuato al 30/9/2008. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché la Corte di appello motivi più compiutamente in ordine alla responsabilità del ricorrente, avuto riguardo alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni 2008.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Mengont Elisabetta Rosi 17 HOY 2016 Jup 5