Sentenza 20 agosto 1996
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 326, comma terzo, cod. pen., non è richiesta l'individuazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio rivelatore delle notizie segrete. Dette informazioni, però, devono riferirsi ad un soggetto di cui sia con certezza accertata tale qualità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 20/08/1996, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 20 agosto 1996 |
Testo completo
ACR
M SENTENZA N.2022 N.28748 del 1996 REGISTRO GENERALE N.
Udienza in camera di consiglio del 20 agosto 1996
R E P U B B L I CA I TA L IAN ACAN LERIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. BLO54211
SEZIONE QUARTA PENALE
(Sezione Feriale) ERIA
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R
Composta dai Signori:
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente BR845407 1. Dott. UMBERTO PAPADIA Consigliere
2. Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere IRE 2000,
3. Dott. BRUNO ROSSI Consigliere CANCELLERIA
4 Dott. Giovanni de Roberto Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da De IA NZ, AMCELL.R'A avverso 1' ordinanza 22 giugno 1996 del Tribunale di
Torino.
Visti gli atti, l' ordinanza denunciata ed il ricorso.
$143872 Udita nell' udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Albano, che ha concluso per l' annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Udito il difensore dell' indagato, avv. Oreste Bisazza
Terracini, che ha chiesto l' annullamento dell' ordinanza denunciata.
FATTO 1. Con ordinanza del 9 maggio 1996 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta adottava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di
De IA NZ, quale persona gravemente indagata dei reati di cui agli artt. 378 (perché, al fine di procurare a
TI IA l' impunità dai delitti di associazione per delinquere, di riciclaggio ed altro, lo aiutava ad eludere le investigazioni dell' autorità, avvertendolo che la sua utenza cellulare era sotto controllo) e 326 c.p.
(perché, in concorso con pubblici ufficiali da compiutamente identificare, sempre ai fine di procurare al TI l' impunità dai reati sopra indicati e quindi per procurargli un indebito vantaggio patrimoniale, consistito nella protrazione dell' attività volta ad interessi economici illeciti, si avvaleva illegittimamente di notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, e cioè di quelle riguardanti le intercettazioni telefoniche disposte sull' utenza del
TI).
Adito in sede di riesame, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 22 giugno 1996, in parziale riforma del provvedimento denunciato, ritenuta la sussistenza delle sole esigenze cautelari di cui all' art. 274, lettera a, c.p.p.
(con esclusione, quindi, del pericolo di recidiva affermato dall' ordinanza genetica), fissava in giorni sessanta la durata della custodia. 2. Ora ricorre per cassazione il De IA.
Con atto sottoscritto dall' avv. Gilberto Lozzi il ricorrente deduce tre ordini di motivi. Con il primo lamenta manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza della condotta di favoreggiamento per essere il TI, allorché venne
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avvertito dal De IA della sottoposizione a controllo della sua utenza telefonica, già a conoscenza, non soltanto delle indagini a suo carico, ma anche delle intercettazioni telefoniche. Un fatto comprovato sia dalle dichiarazioni dello stesso TI sia da argomentazioni logiche insuperabili.
Con il secondo denuncia identica illogicità in relazione al reato di concorso in rivelazione di segreti di ufficio, addebitato esclusivamente per il fatto che il De IA conosceva alcuni alti ufficiali della Guardia di finanza.
Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione anche in punto di esigenze cautelari.
Ulteriori censure sono state prospettate con il ricorso sottoscritto dall' avv. Oreste Bisazza Terracini, incentrate soprattutto sull' assenza di esigenze cautelari e sull' impedimento all' adozione della misura della custodia in carcere derivante dalla sicura concessione - all' esito dell' eventuale processo, in caso di condanna
- del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nulla, poi, sarebbe stato motivato sul punto concernente la sottoponibilità del De IA ad una misura diversa dalla custodia in carcere.
Relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, il ricorso contesta 1' assoluta credibilità conferita al TI in ordine alle pretese rivelazioni ad opera dell' indagato nonché la presenza di adeguati riscontri e deduce mancanza di motivazione sul punto concernente la conoscenza, da parte del De IA, della gravità dei fatti dei quali il
TI era indagato.
DIRITTO 3. Le censure volte a sindacare la motivazione dell' impugnato provvedimento per la parte concernente i gravi indizi di colpevolezza relativi al reato di favoreggiamento personale sono infondate. Il giudice a quo, con motivazione immune da qualsivoglia vizio logico o giuridico, ha adeguatamente
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B argomentato in ordine alle condizioni richieste dall' art. 273 c.p.p. per l' adozione della misura cautelare disposta.
Ha descritto minuziosamente l' ampio contesto indiziario a carico del De IA, costituito dalle dichiarazioni dell' indagato in reato connesso (e cioè la persona favorita)
TI IA, rese il 28 aprile 1996 ("è vero che
NZ De IA qualche mese fa mi avvertì del fatto che avevo il telefono sotto controllo e però non mi disse chi glielo aveva detto e nemmeno glielo chiesi. Da quel momento
De IA ha diradato le chiamate con me, forse anche perché era ritornato negli Stati Uniti") ed il giorno successivo
("confermo che NZ De IA mi disse che avevo il telefono sotto controllo, mi telefonò da Roma, non mi sono precipitato a chiedergli perché e per come in quanto mi sentivo tranquillo....Prendo atto che in data 12 febbraio
1996 NZ De IA mi chiama mostrando il suo stupore in quanto rispondo ancora al telefono ed io gli dico che è passato sotto un altro controllo e che ora è pulito: io certamente non lo avevo fatto bonificare anche perché non avrei potuto"); rimarcando l' intrinseca attendibilità del 0
TI e delle sue rivelazioni.
Ha puntualizzato, poi, l' ampio spettro di riscontri qui addirittura individualizzanti rappresentati, da un lato, Blu
dalle conversazioni telefoniche intercettate e puntualmente indicate (fondamentale è stata, perspicuamente, ritenuta fra le tante la conversazione del 17 gennaio 1996 nella
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quale Di SC OS contatta il TI chiedendogli di chiamare il dottore in macchina ma da un telefono pubblico) e, dall' altro lato, dalla deposizione del Di SC che ha confermato di avere telefonato mentre si trovava in auto con il De IA, su richiesta di costui.
Senza contare l' argomento, non soltanto di valenza logica, costituito dal fatto che da quella data il TI, avendo la certezza di essere controllato, ha evitato di utilizzare
- diversamente da quanto aveva fatto in precedenza - il suo "cellulare" per riferire circostanze che potessero comprometterlo.
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Il giudice a quo ha, poi, correttamente respinto le insinuazioni circa il contenuto del precedente colloquio con
ON Di RO con il quale il TI si accordò per sentirsi su un' altra utenza, precisando come non sia emerso alcun rassicurante elemento in ordine alla di gran lunga precedente conoscenza del controllo disposto;
e che, anzi, il comportamento successivo del Ferramenti conferma proprio del contrario: un rilievo ampiamente argomentato, così da destituire di ogni credito il nucleo centrale delle censure, volte a qualificare la fattispecie provvisoriamente contestata come un' ipotesi di reato impossibile. Ha, ancora, implicitamente- ma con assoluto rigore logico riferito in ordine alla conoscenza, da parte del De
IA, della commissione di reati ad opera del TI
e, quindi, quanto alla sussistenza dell' elemento soggettivo del delitto di cui all' art. 378 c.p. Tanto che, sul punto,
è sufficiente rimarcare come, ai sensi dell' art. 267
c.p.p., 1' intercettazione di conversazioni telefoniche presuppone l' esistenza di gravi indizi di reato;
un dato da cui può ineccepibilmente ricavarsi la sicura cognizione del ricorrente del procedimento a carico del TI.
