Sentenza 12 novembre 2001
Massime • 1
In tema di estradizione all'estero, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del Presidente della Corte di appello non è richiesta la trasmissione del provvedimento limitativo della libertà personale adottato dall'autorità estera, ma unicamente la dichiarazione che tale provvedimento sia stato emesso, giacché l'inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali o la diffusione di ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall'art. 715, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. per la convalida dell'arresto e l'applicazione provvisoria di misure cautelari.
Commentario • 1
- 1. Interpol basta per arresto estradizionale (Cass. 47415/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 gennaio 2022
In tema di estradizione, l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria non richiede, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., l'avvenuta proposizione della domanda di estradizione da parte dello Stato estero, essendo sufficiente l'inoltro della domanda di arresto provvisorio e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen. La segnalazione all'Interpol da parte dello Stato richiedente, infatti, costituisce di per sé una domanda volta all'adozione della misura precautelare, preordinata all'inoltro della domanda di estradizione. Ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2001, n. 44149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44149 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 12/11/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 3443
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 12938/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZOTAJ Altin, n. a Durazzo il 20.11.1981
avverso l'ordinanza del Presidente della Corte d'appello di Torino, emessa in data 19.12.2000;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
Il 19 dicembre 2000, il Presidente della Corte d'appello di Torino, a norma dell'art. 716 cod. proc. pen., convalidò l'arresto di OT Altin, operato il giorno 16 precedente dalla polizia giudiziaria, in base a richiesta di arresto provvisorio a fini di estradizione avanzata dalla competente autorità svizzera. Questa aveva comunicato che a carico dello OTj il giudice di Zurigo, in data 19.9.2000, aveva emesso mandato di cattura per l'imputazione di omicidio volontario commesso in danno di MU NA il 3 novembre 1999. Contestualmente alla convalida dell'arresto, fu adottata ordinanza di custodia cautelare in carcere, di cui il Ministro della Giustizia richiese tempestivamente il mantenimento ex art. 716.4 cod. proc. pen.. Ricorre per cassazione il difensore dello OTj, deducendo carenza di motivazione in relazione al pericolo di fuga richiesto dall'art. 715.2 lett. c) c.p.p.; violazione dell'art. 715.1 c.p.p. per mancanza di richiesta del Ministro della Giustizia;
nonché, violazione dell'art. 716.1, in relazione all'art. 715 2, c.p.p., per mancanza del provvedimento restrittivo della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria elvetica, emesso prima dell'arresto operato in Italia.
Il primo motivo del ricorso, sotto la rubrica "violazione dell'art. 715 comma 2 lett. c)", in realtà deduce vizio di motivazione sul pericolo di fuga, giacché si censura l'apprezzamento operato da parte del presidente della corte di appello e la relativa motivazione. Il motivo è inammissibile a norma degli art. 568. 1 e 591. 1 lett. b) cod. proc. pen..
In materia di misure cautelari a fini di estradizione non è ammessa impugnazione per vizio di motivazione, in quanto l'art. 719 cod. proc. pen. espressamente prevede che si può "proporre ricorso per cassazione per violazione di legge".
Tale previsione è costituzionalmente legittima, giacché l'art.111, co. 7, della Costituzione prescrive che, contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, sia "sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge", e non anche per vizio di motivazione, la quale pure è obbligatoria per tutti i provvedimenti giurisdizionali a norma del precedente comma 6.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: la preventiva "richiesta motivata del ministro della giustizia" è prevista dall'art. 715.1 cod. proc. pen. per l'applicazione provvisoria di misura cautelari da parte della corte d'appello, mentre lo OTj fu arrestato dalla polizia giudiziaria in forza della previsione, per i casi di urgenza, di cui all'art. 716 comma 1 cod. proc. pen., il quale richiama soltanto le condizioni previste dal comma 2, e non anche il primo comma dell'art. 715 cod. proc. pen. Ciò ovviamente non significa che si possa prescindere dalla volontà del Ministro della giustizia, ma - proprio in considerazione della situazione di urgenza - non si richiede che essa sia preventivamente espressa. È però necessario, per evitare la revoca della misura coercitiva, che il ministro ne chieda il mantenimento "entro 10 giorno dalla convalida2 (art. 716.4 cod. proc. pen.): ciò che nel caso in esame è tempestivamente avvenuto il 23.12.2000, come risulta dalla nota EP 980-2000-AR del Direttore generale degli Affari penali (Ministero della Giustizia) alla Corte d'appello di Torino e all'Interpol.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con cui si deduce l'inesistenza di un necessario presupposto per far luogo all'arresto provvisorio (16 dicembre 2000) e alla successiva convalida (19 dicembre 2000), ossia del preventivo provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'autorità elvetica, giacché agli atti è un mandato di cattura dell'autorità giudiziaria di Zurigo datato 19 dicembre 2000.
Risulta dagli atti trasmessi dal Ministero della giustizia che lo OTj fu colpito da mandato di cattura n. JR/1999/16550, emesso in data 19 settembre 2000 dal giudice istruttore Jaeger di Zurigo, poi sostituito dal mandato di cattura datato 19 dicembre 2000. In ogni caso, nella fase dei provvedimenti provvisori a fini estradizionali, l'art. 715.2 lett. a) cod. proc. pen., non richiede la trasmissione da parte dello stato estero di copia del provvedimento restrittivo della libertà personale, ma soltanto la dichiarazione che tale provvedimento sia stato emesso. L'inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali o la diffusione di ricerca per arresto provvisorio da parte dello stato estero, con indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, è sufficiente a integrare la condizione richiesta dall'art. 715.1 lett. a) cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alla pena pecuniaria, determinata in un milione di lire in ragione della questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagare le spese processuali, nonché a versare la somma di L. 1.000.000 (un milione) alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2001