Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
L'adozione della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui essa sia prevista e consentita dalla disciplina legale o negoziale del rapporto - e nei termini specifici in cui lo sia - l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva, non ostandovi ne' il secondo comma dell'art 27 Cost. - sul principio di non colpevolezza dell'imputato - che non attiene ai riflessi concernenti la controprestazione retributiva in caso di mancata prestazione del lavoratore sospeso cautelarmente, ne' il disposto dell'art. 7 Stat. Lav. quarto comma, che, nel porre limiti di tempo alla sospensione disciplinare, non può estendere i suoi effetti alla ipotesi della sanzione cautelare, che non ha natura disciplinare.
Commentari • 3
- 1. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
In una recentissima sentenza (n. 3561 del 22 luglio 2021), la Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro, ha affrontato la questione – sulla quale non constano precedenti specifici – se la sospensione cautelare del rapporto ad iniziativa del datore di lavoro, in pendenza di verifiche circa l'esistenza di eventuali inadempimenti del lavoratore, sia applicabile anche al contratto d'agenzia. È noto – e lo ricorda anche la Corte napoletana – che l'istituto della sospensione cautelare (variamente denominata nei contratti collettivi di categoria che talora la disciplinano espressamente) ha, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, coordinate sufficientemente definite e pacifiche, …
Leggi di più… - 2. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
In una recentissima sentenza (n. 3561 del 22 luglio 2021), la Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro, ha affrontato la questione – sulla quale non constano precedenti specifici – se la sospensione cautelare del rapporto ad iniziativa del datore di lavoro, in pendenza di verifiche circa l'esistenza di eventuali inadempimenti del lavoratore, sia applicabile anche al contratto d'agenzia. È noto – e lo ricorda anche la Corte napoletana – che l'istituto della sospensione cautelare (variamente denominata nei contratti collettivi di categoria che talora la disciplinano espressamente) ha, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, coordinate sufficientemente definite e pacifiche, …
Leggi di più… - 3. Sospensione cautelare del rapporto in presenza di possibili inadempimenti del collaboratore: si applica al rapporto d’agenzia?Claudio Scognamiglio · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 23 luglio 2021
In una recentissima sentenza (n. 3561 del 22 luglio 2021), la Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro, ha affrontato la questione – sulla quale non constano precedenti specifici – se la sospensione cautelare del rapporto ad iniziativa del datore di lavoro, in pendenza di verifiche circa l'esistenza di eventuali inadempimenti del lavoratore, sia applicabile anche al contratto d'agenzia. È noto – e lo ricorda anche la Corte napoletana – che l'istituto della sospensione cautelare (variamente denominata nei contratti collettivi di categoria che talora la disciplinano espressamente) ha, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, coordinate sufficientemente definite e pacifiche, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (r.g. 12122/2000) proposto da:
COOPERATIVA CONSUMATORI NORD EST Soc. coop. r.l, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Loreti e Andrea Mancini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al viale delle Milizie n. 38, giusta procura in calce al "ricorso";
- ricorrente -
contro
CH TE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romeo, Bianchin e Orlando Sivieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma piazza della Libertà n. 13, giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrente -
nonché sul ricorso (r.g. 14116/2000) proposto da:
CH TE, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale -
contro
COOPERATIVA CONSUMATORI NORD EST Soc. coop. r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone Sezione Lavoro n. 13/2000 del 3 maggio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 15/1999).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Orlando Sivieri;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore - Giudice del Lavoro di Pordenone ER LL conveniva in giudizio la "Cooperativa Nord Est" soc. coop. r.l. esponendo: -) di essere stata destinataria, quale dipendente della cennata società cooperativa, di una lettera datata 9 dicembre 1997 con cui le si contestava di avere prelevato in data 14 novembre 1997 della merce per un valore di L. 229.200 senza corrisponderne il prezzo;
-) che con comunicazione dei 22 dicembre 1997 veniva dapprima sospesa in via cautelare dal servizio con retribuzione e quindi, con successiva lettera del 28 aprile 1998, pure della retribuzione ex art. 171 del c.c.n.l. nella specie applicabile, stante la pendenza di un procedimento penale;
-) che il cennato art. 171, nella parte in cui prevedeva "la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al giudizio definitivo", doveva invece essere disapplicato, non potendo la sospensione cautelare avere effetti più ampi di quelli della "sospensione disciplinare" limitati ad un periodo massimo di giorni dieci (art. 7, comma quinto, della legge n. 300/1970). La ricorrente richiedeva,
pertanto, che la convenuta fosse condannata a reintegrarla nel posto di lavoro con corresponsione delle retribuzioni dal maggio 1991. Nel relativo giudizio si costituiva la società convenuta che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto con ogni relativa conseguenza.