4. Da accogliere sono, invece, le ulteriori censure.
4.1. La motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato di cui all' art. 326
c.p. risulta soltanto apparente.
Va al riguardo, anzi tutto, precisato come l' imputazione provvisoriamente elevata a carico del De IA addebiti l' ipotesi di reato prevista dal 3° comma dell' art. 326: 1' essersi avvalso, cioè, illegittimamente, per procurare un indebito profitto di carattere patrimoniale, di notizie destinate a rimanere segrete. Il concorso, dunque, in un reato proprio;
una vicenda che presuppone la certezza della rivelazione della notizia da parte del soggetto qualificato.
Ora, se è pur vero che, ai fini della sussistenza di tale reato tanto più nell' ambito della delibazione di cui all'
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art. 292 c.p.p. non è richiesta 1' individuazione del
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pubblico ufficiale o dell' incaricato di pubblico servizio rivelatore delle notizie segrete, è anche vero che le dette informazioni debbono comunque riferirsi ad un soggetto di cui sia con certezza accertata tale qualità. E' appunto, ciò che non risulta assolutamente
a livello indiziario dal giudice a quo, come dimostrato
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significativamente comprovato, oltre che dall' è utilizzazione di generici richiami alle frequentazioni del
De IA con alti ufficiali della Guardia di finanza, dal significativo oscillare dell' ordinanza impugnata tra alternative destinate a delineare l' esistenza di una vera e propria antinomia nel contesto motivazionale. Basti solo riflettere sul "passaggio" del provvedimento denunciato a proposito della provenienza delle informazioni dalla TE
(una precisazione, peraltro priva di rilievo ai fini della configurabilità del reato ipotizzato) liquidata con un'
espressione che rivela l' effettivo tracciato interpretativo percorso ai fini della valutazione degli indizi: "si tratta di un' ipotesi che si colloca per lo meno sullo stesso piano di quella del P.M. e del GIP." Così da dimostrare come l' ampianto motivazione del provvedimento risulti fondato non su indizi (che, oltre tutto, devono essere "gravi") ma su meri sospetti, da definire tali, non soltanto sul piano della verifica dimostrativa dell' eposodio addebitato, ma anche con riferimento ai suoi dati di qualificazione, risultando, in tal modo, assolutamente non osservato il disposto di cui all' art. 292, 2° comma, lettera c, c.p.p. 4.2. Tutto ciò non comporta, peraltro, l' annullamento senza rinvio del provvedimento denunciato alla stregua della normativa introdotta nella materia de libertate dalla legge
8 agosto 1995, n. 332; una verifica che questa Corte è tenuta a compiere di ufficio proprio al fine di delineare l' esatto ambito di rilevanza della novazione adesso ricordata.
Vero è che 1' art. 9, 1° comma, di tale legge, che ha sostituito l' art. 292, 2° comma, c.p.p., commina ora la sanzione della nullità, "rilevabile anche di ufficio", per
1' inosservanza, fra l' altro, dei precetti di cui alle lettere c ("esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l' indicazione degli elementi di fatto da cui
2. de Rilyем 7 sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla commissione del reato") e c-bis ("esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia in carcere, 1' esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all' articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure"); vero è, ancora, che 1' art. 9, 2° comma, introducendo il comma 2-ter commina la nullità dell'
ordinanza che "non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell' imputato, di cui all' articolo 358, nonché all' articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie" (disposizione alla quale, a sua volta, sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter, 1' uno concernente il potere del difensore della persona sottoposta alle indagini di presentare direttamente al giudice gli elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare, l' altra riguardante l' inserimento di tale documentazione nel fascicolo relativo agli atti di indagine), ma non sembra che dal contesto normativo ora enunciato possano discendere conseguenze di decisivo rilievo in ordine ai poteri del giudice del riesame.
