Sentenza 20 novembre 2007
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, è legittima - dovendo il provvedimento esser assunto nel termine di dieci giorni dall'istanza - l'ammissione al beneficio con riserva di accertamenti. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui all'esito di tali accertamenti il beneficio venga revocato, l'istante può ricorrere davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di Appello, con la procedura prevista nel caso di rigetto dell'istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2007, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 20/11/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1868
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 024565/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI SA NC, N. IL 30/08/1964;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 07/01/2005 TRIB. SEZ. DIST. di AVERSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, il quale ha chiesto che, qualificato il proposto ricorso, gli atti fossero trasmessi al Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 7/1/2005 il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, revocava il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto dal GIP il 14/4/2003 nei confronti di Di AR CE e, contestualmente, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore del predetto imputato presentata dal difensore, Avv. Giovanni Rendina. Rilevava il giudice che l'acquisizione delle informazioni presso le autorità competenti, disposta quando il Di AR era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, consentiva di escludere la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge per tale beneficio.
Proponeva ricorso per cassazione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 113 il difensore del Di AR dolendosi della decisione adottata e chiedendo il ripristino del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la decisione sulla presentata istanza di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GIP, quando ha ammesso il Di AR al patrocinio a spese dello Stato, ha disposto la trasmissione alla Agenzia delle Entrate di copia dell'istanza presentata dall'imputato e dei relativi allegati. L'ordine di trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza di Aversa per gli accertamenti patrimoniali sul conto del Di AR è stato ribadito dal giudice in data 23/11/2004 dopo la presentazione da parte dell'Avv. Rendina di istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'interesse del Di AR medesimo. Vi è stata, quindi, da parte del giudice l'espressa riserva di valutazione di tale istanza all'esito degli accertamenti richiesti. Detta riserva necessariamente si estendeva anche all'ammissione al beneficio, non potendo non influire sulla stessa la richiesta di indagini patrimoniali sul conto del Di AR. Un siffatto potere di ammissione con riserva del richiedente al patrocinio a spese dello Stato e di successiva revoca del concesso beneficio di iniziativa del magistrato è riconosciuto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 3, e art. 112, comma 2, e trova la sua giustificazione nel fatto che la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio deve comunque sempre avvenire nei termini previsti dal comma 1 del citato art. 96. Si è trattato di una ammissione condizionata ad una successiva verifica, effettuata la quale vi è stata la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio per la ritenuta mancanza delle condizioni reddituali previste ex lege ed è stato pure deciso il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore del Di AR.
Il decreto di revoca dell'ammissione al beneficio può essere impugnato dall'interessato con ricorso per cassazione nel solo caso di richiesta di revoca ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112, comma 1, lett. d), disponendo in tal senso il successivo art. 113. Trattasi della richiesta di revoca dell'ufficio finanziario competente, con esclusione di tutte le altre ipotesi previste dal medesimo art. 112, ivi compresa quella di cui comma 2. Ciò, però, non vuoi dire che al soggetto interessato all'ammissione non sia garantita un'adeguata tutela giurisdizionale in caso di revoca non contemplata dall'art. 113, dovendosi ritenere la revoca disposta nei confronti del Di AR equiparabile ad un provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio. A seguito della stessa, invero, si è venuta a determinare una situazione analoga a quella scaturente dall'immediato diniego di ammissione al beneficio, come dimostrato anche dal fatto che, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 114, comma 2, la revoca nel caso in esame ha efficacia retroattiva.
Il provvedimento di revoca, quindi, in quanto assimilabile ad un provvedimento di denegata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è, come quest'ultimo, ricorribile ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 1.
Tale conclusione è stata ritenuta corretta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, investite della questione, hanno affermato il principio che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto a norma dell'art. 112, fatta eccezione per quello emesso su richiesta dell'ufficio finanziario, è sempre impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art. 99 relativo all'istanza di ammissione vale a dire con il ricorso al Presidente dell'Ufficio Giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e con successivo ricorso per cassazione (cfr. Sentenza 36168 del 10/9/2004, RV 228667). Poiché il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 1, va inquadrato, come rimedio di carattere generale, nel novero dei giudizi di gravame ed è, perciò, sottoposto al regime delle impugnazioni (cfr. Sezioni Unite, sent. del 24/11/1999, n. 25, confl. in proc. Di Dona), trova applicazione il precetto dell'art.568 c.p.p., comma 5, circa l'ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dall'erronea qualificazione ad essa data dalla parte. Il proposto ricorso per cassazione va, pertanto, qualificato come ricorso ex del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 con conseguente trasmissione degli atti per competenza al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso per cassazione come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del
Tribunale di Santa Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008