L'adito Giudice del Lavoro accoglieva la domanda della ER, riconoscendo il diritto della stessa "a riprendere servizio con corresponsione della relativa retribuzione" e il Tribunale di Pordenone (quale Giudice dei Lavoro di secondo grado) - su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio -, in parziale riforma della sentenza pretorile, così decideva: "accerta e dichiara che la clausola del c.c.n.l. (art. 171) 3 dicembre 1994 per i dipendenti da Cooperative di Consumo legittimamente prevede la sospensione cautelare dal servizio sino al giudizio definitivo del processo penale in corso, nonché dalla retribuzione per un periodo massimo di giorni dieci e, per l'effetto, dichiara il diritto della ER a percepire la retribuzione durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio a far data dall'undicesimo giorno di sospensione cautelare sino al giudizio definitivo dei procedimento penale in corso;
spese del doppio grado compensate".
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: -) "una corretta valutazione dell'art. 171 del c.c.n.l. applicabile nella specie (che non fissa limiti temporali massimi predeterminati alla sospensione cautelare senza retribuzione) non può essere disgiunta dall'osservanza di due importanti norme garantiste cui deve attenersi una fonte sottordinata, e segnatamente:
a) l'art. 27, secondo comma, della Costituzione secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva;
b) l'art. 7, quarto comma, della legge n. 300/1970, secondo cui la sanzione disciplinare (che già presuppone l'accertamento giudiziale dell'addebito) della sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare dieci giorni"; -) "in tale contesto appare non conforme a diritto una norma contrattuale ove si consente (soprattutto a fronte di un addebito ancora da accertare giudizialmente, ciò stesso ostando tuttavia ad una ripresa del servizio) che una sospensione soltanto cautelare possa essere concretamente più afflittiva (per la sua maggior durata quanto all'aspetto retributivo) rispetto a quella di natura disciplinare"; - ) "alla luce di tali considerazioni l'art. 171 del c.c.n.l. appare applicabile limitatamente alla statuizione di una sospensione cautelare dal servizio sino al giudizio definitivo del processo penale in corso, nonché dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni".
Per la cassazione di tale sentenza la "Cooperativa Consumatori Nord Est" soc. coop. r.l. propone ricorso affidato ad un motivo. L'intimata LL ER resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale "condizionato" affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti entro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2^ - Con l'unico motivo del ricorso "principale" la società ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 disp. prelim. 1322, 1362 e segg., 2077, 2099 e 2166 cod. civ. e dell'art. 7 della legge n. 300/1970 (in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)" - rileva "l'illogicità e la contraddittorietà della decisione impugnata (in quanto), se la sospensione cautelare non è un provvedimento disciplinare, allo stesso sono del tutto inapplicabili le disposizioni dell'art. 7 Stat.
Lav. che riguardano tutt'altra fattispecie", asserendo al riguardo che "- alle parti contrattuali è concesso, nell'ambito della loro autonomia, stabilire i casi e le condizioni della sospensione cautelare, nell'ipotesi di procedimento penale a carico del dipendente, rimettendo in definitiva al giudice penale l'accertamento dell'esistenza del fatto-reato costituente giusta causa di risoluzione;
- parimenti spetta all'autonomia contrattuale la facoltà di stabilire condizioni, modi e tempi dell'obbligazione retributiva facendola dipendere dall'esito del giudizio penale (tenuto conto anche del principio di corrispettività della retribuzione e del fatto che durante la sospensione non vi è per definizione una prestazione di attività); - l'interpretazione della norma contrattuale non consente dubbi circa la volontà dei contraenti di autorizzare in ogni caso e senza limiti di tempo o condizionamenti la sospensione anche del trattamento retributivo nel corso della sospensione cautelare, salva l'esistenza della preliminare condizione del rinvio a giudizio (nel caso di specie pacifico); - gli artt. 1362 e segg. cod. civ. non consentono al giudice di interpretare una disposizione di contratto collettivo alla luce di disposizioni di legge riguardanti fattispecie diverse;
- l'art 171 del c.c.n.l. ha un contenuto chiaramente unitario per cui al giudice è consentito disapplicarlo interamente se lo reputi illegittimo, ma non è consentita un'applicazione parziale di talune disposizioni e la disapplicazione di altre".
