Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/01/2001, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 LA C UPR ✓ CASSA: O 3 . B N ) , E E 1 C N 9 E SUPREMA DI CASSAZIONE 9 O A I 1 - P Z 1 I A 1 R - D T 1 S SEZIONI UNITE CIVILI 2 E I . G C I E L R D U dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A I Oggetto D E G PAGAMENTO SOMMA E 6 T 4 E . N Andrea VELA Primo Presidente E N T . S T T E R S A I ( AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Francesco - - FINOCCHIARO-Presidente e Relatore- R.G. N. 18096/98 Dott. Alfio Dott. Rafaele CORONA - Consigliere Cron. Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Ud. 17/11/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'GE IO, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da SE STESSO;
- ricorrente
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 1130/98 del Giudice di pace di POZZUOLI,2000 128 depositata il 13/07/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che UC D'EL, in proprio, ha presentato ricorso contro il Ministero di Grazia e Giu- stizia "per la soluzione dei conflitti di giurisdizione tra:
1. procedure esecutive concluse in confliggenza, a loro volta fondate su:
2. sentenze confliggenti delle giurisdizioni speciale ed ordinaria penale, generati dall'identica materia del contendere che osservata dai due punti di vista contrapposti consta o del tentativo di sottrare casa e podere al ricorrente ovvero di simu- larne reati per indurre l'abbandono di casa e podere"; considerato che a norma dell'art. 82, ultimo comma, c.p.c. davanti alla Corte di cassazione le parti debbono stare in giudizio col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo;
- considerato che, nella specie, il ricorrente non ha il ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo, né risulta che si trovi nel possesso delle condi- 2 3 zioni per difendersi personalmente;
- considerato che quanto precede è sufficiente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quan- to proposto da soggetto non legittimato ad adire la Corte Suprema;
considerato che
non è necessario procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso al Mini- stero di Grazia e Giustizia, non costituito in questa sede, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, dal momento che tale rinnovazione non sarebbe comunque idonea a superare l'inammissibilità del ricorso;
- considerato che non vi è luogo a pronuncia sul- le spese di questa fase per non avere l'intimato svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. Il Presidente. fudrickel A Collabor Deposita Cancelleria 1 GEN 2001 CANCELLERIA 3