Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2006, n. 5746
CASS
Sentenza 7 dicembre 2006

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Massime1

Il reato previsto dall'art.8, n. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come sostituito dall'art. 9 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 nel testo a sua volta sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, non è escluso da una generica certificazione di buona salute del minore assunto al lavoro, dal momento che per i bambini e gli adolescenti la citata disposizione richiede il previo accertamento di idoneità a seguito di visita di un medico convenzionato, con la conseguenza che la condizione di legge può dirsi soddisfatta solo in presenza di certificazione che attesti la concreta idoneità del minore rispetto alla tipologia di lavoro cui è destinato. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che non sussisteva alcuna specifica valutazione della idoneità del minore a svolgere l'attività di lavapiatti per cui era stato assunto in un esercizio di ristorazione).

Commentario1

  • 1Minorenne, bagnino, idoneità psicofisica, accertamento, brevetto, visita medicaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 giugno 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2006, n. 5746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5746
Data del deposito : 7 dicembre 2006

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