Con il primo motivo dei ricorso incidentale "condizionato" ("nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale avversario") LL ER - denunciando "violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.)" - rileva che "il procedimento espulsivo
è del tutto incompatibile con la scelta iniziale della sospensione cautelare ex art. 171 c.c.n.l. che risulta essere stata palesemente abbandonata...(per cui) sussiste il difetto di interesse all'impugnazione della Cooperativa, visto che ha scelto la strada alternativa della comminazione di un provvedimento disciplinare espulsivo senza più attendere l'esito del procedimento penale". Con il secondo motivo la ricorrente in via incidentale - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all'interpretazione degli artt. 170 e 171 dei c.c.n.l. di categoria (art. 360 n. 3 c.p.c.)" - rileva "l'illegittimità del comportamento della datrice di lavoro, che ha iniziato il procedimento ex art. 170 c.c.n.l. ed ha poi comminato il diverso e del tutto incompatibile provvedimento ex art. 171 c.c.n.l.... (in quanto) o il datore di lavoro ritiene che il fatto costituente reato e addebitato al dipendente integri gli estremi del licenziamento disciplinare, e allora attiva la relativa procedura di contestazione ex art. 170 (e commina, a conclusione della stessa, il provvedimento disciplinare ritenuto opportuno, a prescindere degli esiti del futuro giudizio penale); oppure sceglie la strada alternativa di cui all'art. 171 e, all'esito dell'eventuale sentenza penale di condanna, conseguirà l'automatica risoluzione di diritto". 3^ - Il ricorso "principale" così come dinanzi proposto si appalesa fondato e, quindi, deve essere accolto.
Pervero, il Tribunale di Pordenone ha accertato - e sul punto non vi è impugnazione - che la sospensione "cautelare" di cui all'art. 171 dei c.c.n.l. è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, non essendo diretta a sanzionare una mancanza del lavoratore, ma ad offrire al datore di lavoro uno strumento di "autotutela", consistente nella estromissione temporanea dell'azienda del dipendente nei cui confronti sia stato promosso un procedimento penale.
È noto che l'adozione di una simile misura, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, costituisce legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, il cui esercizio è sostanzialmente garantito da un precetto di rango costituzionale, come quello di cui all'art. 41 Cost., per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale in pendenza dell'accertamento di possibili responsabilità dei dipendente o di comportamenti incompatibili con le regole proprie dei rapporto di collaborazione, demandato a sedi giurisdizionali o a sedi disciplinari e per il tempo necessario all'esaurimento di detti procedimenti (Cass. n. 624/1998, Cass. Sezioni Unite n. 4955/1997, Cass. n. 2633/1997). Tale essendo la natura giuridica della sospensione cautelare, non trova ragione di applicazione l'art 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale procedimentalizza l'esercizio del (solo) potere disciplinare del datore di lavoro.
In base a tale principio l'adozione della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione soltanto nel caso in cui essa venga unilateralmente disposta dal datore di lavoro, mentre nell'ipotesi in cui essa sia prevista e consentita dalla disciplina legale o negoziale del rapporto - e nei termini specifici in cui lo sia - l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva (Cass. n. 3209/1998, Cass. n. 12631/1999, Cass. Sezioni Unite n. 4955/1997). Ipotesi quest'ultima cui corrisponde in pieno quella controversa nel senso che il contratto collettivo applicabile nella specie prevedeva espressamente, all'art. 171, il potere per la cooperativa datrice di lavoro "di sospendere il dipendente, sottoposto a procedimento penale, dal servizio e dalla retribuzione sino al giudizio definitivo": l'esercizio di tale potere nei confronti della ER era, dunque, idoneo a produrre effetti estintivi della controprestazione datoriale per tutto il periodo di (legittima) sospensione della prestazione lavorativa.
