Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 1
L'opposizione presentata contro il decreto di liquidazione dei compensi per i difensori di imputati ammessi al gratuito patrocinio non può qualificarsi come impugnazione in senso tecnico e pertanto non è soggetta al principio devolutivo e non si applica ad essa il regime previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. in materia di divieto della reformatio in peius. (Fattispecie in cui, pur essendo l'opposizione limitata alla voce relativa al rimborso della tassa parere il giudice ha rilevato che il difensore non era iscritto all'albo ed ha revocato il decreto di liquidazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2004, n. 38280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38280 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/09/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3402
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 048757/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GRECO GIACOMO;
avverso ORDINANZA del 16/07/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 16.7.2003, il Presidente della Corte di Appello di Palermo, adito con opposizione proposta dal Procuratore Generale contro il decreto di liquidazione della "tassa parere" a favore dell'avv. Greco Giacomo, difensore di RI IO, di RI CE e di RI ZI, imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, revocava detto decreto e dichiarava inammissibile la richiesta di liquidazione dell'avv. Greco perché non iscritto nell'apposito elenco previsto dall'art. 80 del D.P.R. n. 115 del 2002. Il difensore degli imputati proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 597 c.p.p., sull'assunto che la corte di appello, investita dell'impugnazione limitata alla liquidazione della tassa parere, non avrebbe potuto negare il diritto agli onorari: aggiungeva che la corte aveva erroneamente applicato gli artt. 80 e 81 del D.P.R. n. 115 del 2002, dato che tale normativa era entrata in vigore successivamente alla nomina del difensore, avvenuta in base alla normativa previgente.
Preliminarmente va rilevato che l'opposizione o reclamo di cui all'art. 84 del D.P.R. n. 115 del 2002 presenta tratti distintivi assimilabili a quelli che connotano l'opposizione prevista dall'art. 99 del medesimo D.P.R., che valgono ad escludere che la stessa possa qualificarsi come mezzo di impugnazione in senso tecnico: di talché non può riconoscersi che detta opposizione è soggetta al principio devolutivo e al divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597 c.p.p.- Ne segue che, pur essendo stata limitata alla sola voce riguardante il rimborso della "tassa parere", il giudice investito dell'opposizione ben poteva rilevare che il difensore non era iscritto nello speciale albo e, ritenuto carente l'indispensabile presupposto, ben poteva disporre la revoca del decreto di liquidazione e dichiarare inammissibile la richiesta del difensore. Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 80 del D.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo". Il successivo art. 81 regola le modalità di formazione dell'elenco, affidata ai consigli dell'ordine che provvedono alla valutazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.
Orbene, premesso che la nomina dell'avv. Greco quale difensore degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato è avvenuta nel marzo e nell'aprile del 2000 (ossia ben prima dell'entrata in vigore dell'art. 80 del D.P.R. n. 115 del 2002, il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15.6.2002), allorquando era vigente l'art. 9 della l. 30.7.1990, n. 217, che non prevedeva un albo speciale ed autorizzava chi era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato a nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.
Alla stregua di tali rilievi, appare evidente l'erroneità dell'applicazione dell'art. 80 del D.P.R. n. 115 del 2002, al quale non può attribuirsi l'effetto di determinare retroattivamente la caducazione della nomina del difensore, posta in essere in conformità della diversa disciplina all'epoca vigente. Un simile effetto trova ostacolo non solo nella titolarità da parte del difensore di diritti acquisiti per l'attività ritualmente espletata, ma anche nella circostanza che la nomina del difensore, avendo natura di atto processuale, è soggetta al principio di diritto intertemporale "tempus regit actum".
In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Presidente della Corte di Appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Presidente della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004