Sentenza 7 dicembre 2006
Massime • 1
Il reato previsto dall'art.8, n. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come sostituito dall'art. 9 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 nel testo a sua volta sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, non è escluso da una generica certificazione di buona salute del minore assunto al lavoro, dal momento che per i bambini e gli adolescenti la citata disposizione richiede il previo accertamento di idoneità a seguito di visita di un medico convenzionato, con la conseguenza che la condizione di legge può dirsi soddisfatta solo in presenza di certificazione che attesti la concreta idoneità del minore rispetto alla tipologia di lavoro cui è destinato. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che non sussisteva alcuna specifica valutazione della idoneità del minore a svolgere l'attività di lavapiatti per cui era stato assunto in un esercizio di ristorazione).
Commentario • 1
- 1. Minorenne, bagnino, idoneità psicofisica, accertamento, brevetto, visita medicaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 giugno 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2006, n. 5746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5746 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/12/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2033
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 024932/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE NI, N. IL 28/03/1973;
avverso SENTENZA del 21/12/2004 TRIBUNALE di MODICA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. SCARSO Carmelo (Modica).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 21 dicembre 2004 e depositata in cancelleria il 20 gennaio 2005 il Tribunale di Modica dichiarava VA EZ responsabile del reato di cui alla L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8, comma 1, modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345,
per avere, in qualità di amministratore unico della ditta Capo Horn, esercente l'attività di ristorante, pizzeria e trattoria, con esercizio in viale Europa s.n.c., ammesso al lavoro, in difetto della visita medica preassuntiva comprovata da apposito certificato rilasciato da medico dell'Asl territorialmente competente, il minore NE NG, in qualità di operaio generico lavapiatti, (per fatto accertato in Pozzallo il 6 agosto 2002), e lo aveva condannato alla pena di Euro 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Proponeva appello, riconvertito in ricorso per Cassazione, (trattandosi di contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda), il EZ chiedendo la riforma della sentenza, per il motivo che sarà nel prosieguo analiticamente esaminato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il EZ deduce che il D.Lgs. 4 agosto 1999, n.345, art. 9, che ha sostituito la L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8,
ha previsto che le visite mediche di minori da avviare al lavoro debbano essere effettuate presso la Asl competente per territorio. Con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, che ha, a sua volta, sostituito la precedente modificazione, è previsto che le visite mediche di idoneità dei minori per avviarli al lavoro debbano essere effettuate presso un medico del servizio sanitario nazionale e tale era la qualifica del dott. Giuseppe Ammatuna che aveva rilasciato il certificato medico.
Inoltre la L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 26, così come sostituito dal D.Lgs. n. 345 del 1999, art. 14, aveva ritenuto penalmente rilevante soltanto la mancata osservanza di determinati commi della L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8, - come modificato dal D.Lgs. n.345 del 1999, art. 9, a sua volta modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, art. 2, tra cui non era compreso il comma 3, secondo cui "le visite mediche di cui al presenta, articolo sono effettuiate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del servizio sanitario nazionale", sicché costituiva contravvenzione soltanto il fatto di ammettere al lavoro adolescenti la cui idoneità lavorativa per l'attività cui siano adibiti non fosse riconosciuta a seguito di visita medica. Il mancato richiamo anche alla L. n. 977 del 1967, art. 8, comma 3 (come sopra modificato) e l'applicazione del principio di legalità consentivano di affermare che l'idoneità all'attività lavorativa cui deve essere ammesso l'adolescente può essere riconosciuta, secondo la normativa vigente, anche da certificazione rilasciata da medico soltanto convenzionato con il servizio nazionale.
Rileva la Corte che il motivo è palesemente infondato e va quindi dichiarato inammissibile in quanto inconferente in ordine alla motivazione della sentenza impugnata.
Non è infatti in contestazione la qualifica di medico dell'Asl o convenzionato con la Asl del sanitario che ha redatto la certificazione e quindi la violazione di cui alla L. 17 ottobre 1977, n. 971, art. 8, comma 3, come sopra modificata, ma l'oggetto di tale certificazione.
La L. 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8, n. 1, di cui al capo di imputazione, così come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, art. 9, nel testo a sua volta sostituito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262, art. 2, prevede infatti che "i bambini nei casi di cui all'art. 4, comma 2, e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica".
Il tenore letterale di tale norma impone che essa debba essere interpretata nel senso che il certificato richiesto per adibire minori ad attività lavorativa non possa ridursi ad una mera certificazione dello stato di buona salute psico-fisica del minore, come nel caso in esame, ma debba avere una portata più ampia, ricomprendendo anche un giudizio di idoneità del minore al lavoro e, nello specifico, per la mansione di lavapiatti.
Siccome in tal senso si è correttamente pronunciata la sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende che si liquida nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2007