Ha errato, di conseguenza, il Tribunale di Pordenone che ha interpretato la cennata disposizione del contratto collettivo disapplicando sostanzialmente il summenzionato principio sulla base dell'asserita osservanza degli artt. 27 (seconda comma) della Costituzione e 7 (comma quarto) della legge n. 300/1970: "norme garantiste" a cui - secondo il Giudice di appello - avrebbe dovuto "attenersi una fonte sottordinata". Ma tali norme non possono implicare una regolamentazione della sospensione "cautelare" diversa rispetto a quella conseguente all'applicazione del principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la sospensione cautelare sia consentita dalla disciplina negoziale del rapporto, l'effetto sospensivo investe, appunto, anche l'obbligazione retributiva senza che la stessa sia sottoposta a termini sospensivi comunque non previsti da specifica fonte normativa: ciò in quanto il secondo comma dell'art. 27 Cost. - sul principio generale di "non colpevolezza dell'imputato" - non attiene ai riflessi concernenti la controprestazione retributiva in caso di mancata prestazione del lavoratore sospeso cautelarmente, mentre il quarto comma dell'art. 7 Stat. Lav. - che limita il periodo della sospensione "disciplinare" quale sanzione disciplinare - non può estendere i suoi effetti alla diversa ipotesi della sanzione "cautelare" che (per quanto dinanzi rilevato) sanzione "disciplinare" non è.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata sul punto e il Giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo esame, distinguendo nettamente tra sospensione "cautelare" e sospensione "disciplinare" e, nell'ambito della sospensione "cautelare", quando sia consentita dalla regolamentazione "legale" o "negoziale" del rapporto la sospensione dell'obbligazione retributiva - pienamente legittima - insieme a quella della prestazione lavorativa. All'esito del cennato esame, il Giudice di rinvio dovrà considerare ed applicare la norma della contrattazione collettiva applicabile nella specie alla stregua dei canoni ermeneutici sanciti dall'art. 1362 cod. civ., atteso che per l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro il senso letterale delle clausole - unitamente alla comune intenzione delle parti - costituisce il criterio ermeneutico prioritario, con la conseguenza che (da un lato) è precluso il ricorso a criteri sussidiari in difetto della motivata dimostrazione circa l'insufficienza del dato testuale ad evidenziare univocamente la volontà contrattuale e (dall'altro) il giudice del merito è dispensato da qualsiasi motivazione circa ipotetici significati ulteriori delle parole usate dai contraenti, ove non siano forniti, quantomeno, argomentati indizi dell'intenzione delle parti di attribuire alle parole stesse un significato diverso da quello che lo stesso giudice ricavi dal loro tenore letterale (Cass. n. 3209/1998). 4^ - I due motivi del ricorso incidentale - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano, invece, infondati e debbono, di conseguenza, essere respinti. Infatti, le censure di cui a tali motivi contengono,
sostanzialmente, doglianze relative a fatti successivi alla situazione controversa nel presente giudizio e, precisamente, al provvedimento di "licenziamento" successivo al provvedimento di "sospensione cautelare" (primo motivo) e ad asseriti vizi del procedimento disciplinare instaurato per irrogare la cennata sanzione del licenziamento (secondo motivo).
A parte che l'istituto, della "sospensione cautelare" non rientra nell'ambito delle "sanzioni disciplinari" (e non costituisce, per quanto dinanzi diffusamente rilevato, espressione del potere disciplinare del datore di lavoro) - per cui la "sospensione cautelare" adottata nella specie non può venire confusa con una sanzione "disciplinare" successivamente irrogata e con il relativo procedimento "disciplinare": donde, in ogni caso la confermata infondatezza dei motivi del ricorso incidentale -, i motivi stessi si caratterizzano per la "novità" delle questioni con dette doglianze sollevate e, quindi, non sono proponibili in sede di legittimità in quanto non è ammissibile, nel giudizio di cassazione, la deduzione di motivi che, sovrapponendosi a precedente impostazione difensiva, poggino le domande, istanze od eccezioni, su titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3811/1995). 5^ - In definitiva, deve essere accolto il ricorso "principale" e va rigettato il ricorso "incidentale".
In relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché, nel nuovo giudizio, si provveda all'interpretazione ed all'applicazione della disposizione del contratto collettivo, vigente nella specie, alla stregua di quanto dinanzi statuito sub "capo" 3^.
Il Giudice del rinvio - che si designa nella Corte di Appello di Trieste - provvederà anche a regolare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso "principale" (r.g. 12122/2000) e rigetta il ricorso "incidentale" (r.g. 14116/2000);
cassa - in relazione al ricorso accolto - la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003