Non è infatti contestabile che, per quanto attiene al procedimento di riesame la sede ove vengono, di regola,
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fatte valere le censure concernenti la motivazione il
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potere-dovere di verificare l' osservanza, da parte del provvedimento genetico, delle prescrizioni dell' art. 292,
2° comma, c.p.p., era, anche prima della riforma del 1995, da ritenere insito nel precetto dell' art. 309, 6° e 9° comma, c.p.p. Con la conseguenza che il tribunale della libertà, una volta investito della richiesta di riesame, avrebbe comunque dovuto rilevare la nullità del provvedimento, a prescindere dalle censure fatte valere con la richiesta, la proposizione delle quali, peraltro, è prevista soltanto come eventuale. Un regime che non ha subito modificazioni a sèguito della legge n. 332 del 1995, 8
essendo rimasti integri sia il 6° che il 9° comma dell' art. 309.
Quindi, pure nel sistema riformato, il tribunale della libertà, continuerà ad esercitare il potere di annullamento o di riforma "in senso favorevole all' imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati", ovvero di conferma "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso”.
L' innovazione normativa non potrà, dunque, rilevare se non relativamente ai gravami di tipo devolutivo, rispetto ai quali soltanto può porsi l' esigenza di un potere demolitorio da esercitare di ufficio. Più, in particolare, con riferimento ai gravami nei confronti del provvedimento impositivo, esclusivamente con riguardo all' unico mezzo di impugnazione alternativo al riesame, e cioè al ricorso per saltum in cassazione, qualora il vizio non abbia formato oggetto di censura. Da ciò scaturisce il dovere della cassazione di annullare il provvedimento impugnato senza rinvio per violazione dell' art. 292, 2° comma, c.p.p.
Da simile premessa è agevole trarre la conseguenza che ove, invece, la Corte di cassazione non sia investita del gravame diretto, ma dell' impugnazione avversO il provvedimento del giudice del riesame, che è opportuno
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rammentarlo - può integrare il provvedimento genetico, l' effetto sostitutivo che contrassegna il detto provvedimento non potrà non riverberarsi sui poteri spettanti alla Corte
Suprema, da circoscrivere, in tal caso, all' esame dei soli motivi di ricorso. Per un verso, dunque, risulterebbe inibita 1' utilizzazione dei poteri di annullamento di ufficio, riguardanti esclusivamente l' atto impositivo della cautela;
per un altro verso, comunque, il vizio denunciato va ricondotto nell' ambito generale del vizio della motivazione, secondo lo schema risultante dal disposto dell' art. 606, 1° comma, lettera e, con annullamento con rinvio della pronuncia del tribunale della libertà (cfr. Sez. VI, 4 marzo 1996, Foti).
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4.3. Evidenti risultano i riverberi della statuizione parzialmente demolitoria sul giudizio in ordine alla sussistenza di una reale motivazione del provvedimento impugnato in punto di esigenze cautelari. A circoscritte inA parte il fatto che le dette esigenze sede di riesame a quelle di ordine probatorio hanno riferimento, così come si ricava dall' ordinanza del giudice a quo, soprattutto (se non esclusivamente) al reato di rivelazione di segreti di ufficio e che per tale addebito è intervenuta decisione di annullamento con rinvio del provvedimento denunciato in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, donde la necessità di una rivalutazione ad opera del giudice del rinvio di entrambi i profili di censura, il detto annullamento non può non spiegare i suoi effetti sull' integrale assetto del provvedimento oggetto di censura e, quindi, pure sul punto riguardante l' osservanza, da parte del tribunale del riesame, del precetto di cui all' art. 275, comma 2-bis, c.p.p. 5. L' ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato di cui all' art. 326 c.p., e,con riferimento alle esigenze cautelari, relativamente ad entrambi i reati.
P.Q.M.
Annulla l' ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari in ordine a entrambi i reati per cui si procede nonché in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all' art. 326 c.p. e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Torino. Rigetta nel resto.
Così deciso, il 20 agosto 1996
IL RELATORE, IL PRESIDENTE
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Perale W Betlen CANCELLERIA DEPOSITATO
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