Sentenza 10 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di istigazione alla corruzione, ai fini della determinazione della competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di consumazione della condotta, ossia al luogo in cui avviene la promessa della dazione di denaro, trattandosi di un reato di mera condotta per la cui consumazione non si richiede che la promessa del privato o la sollecitazione del pubblico ufficiale siano recepite dalla controparte. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva formulato la promessa di denaro in territorio italiano, contattando telefonicamente un avvocato straniero abilitato a svolgere funzioni notarili affinchè compisse atti contrari ai suoi doveri d'ufficio).
Commentario • 1
- 1. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): aspetti principaliAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2008, n. 10305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10305 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 10/01/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 95
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 016696/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) AK AL;
contro
2) DI LO, N. IL 20/11/1935;
avverso SENTENZA del 05/10/2006 giudice udienza preliminare Tribunale di RE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SELVAGGI E., intese alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 5/10/2006 il GUP presso il Tribunale di RE dichiarava non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., nei confronti di DI RL in ordine al reato di cui all'art. 322 c.p., per avere promesso ad AK LE, avvocato abilitato dalla legge ugandese a svolgere funzioni notarili, somme di denaro perché compisse atti contrari ai suoi doveri di ufficio certificando la conformità di quattro documenti allo originale, nonostante non disponesse degli originali stessi, rilevando, in proposito che grattandosi di fattispecie prevista dall'art. 9 c.p., comma 3, l'azione penale non poteva essere promossa nei confronti dell'indagato per assenza della richiesta del Ministro della Giustizia necessaria ai fini della procedibilità in materia. Avverso tale sentenza l'Alaka, costituitosi parte civile con il patrocinio di procuratore speciale, in sede di udienza preliminare, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame:
1) Erronea applicazione della legge alla fattispecie oggetto del giudizio, non risultando corretta la qualificazione della fattispecie concreta in relazione alla ritenuta ipotesi di cui dell'art. 9 c.p., comma 3, posto che era comprovatamente accertato che l'istigazione alla corruzione era stata posta in essere da un cittadino italiano in territorio italiano in danno di uno Stato estero, avendo il DI effettuato la telefonata incriminata quando si trovava in Italia, così determinandosi la competenza territoriale, per essersi la condotta de quo consumata nel momento in cui era stata fatta la promessa di denaro.
Ciò posto, il ricorrente ha rilevato che l'asserita necessità della richiesta del Ministro della Giustizia, non era da ritenersi affatto corretta, essendo sufficiente, per la procedibilità del reato contestato, il solo atto di querela, ritualmente proposta da parte della persona offesa;
2) In subordine, ha dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza, in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non avendo il P.M., ex art. 342 c.p.p., richiesto tempestivamente l'autorizzazione ministeriale in parola. Dal canto suo il DI ha proposto impugnazione definita "incidentale" avverso la sentenza predetta, rilevando, a suo avviso ed in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso della parte civile, per essere stato presentato dal difensore e non già dalla parte in persona, cui interessi, nel giudizio penale, dovevano intendersi riservati al PM;
ha inoltre dedotto l'insussistenza di elementi legittimanti la sussistenza del fatto reato e della sua attribuibilità all'esponente.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal DI, non essendo prevista la figura di ricorso "incidentale" a fronte di quello proposto dalla parte civile, ma mere controdeduzioni difensive esposte in memoria ad hoc. Peraltro, il ricorso dell'Alaka è tempestivo e rituale, essendo stato proposto e depositato dal di lui difensore di fiducia, come risulta dagli atti, munito di espressa e documentata procura speciale del 22/5/05 in sede di formale costituzione di parte civile, di cui vi è traccia altrettanto documentata dal verbale dell'udienza preliminare del 15/6/06 innanzi al GTJP del Tribunale di RE. In ogni caso, giova ribadire il principio di diritto, già espresso da questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. pen. S.U. 27/9/07 n. 16, Lo Mauro), secondo cui il difensore della persona offesa, nominato, come nella specie, ritualmente ex art. 101 c.p.p., comma 1, e art. 96 c.p.p., comma 2, ha il potere di esercitare tutti i diritti e le facoltà che la legge attribuisce alla persona offesa, tra cui, ovviamente, anche quello di impugnazione.
La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, sedicente incidentale, del DI comporta la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille/00 alla cassa delle ammende.
Il ricorso dell'Alaka è fondato nei termini denunciati con il motivo sub 1) e va accolto con il conseguente annullamento della sentenza impugnata e con rinvio al Tribunale di RE (in persona di giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata, ex art. 623 c.p.p., lett. d), per nuovo esame. Il motivo di ricorso sub 2) è ovviamente assorbito dalla ritenuta fondatezza del motivo sub 1).
Ed Invero, come esattamente evidenziato dal ricorrente, risulta dagli atti che il DI ha contattato telefonicamente costui, offrendogli del denaro, perché certificasse la conformità agli originali di una serie di documenti, originali che, tuttavia, non erano nella sua disponibilità.
Risulta altrettanto pacifico in atti che quando il DI effettuò la cennata telefonata incriminata si trovava in Italia e che, avuto riguardo al titolo del reato, la condotta contestata di istigazione alla corruzione si è concretizzata proprio con tale telefonata. Ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza territoriale a conoscere l'illecito de quo, occorre far riferimento al luogo in cui la condotta incriminata si intende consumata, ossia al momento in cui avviene la promessa della dazione di denaro, trattandosi di reato di mera condotta, come tale non necessitando di una successiva ed effettiva dazione della cosa per la sua piena concretizzazione, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità (cfr. tra le altre ed in termini, Cass. Pen. Sez. 6^, 14/3/1996 n. 2714, Varvarito) Avendo il DI formulato la propria promessa di denaro in territorio italiano, è evidente che il reato contestato si è consumato in Italia e non già all'estero, sicché la fattispecie in esame non rientra in quella di cui all'art. 9 c.p., comma 3" (condotta delittuosa di un cittadino italiano all'estero),
bensì in fatto - reato posto in essere in territorio italiano da parte di un cittadino italiano, in danno di uno Stato estero, quest'ultimo ponendosi correttamente ed esclusivamente come parte offesa e non come luogo di consumazione del reato.
Di qui il fatto che per la procedibilità del reato non è corretto ritenere necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia, non attivata nei caso di specie ed erroneamente ritenuta essenziale dal GUP ai fini della proseguibilità del giudizio, fermo restando che, in ogni caso, è stata ritualmente proposta denuncia - querela dalla persona offesa.
È, dunque, evidente l'erronea affermazione contenuta in sentenza che vuole il reato contestato improcedibile, non sussistendo le condizioni di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia, non essendo tale richiesta affatto necessaria nel caso de quo.
Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata dalla parte civile, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di RE che, in competente sede, vorrà farsi, altresì, carico di motivatamente verificare la sussistenza del fatto - reato e la sua attribuibilità all'indagato, avuto riguardo anche alle controdeduzioni difensive eventualmente dedotte in proposito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata dalla parte civile e Rinvia al Tribunale di RE per nuovo esame.
Dichiara inammissibile il ricorso del DI che condanna al pagamento delle spese processuali e di Euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008